Ecco le comunicazioni provenienti dall’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica.
ATTESTAZIONE VERSAMENTI
A breve sarà disponibile nel Cassetto Previdenziale, sezione “Attestazione versamenti”, l’attestazione dei versamenti eseguiti nell’anno 2018 oggetto di dichiarazione fiscale. Costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. In particolare, sono interamente deducibili i contributi soggettivi e di maternità. Il contributo integrativo, al contrario, non risulta deducibile ad eccezione dei casi indicati nella risoluzione del 18/05/2006 n. 69 dell’Agenzia delle Entrate.
CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE – DOMANDA DI ESONERO DALLA CONTRIBUZIONE
L’iscritto che termina l’esercizio dell’attività infermieristica in forma libero-professionale può presentare domanda di esonero dalla contribuzione all’Ente. Per esonerarsi è necessario compilare la domanda di esonero tramite Cassetto Previdenziale, sezione “Pratiche > Anagrafico Professionali > Esonero dalla Contribuzione” o, in alternativa, utilizzando il modulo “Domanda di esonero dalla contribuzione” disponibile sul sito www.enpapi.it.
Gli Uffici, verificata la sussistenza delle condizioni per la concessione dell’esonero, provvederanno a comunicare all’iscritto la conferma dell’avvenuto esonero dalla contribuzione, tramite la sezione “Comunicazioni” del Cassetto Previdenziale. A seguito dell’accoglimento dell’istanza, l’Ente aggiornerà automaticamente la situazione contributiva ed i relativi versamenti. Rimarrà in carico all’iscritto, la dichiarazione dei redditi ed il saldo contributivo nelle percentuali previste dal Regolamento di Previdenza fino all’anno di iscrizione alla Cassa. Tutte le informazioni a riguardo saranno tempestivamente pubblicate sul sito.
GESTIONE SEPARATA ENPAPI – ADEMPIMENTI DEL COLLABORATORE
I titolari di rapporto di collaborazione, anche non abituale, sono tenuti a presentare:
- domanda di “iscrizione collaboratore” solo se non risultano già iscritti ad ENPAPI;
- il modulo “comunicazione variazione tipologia” nel caso in cui variasse la modalità di esercizio (es. da collaboratore a titolare di partita IVA);
- il modulo “iscrizione collaboratore” nel caso in cui variasse il committente con cui è stato stipulato il contratto di collaborazione.
Non è pertanto necessario inviare ad ENPAPI una nuova domanda di iscrizione alla Gestione Separata se il collaboratore risulta già iscritto all’Ente. Contrariamente ai titolari di partita IVA, coloro che svolgono attività lavorativa sotto forma di collaborazione, non sono tenuti a comunicare, in forma alcuna, la cessazione del rapporto di collaborazione.
La contribuzione IVS complessivamente dovuta è definita dalle denunce e dai versamenti che vengono eseguiti dai committenti. Il presupposto affinché sorga l’obbligo in capo al committente è l’erogazione del compenso al collaboratore per l’attività svolta. A tale compenso deve essere applicata l’aliquota tempo per tempo vigente. Non è previsto il versamento della contribuzione alla Gestione Separata nel caso in cui non si eserciti più l’attività di collaborazione coordinata e continuativa e/o le prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
LA “PENSIONE QUOTA 100” E IL DIVIETO DI CUMULO CON ALTRA ATTIVITÀ LAVORATIVA
La cosiddetta “Quota 100” (vale a dire la possibilità, prevista dal DL 4/2019 conv. in L. 26/2019, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della L. n. 335/1995, che perfezionano, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, di conseguire il diritto alla “pensione quota 100”) è in vigore dal 1° aprile per i dipendenti del settore privato mentre per quelli del pubblico impiego la prima data utile di decorrenza è fissata al 1° agosto. Chi otterrà l’assegno, tuttavia, dovrà fare attenzione al divieto di cumulo con eventuali redditi da attività di lavoro perché rischia di dover restituire la pensione.
Una peculiarità di “Quota 100”, infatti, è la sua non cumulabilità con i redditi di lavoro dipendente e autonomo fino all’età della pensione di vecchiaia, temperata dal possibile cumulo con il lavoro autonomo occasionale fino alla soglia massima annuale di 5.000 euro lordi (articolo 14, comma 3 del DL 4/2019). L’INPS con la circolare 11/2019 ha fornito una lettura ampia della norma in questione vietando il cumulo con qualsiasi reddito collegato a “attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione quota 100”.
L’Istituto previdenziale specifica nella circolare che il lavoratore autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, è colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell’abitualità e della professionalità. Consegue dal divieto di cumulo che i titolari di pensione dovranno dare immediata comunicazione all’INPS dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale dalla quale derivi un reddito inferiore a 5.000 euro lordi annui nonché dello svolgimento di attività lavorativa autonoma occasionale da cui derivino, anche in via presuntiva, redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui. L’Istituto provvederà in tali casi alla sospensione del trattamento pensionistico nonché al recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.
Redazione Nurse Times
Fonte: Enpapi Newsletter – 08/2019
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