L’articolo 27 del DL n. 73, del 25 maggio 2021 “Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID” dispone che agli assistiti dimessi a seguito di ricovero ospedaliero, guariti dal COVID-19, siano garantite prestazioni di specialistica ambulatoriale senza compartecipazione alla spesa. Le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili in regime di esenzione sono contenute nella tabella A del citato decreto-legge.
Per una omogenea applicazione delle disposizioni e per garantire l’utilizzo della ricetta elettronica, Il Ministero della Salute ha individuato il codice “CV2123”, valido su tutto il territorio nazionale e della durata temporale di due anni a decorrere dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del Decreto-legge.
Come richiedere l’esenzione
Per i residenti in Emilia-Romagna, l’esenzione viene riconosciuta dall’Azienda USL di assistenza, su richiesta del cittadino, previa esibizione della lettera di dimissione ospedaliera da cui si evinca il ricovero per la diagnosi di COVID-19.
La richiesta deve essere presentata agli sportelli di anagrafe aziendale dove l’esenzione viene registrata sull’Anagrafe Regionale degli Assistiti (ARA). Al cittadino è rilasciata copia dell’attestato di esenzione riportante il codice CV2123, con scadenza 25/05/2023, indipendentemente dalla data di rilascio dell’attestato stesso.
Nota regionale
Normativa di riferimento
D.L. 25 maggio 2021 nr. 73
Ultimi articoli pubblicati
- Riforma dell’accesso a Medicina, Coina: “Possibile effetto boomerang per altre professioni sanitarie”
- Giubileo, professionisti sanitari in piazza per screening gratuiti e incontri di educazione alla salute
- Jet lag sociale: perché il cambio d’ora fa male alla salute
- Telemedicina, Enpam lancia corso Ecm (30 crediti) gratuito per per medici e dentisti
- Toscana, c’è la proposta di legge per mantenere in vigore la graduatoria oss fino al prossimo concorso
Lascia un commento