La bozza prevede la reintroduzione dell’incompatibilità tra il ruolo di commissario regionale per la Sanità e qualsiasi incarico istituzionale in Regione soggetta a commissariamento.
Eliminare la cosiddetta norma De Luca introdotta con la legge di bilancio 2017 e reintrodurre l’incompatibilità tra ruolo di commissario regionale per la Sanità e qualsiasi incarico istituzionale in Regione soggetta a commissariamento. Lo prevede un nuovo articolo spuntato nell’ultima bozza del dl Urgenze, riguardante anche Genova e la sicurezza delle infrastrutture.
L’articolo è contenuto nell’ultimo capo del provvedimento ed elimina la contestata norma inserita dal Pd nella manovra 2017, che ha consentito al governatore della Campania, Vincenzo De Luca (foto), di essere nominato anche commissario del Governo alla Sanità nella sua regione. Il dl fa salva solo la norma che prevedeva una verifica semestrale da parte del Governo sull’operato dei commissari regionali alla Sanità.
Riscritte anche le competenze che un commissario alla sanità dovrebbe avere: “Il commissario ad acta – si legge nella bozza di decreto – deve possedere qualificate e comprovate professionalità nonché specifica esperienza di gestione sanitaria ovvero aver ricoperto incarichi di amministrazione o direzione di strutture, pubbliche o private, aventi attinenza con quella sanitaria ovvero di particolare complessità, anche sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della tutela della legalità”.
Rispetto alla normativa attuale, la novità risiede nell’obbligo di aver ricoperto incarichi di amministrazione o di direzione. Eliminata anche la specifica che limitava l’applicazione di questa norma alle nomine successive all’entrata in vigore della manovra 2017. La bozza di decreto Urgenze specifica infatti che le nuove norme “si applicano anche agli incarichi commissariali in corso, a qualunque titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Il Consiglio dei ministri dovrà quindi provvedere, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, a nominare un nuovo commissario ad acta “per ogni Regione in cui si sia determinata l’incompatibilità del commissario, il quale resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo commissario ad acta”.
Redazione Nurse Times
Fonte: Public Policy
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