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Il consenso informato infermieristico: inquadramento normativo

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Ogni qualvolta, nella pratica professionale quotidiana, l’infermiere si trova a interagire con gli assistiti deve obbligatoriamente acquisire un consenso informato al trattamento a cui l’utente dovrà sottoporsi. Il consenso informato spesso viene fatto corrispondere, pedissequamente, alla firma di un modulo precompilato. Ma, in realtà, deve rispondere a criteri ben precisi che lo rendono valido e, nello specifico, deve essere:

  • Esplicito, ovvero manifestato in modo chiaro al sanitario,
  • Personale, cioè deve essere prestato esclusivamente dall’assistito interessato al trattamento sanitario, ad esclusione delle situazioni di emergenza, di assistiti minorenni o infermi di mente (in questi casi vi sono modalità differenti di acquisizione del consenso o dell’erogazione della cura),
  • Libero, ovvero quando l’assistito sceglie senza condizionamenti da parte di terze persone (es. famigliari, amici, etc),
  • Consapevole, ovvero deve essere avanzato solo dopo che l’assistito ha ricevuto tutte le informazioni necessarie a decidere,
  • Attuale, ovvero prestato nell’imminenza dell’inizio del trattamento. Ovviamente, il consenso può essere revocato,
  • Specifico, cioè deve riguardare esclusivamente il trattamento previsto dal sanitario.

Il principio su cui si basa il consenso informato deriva dagli articoli 2 ( La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale), 13 (La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà) e 32 (La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana) della nostra Costituzione.

Molto importante per definire l’importanza di un serio e preciso consenso informato è la convenzioni sui “diritti dell’uomo e la biomedicina” creata ad Oviedo nel 1997 e, nel 2001, ratificata in Italia con L. n° 145. Il capitolo 2 intitolato “il consenso” e, in particolare, l’articolo 5 riassumono molto bene il concetto di giusta informazione. A Ottobre del 2005, quanto espresso dalla Convenzione di Oviedo, viene rafforzato con la “Dichiarazione Universale sulla Bioetica e i diritti umani” sancita dall’UNESCO.

A livello professionale non si può, però, fare a meno di richiamare quanto statuisce il nostro codice deontologico, in merito all’informazione all’assistito. Perché, è vero che il codice deontologico è una normativa che la professione si è data ma rappresenta, anche, una fonte normativa riconosciuta dall’ordinamento giuridico italiano: siamo di fronte, quindi, a una fonte giuridica eteronoma.

Passando all’analisi del codice deontologico, troviamo i seguenti passi di interesse:

  • Capo I:
    • Articolo 3: “La responsabilità dell’infermiere consiste nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura della persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’individuo”,
    • Articolo 5: “Il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei principi etici della professione è condizione essenziale per l’esercizio della professione infermieristica”;
  • Capo II:
    • Articolo 7: “L’infermiere orienta la sua azione al bene dell’assistito di cui attiva le risorse sostenendolo nel raggiungimento della maggiore autonomia possibile, in particolare, quando vi sia disabilità, svantaggio, fragilità”;
  • Capo III:
    • Articolo 14: “L’infermiere riconosce che l’interazione fra professionisti e l’integrazione interprofessionale sono modalità fondamentali per far fronte ai bisogni dell’assistito”;
  • Capo IV:
    • Articolo 19: “L’infermiere promuove stili di vita sani, la diffusione del valore della cultura della salute e della tutela ambientale, anche attraverso l’informazione e l’educazione. A tal fine attiva e sostiene la rete di rapporti tra servizi e operatori”,
    • Articolo 20: “L’infermiere ascolta, informa, coinvolge l’assistito e valuta con lui i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e facilitarlo nell’esprimere le proprie scelte”,
    • Articolo 21: “L’infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall’assistito, ne favorisce i rapporti con la comunità e le persone per lui significative, coinvolgendole nel piano di assistenza. Tiene conto della dimensione interculturale e dei bisogni assistenziali ad essa correlati”,
    • Articolo 22: “L’infermiere conosce il progetto diagnostico-terapeutico per le influenze che questo ha sul percorso assistenziale e sulla relazione con l’assistito”,
    • Articolo 23: “L’infermiere riconosce il valore dell’informazione integrata multiprofessionale e si adopera affinché l’assistito disponga di tutte le informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita”,
    • Articolo 24: “L’infermiere aiuta e sostiene l’assistito nelle scelte, fornendo informazioni di natura assistenziale in relazione ai progetti diagnostico-terapeutici e adeguando la comunicazione alla sua capacità di comprendere”.

Come abbiamo visto nella disamina del nostro codice deontologico, appare evidente come sia richiesto un importante impegno a garanzia di un’informazione precisa ed efficace come attività professionale pre–acquisizione del consenso, proprio al fine di garantire una tutela globale dell’assistito e dei suoi diritti. Insomma, il consenso informato infermieristico sembra voler essere inteso, proprio come indicato da Vanzetta, come una realtà diversa da quella degli altri professionisti che ben si separa dalla visione, ormai assai diffusa in sanità, prettamente giuridica.

Carmelo Rinnone

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