Ecco alcune informazioni utili per evitare tempi morti e code inutili agli sportelli.
C’era una volta la cartella clinica. Quella agganciata al letto della stanza d’ospedale. Quella su cui il personale sanitario annotava il decorso ospedaliero, che tutti potevano consultare liberamente.
Ma i tempi cambiano e… le cartelle cliniche pure. Anche per ragioni di privacy, il monitoraggio non è più possibile in tempo reale. Se il paziente o i suoi famigliari vogliono conoscere il contenuto del documento in corso di degenza, possono farlo solo in seconda battuta, inoltrando apposita richiesta, senza che sia loro addebitato alcun costo.
Il diritto inviolabile – se negato, può comportare la denuncia all’autorità giudiziaria per omissione di atti d’ufficio – a visionare la cartella clinica è esercitabile anche dopo la dimissione. In tal caso, c’è un preciso iter da seguire, comunque analogo, in linea di massima, per tutte le strutture ospedaliere d’Italia. Il rilascio deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta e a costi contenuti, stabiliti dalle singole Asl in base a diverse variabili (tipologia di cartella, mole di fogli di cui si compone, ecc.).
Non rientrando nel novero delle spese mediche, infatti, il rilascio della cartella clinica ha un costo, che può aumentare qualora si richieda una copia su disco di materiale iconografico (esiti di Tac, risonanze, ecografie, ecc.). La relativa somma va versata contestualmente alla richiesta. È bene sapere che la consegna non può avvenire in mancanza di ricevuta dell’avvenuto pagamento, in caso di richiesta postale, o di un pagamento brevi manu nel caso di richiesta diretta allo sportello.
La cartella clinica di minori e persone interdette o inabilitate va richiesta da chi che ne detiene la tutela giuridica (genitore, tutore, curatore, ecc.). Se poi il paziente è deceduto durante il ricovero, il diritto a ottenerne la cartella clinica spetta agli eredi legittimi, che dovranno presentare un atto di notorietà e una valida motivazione (per esempio, la necessità di conoscere il decorso della degenza del proprio congiunto).
In genere esiste una modulistica preordinata per chiedere il rilascio della cartella. Una volta compilato, lo specifico modulo va corredato con l’attestazione di pagamento e con la documentazione legale attestante la titolarità dell’avente diritto (intestatario, erede esercente la patria potestà o tutore/curatore/amministratore), che deve allegare una fotocopia fronteretro controfirmata del documento di identità. Altrettanto importante è l’indicazione dell’unità operativa e delle date di ricovero. Inoltre bisogna specificare il supporto materiale che si vuole ottenere (cartella cartacea o digitale), nonché le modalità di ricezione (ritiro diretto allo sportello ospedaliero o tramite servizio postale).
Redazione Nurse Times
Fonte: www.laleggepertutti.it
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