La Sentenza n. 5547/2021 della Corte di Cassazione ha stabilito che il buono pasto sostitutivo spetta ai lavoratori che effettuao un orario di lavoro giornaliero eccedente le 6 ore. La Corte, inoltre, ha chiarito che il lavoratore deve essere risarcito se non può usufruire del servizio mensa o se, per ragioni di servizio, non riesce a fare la pausa.
La Corte d’appello di Messina, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, aveva in precedenza riconosciuto a un turnista dipendente dell’Azienda Ospedaliera Papardo, il diritto a beneficiare dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, sul presupposto dell’impossibilità di fruire del servizio in ragione dell’articolazione temporale dei turni orari assegnati al dipendente. LAzienda Ospedaliera Papardo aveva ricorso per la cassazione della sentenza. Contestava il diritto al buono pasto a causa dell’assenza di una norma del contratto collettivo integrativo che ponga espressamente detto obbligo in capo all’amministrazione.
La Corte ha dichiarato tale motivazione infondata:
In tema di pubblico impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato
(Cass. n. 5547 del 2021)
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