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Assistente infermiere, Tar Lazio traccia il confine. Ora bisogna impedire che i turni lo cancellino

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Nasce la figura dell'assistente infermiere: le critiche della Federazione Migep
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La sentenza respinge il ricorso contro il nuovo profilo e conferma che valutazione, pianificazione e responsabilità assistenziale restano in capo all’infermiere. Il perimetro giuridico appare definito. Quello organizzativo, molto meno.

L’assistente infermiere non sostituisce l’infermiere, non pianifica autonomamente l’assistenza e non decide quali attività eseguire. Opera su indicazione del professionista infermiere, in situazioni caratterizzate da bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione. Il Tar Lazio ha messo nero su bianco un confine che, almeno sul piano formale, appare netto. Ora bisognerà verificare se altrettanto netto rimarrà quando quel confine entrerà nei reparti, nelle Rsa, nei servizi territoriali e soprattutto nei turni nei quali il personale manca.

Con la sentenza n. 14262/2026, pubblicata il 14 agosto, il Tribunale amministrativo regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro il Dpcm che ha recepito gli accordi sull’istituzione del nuovo profilo. Nella motivazione i giudici hanno comunque affrontato anche le contestazioni sostanziali, ritenendole infondate.

È necessaria una precisazione. La pronuncia non si limita a dichiarare che l’assistente infermiere esiste e può essere utilizzato. Ricorda soprattutto a quali condizioni può esserlo. Secondo il Tar, l’assistente infermiere rientra tra gli operatori di interesse sanitario e trova il proprio spazio nella possibilità, già prevista dal Dm 739/1994, che l’infermiere collabori con altri operatori e si avvalga del personale di supporto. La nuova figura non possiede autonomia nella definizione del piano assistenziale: esegue quanto indicato dall’infermiere all’interno del perimetro stabilito dal Dpcm del 28 febbraio 2025.

La decisione chiarisce il piano giuridico. Non risolve automaticamente quello organizzativo. Espressioni come “bassa discrezionalità”, “elevata standardizzazione”, “stabilità clinica”, “indicazione” e “supervisione” non sono formule ornamentali. Sono condizioni operative che devono essere valutate, documentate e garantite. Se vengono eliminate dalla pratica, resta soltanto l’elenco delle attività, cioè la parte più semplice da utilizzare per coprire una carenza di organico.

Chi stabilisce che una persona sia clinicamente stabile? Chi valuta se la prestazione possa essere attribuita? Con quali procedure? Quale livello di supervisione è richiesto? Quanti assistenti possono essere affidati a un singolo infermiere? Cosa accade quando le condizioni cambiano improvvisamente? E, soprattutto, quanto tempo viene riconosciuto all’infermiere per valutare, assegnare, sorvegliare e verificare?

La sentenza non può rispondere a queste domande perché non spettano al giudice. Spettano alle Regioni, alle aziende sanitarie, alle direzioni delle professioni sanitarie, ai dirigenti, ai coordinatori e ai responsabili dei processi assistenziali. Ed è proprio qui che comincia la parte più delicata.

Se l’assistente viene inserito in un modello organizzativo serio, può contribuire alla gestione delle attività standardizzabili, migliorare la distribuzione del lavoro e consentire all’infermiere di concentrarsi su valutazione, pianificazione, educazione, sorveglianza clinico-assistenziale, continuità e gestione della complessità. Sarebbe un’evoluzione coerente con un’assistenza organizzata per competenze e responsabilità.

Se invece viene utilizzato come infermiere a costo e formazione differenti, il problema non sarà il nome scelto dalla Conferenza Stato-Regioni. Sarà il modo in cui le aziende avranno deliberatamente deformato quel profilo.

Il rischio principale è il trasferimento silenzioso della responsabilità. L’assistente compie materialmente alcune attività, mentre l’infermiere deve valutarne l’appropriatezza, fornire indicazioni e garantire la supervisione. Se però allo stesso infermiere vengono affidati troppi pazienti, troppi operatori e troppi processi contemporaneamente, la supervisione rimane scritta nel documento e scompare dal turno.

La politica potrà allora affermare di avere aumentato il personale assistenziale. Le aziende potranno mostrare organici numericamente più consistenti. L’infermiere continuerà però a rispondere di valutazioni e decisioni che dovrà assumere in condizioni di tempo e presenza sempre più ridotte. Sarebbe il capolavoro organizzativo italiano: ampliare il gruppo di lavoro, senza rafforzare chi deve governarlo.

Per evitare questo risultato servono standard nazionali e aziendali verificabili. Occorre definire criteri per l’attribuzione delle attività, modalità di supervisione, condizioni che rendono una persona assistita eleggibile, limiti numerici, procedure di rivalutazione e sistemi di tracciabilità. La documentazione dovrebbe rendere riconoscibili la valutazione infermieristica, l’attività assegnata, l’operatore che l’ha eseguita e l’esito del controllo.

Serve inoltre una preparazione specifica del middle management. Il coordinatore non può limitarsi a collocare nuove caselle nella matrice dei turni. Deve costruire équipe coerenti con intensità assistenziale, complessità, competenze disponibili e variabilità clinica. L’assegnazione del personale non può dipendere soltanto dal numero delle presenze.

Anche la formazione dovrà essere sottoposta a controlli rigorosi. Il Dpcm stabilisce requisiti e durata minima del percorso, ma l’attuazione è affidata ai sistemi regionali. Senza verifiche uniformi su programmi, docenti, tirocinio, valutazione delle abilità e mantenimento delle competenze, rischiamo di avere ventuno versioni dello stesso profilo. Tutte formalmente equivalenti, ma non necessariamente equivalenti nella preparazione.

La sentenza, dunque, non chiude il dibattito professionale. Ne modifica il terreno. Il problema non è più sostenere che la figura non possa esistere; è pretendere che venga utilizzata secondo le condizioni che ne legittimano l’esistenza.

L’assistente infermiere può rappresentare una risorsa se viene inserito in un’organizzazione capace di distinguere esecuzione, valutazione, decisione e responsabilità. Diventa invece una scorciatoia se serve a far compiere attività assistenziali senza finanziare un numero adeguato di infermieri.

Il Tar ha stabilito che l’assistente infermiere è una figura di ausilio e non invade le competenze esclusive dell’infermiere. Adesso Regioni e aziende devono dimostrare che quella distinzione sopravviverà alla carenza di personale.

Perché il confine giuridico è stato tracciato. Ma nei servizi sanitari i confini vengono rispettati soltanto quando esistono organici, procedure, supervisione e responsabilità organizzative capaci di difenderli.

Guido Gabriele Antonio

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