Il ministero della Salute ha emanato un decreto che istituisce la nuova figura professionale dell’assistente infermiere, ora in fase di approvazione dalla Conferenza Stato-Regioni. Si tratta di un provvedimento che si affianca a quello di revisione del profilo dell’operatore socio-sanitario (oss), dopo tanti rumor e fughe in avanti di alcune Regioni che hanno istituito le figure denominate assistente infermiere o super oss. Di seguito le principali novità introdotte. Per un ulteriore approfondimento si rimanda invece al testo completo (vedi allegato).
Chi è l’assistente infermiere
L’assistente infermiere è un operatore di interesse sanitario in possesso della qualifica di oss, che a seguito di un ulteriore percorso formativo ha conseguito la qualifica di assistente infermiere. Collabora con l’infermiere, oltre a svolgere le attività proprie del profilo di oss. Le attività dell’assistente infermiere sono rivolte alla persona, al fine di fornire assistenza diretta di tipo sanitario e supporto gestionale, organizzativo e formativo.
L’assistente infermiere, in rapporto alla gravità clinica dell’assistito e all’organizzazione del contesto, svolge le proprie attività secondo le indicazioni dell’infermiere e in collaborazione e integrazione con gli altri operatori. È responsabile della correttezza dell’attività svolta.
Formazione
La formazione dell’assistente infermiere è di competenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Per l’accesso ai corsi è richiesta la qualifica di operatore socio-sanitario o titoli equipollenti, ai sensi della normativa vigente, il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di altro titolo di studio di pari livello conseguito all’estero, nonché esperienza professionale come operatore oss di almeno 24 mesi.
In deroga, possono accedere al corso di assistente infermiere gli oss privi di scuola secondaria, ma con cinque anni di esperienza maturati negli ultimi otto anni. Per questi ultimi è previsto un modulo aggiuntivo di almeno 100 ore. Il corso di formazione ha una durata complessiva non inferiore a 50 ore, da svolgersi in un periodo di tempo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 12.
L’assistente infermiere è obbligato a frequentare eventi formativi di aggiornamento riguardanti gli ambiti operativi di competenza, per una durata complessiva di almeno un’ora per ogni mese lavorato nell’anno di riferimento, con la possibilità di completare la formazione nel triennio successivo, a partire dall’anno seguente a quello di conseguimento della qualifica.
Competenze
Queste le competenze riconosciute alla nuova figura dell’assistente infermiere dal relativo decreto:
- rilevazione di parametri vitali, segni e funzioni;
- eseguire ECG;
- Rilevare parametri da puntura capillare;
- utilizzare dispositivi POCT;
- somministrare nutrizione enterale in caso di stabilizzazione clinica;
- effettuare aspirazioni delle secrezioni oro-faringee, naso-faringee, anche in assistiti con tracheostomia stabilizzata;
- effettuare cura e pulizia stomie;
- in caso di stabilità clinica, preparare e somministrare farmaci per via orale, oftalmica, vaginale, rettale, topica e tramite accessi enterali stabilizzati, sotto la supervisione dell’infermiere per via intramuscolare e sottocutanea;
- applicazione cannule nasali, maschere facciali per somministrazione ossigeno.
ALLEGATO: Testo del decreto
Redazione Nurse Times
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