Con la presente la scrivente O.S. come già segnalato nelle missive precedenti denota una disparità di trattamento in atto presso l’ASL Romagna a danno degli operatori sanitari che effettuano turni notturni con riferimento al diritto alla mensa/buoni pasto.
Di fatto, gli operatori che effettuano il turno notturno non hanno diritto né alla mensa né ad una modalità sostitutiva; come ad esempio il buono pasto a differenza di coloro che effettuano il turno mattutino o pomeridiano.
Come è noto, l’art. 29 del CCNL integrativo comparto sanità del 20/09/2001, prevede che le aziende possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, in particolare; il comma 2 stabilisce che “hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la loro attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell’orario”; quindi senza limitazione alcuna in relazione al turno assegnato.
Il fatto che sia posta a carico dell’Azienda una mera possibilità non permette all’Azienda; nel momento in cui decide di riconoscere tale diritto, di riconoscerlo solo ad una parte di lavoratori a discapito di altri.
A tal proposito, il Decreto Legislativo n. 532/1999, all’art. 11 comma 1 stabilisce che “Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanza sindacali di cui all’art. 8; un livello di servizi e di mezzi di prevenzione o di protezione adeguati alle caratteristiche del lavoro notturno e assicura un livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno diurno”.
L’art. 8 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66 in materia di orario di lavoro stabilisce che “Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa; le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
Lo stesso CCNL attualmente in vigore si limita a ribadire quanto espresso dal D.lgs. 66/03.
Sul punto il tribunale di Bologna, (sezione Lavoro, n. 242/2008) ha già riconosciuto ad un lavoratore turnista il diritto alla mensa serale; anche con modalità sostitutiva, oltre ad un indennità risarcitoria per il diritto non goduto.
Inoltre il Tribunale di Roma (n. 16416 del 30/11/2018) specifica che il diritto in questione è condizionato da due soli requisiti: l’effettiva presenza in servizio e lo svolgimento dell’attività lavorativa secondo una particolare articolazione dell’orario di lavoro.
Alla luce di quanto sopra è del tutto evidente che la mancata predisposizione del servizio mensa (anche) in orario serale determina una palese ed illegittima disparità di trattamento tra dipendenti; essendo il servizio mensa riconosciuto esclusivamente per gli addetti ai turni diurni.
Alla luce di quanto sopra invitiamo la sv a voler provvedere, secondo le rispettive facoltà e competenze, all’istituzione ed organizzazione del servizio di mensa anche in orario serale per i dipendenti assegnati a turni di servizio notturni o in alternativa a voler riconoscere; a titolo di modalità sostitutiva, dei buoni pasto al personale in questione.
In mancanza di un positivo riscontro alla presente diffida entro il termine di giorni trenta; saremo costretti a procedere per vie legali al fine di veder riconosciuto tale diritto.
IL Sub Commissario FIALS Ravenna ,Giovanni Corvino
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