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Anziano cadde dal letto e si fratturò il femore: archiviata la posizione di due infermiere

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Anziano cadde dal letto e si fratturò il femore: archiviata la posizione di due infermiere
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Riprendiamo il commento di Giuseppe Maria Gallo, patrocinante in Cassazione e avvocato penalista del Foro di Genova.

È stata archiviata la posizione di due infermiere indagate per lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) in danno di un signore anziano, ricoverato per problematiche di natura neurologica, che aveva subito la frattura scomposta del femore cadendo dal letto dell’ospedale. L’accusa era di natura tradizionale: si riteneva che le due operatrici, in posizione di garanzia, non avessero praticato con le dovute diligenza, perizia e prudenza i controlli e la vigilanza sul soggetto infortunatosi. Agli atti esisteva un’annotazione del medico che prevedeva la contenzione a causa dello stato di agitazione in cui versava l’interessato.

Il quid iuris posto dal giudice penale era il seguente: “Poteva e doveva ritenersi attuale un provvedimento di contenzione allorquando, di fatto, era venuta meno la condizione di agitazione della persona ricoverata? E ancora, poteva e doveva la situazione di normalità raggiunta dal paziente prevalere su quell’ordine (di contenzione) mai revocato dal medico?”. L’ordinanza del gip fornisce un’efficace spaccato del confronto fra forma e sostanza.

Avendo il paziente positivamente risposto alle cure, si sarebbe potuta rimuovere la contenzione, pur in difetto di disposizione medica in tal senso? Domanda legittima, in ragione del fatto che la protrazione dello stato di limitazione della libertà del paziente configura il reato di violenza privata a carico chi fosse stato sempre in contatto con lui, e quindi in grado di valutarne lo stato psico-fisico.

La questione non appare di poca entità, dal momento che le due infermiere, perdurando la contenzione, avrebbero appunto rischiato l’incriminazione per il reato di violenza privata, punito fino a quattro anni di reclusione, giusta previsione dell’art. 610 del codice penale. Dirimendo la questione, il giudice ha reputato prevalere la valutazione del personale circa le migliorate condizioni di salute del paziente sul fatto che il personale stesso fosse tenuto ad attendere che il medico disponesse la rimozione della contenzione.

Tale orientamento del decidente non è stato nemmeno influenzato dall’epilogo infelice della vicenda, che ha visto il paziente infortunarsi. Per il gip, infatti, l’uomo, allo stato autosufficiente, avrebbe tentato di mettere alla prova le sue residue capacità di deambulazione, derogando così al principio di auto-protezione, da intendersi universalmente valevole.

Insomma, riscontrata l’assenza di qualsiasi alterazione psicomotoria, per un verso le sponde alzate avrebbero garantito il legittimo diritto del paziente alla libertà di movimento, e per altro verso non avrebbero generato in capo alle due indagate l’obbligo di “stazionare alternativamente tra loro nei pressi del solo letto (tra i numerosi paziente in reparto) occupato dall’anziano paziente”. L’archiviazione per entrambe le infermiere costituisce una prova assai tangibile dell’equilibrio con cui l’autorità giudiziaria ha valutato questa vicenda.

Redazione Nurse Times

Fonte: www.quotidianosanita.it

 

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