Quando un anziano ospite di una Rsa muore a causa di incuria, scarsa igiene e mancanza di assistenza, il gestore della struttura non può sottrarsi alle proprie responsabilità penali invocando il fatto che il decesso sia avvenuto fisicamente in ospedale, dopo un trasferimento al pronto soccorso. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16541/2026, come riporta “La legge per tutti”.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte è emblematico: un ospite non autosufficiente, accolto in una Rsa senza che fosse stata effettuata la prescritta valutazione multidimensionale, versava in condizioni di progressivo degrado fisico a causa dell’abbandono. Giunto al Pronto soccorso in stato critico, moriva per una sepsi da salmonella.
I responsabili della struttura avevano sostenuto che l’infezione fosse da attribuire al ricovero ospedaliero, e non alle condizioni di vita nella Rsa. La Cassazione ha però rigettato questa tesi: il decadimento delle difese immunitarie era direttamente riconducibile all’abbandono subito nella struttura, che aveve reso l’ospite vulnerabile all’infezione. Se il degrado fisico prodotto dalla mancanza di cure è la condizione imprescindibile dell’evento letale, il nesso causale con la condotta dei gestori permane indipendentemente dal luogo in cui avviene il decesso.
La condanna ha riguardato il rappresentante legale e il socio della Rsa per il reato di abbandono di persona incapace, nella forma aggravata dall’evento morte, previsto dall’articolo 591, comma 3, del Codice penale. La legge punisce non solo chi agisce attivamente per nuocere, ma anche chi resta inerte di fronte all’obbligo di custodia e assistenza.
A rispondere del reato possono essere chiamati anche i singoli lavoratori che operano nella struttura e che omettono di prestare la dovuta assistenza. Il dovere di protezione, secondo la Corte di Cassazione, è assoluto e indivisibile: il corretto trattamento della generalità degli ospiti non cancella l’abbandono di un singolo.
La sentenza di Cassazione evidenzia anche un’altra criticità diffusa nel settore: molte strutture accolgono anziani non autosufficienti – talvolta in soprannumero rispetto alla capienza autorizzata – pur essendo abilitate ad assistere solo persone autosufficienti o parzialmente tali.
Ospitare soggetti con bisogni superiori a quelli gestibili, senza le necessarie autorizzazioni regionali e senza la valutazione multidimensionale richiesta dalla normativa, non è un mero illecito burocratico, bensì la premessa per contestare il reato aggravato. Chi accetta un ospite che necessita di cure continue senza disporre dei mezzi o del personale qualificato per fornirle, accetta implicitamente il rischio del suo abbandono.
Redazione Nurse Times
Fonte: La legge per tutti
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