La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un’azienda ospedaliera universitaria, confermando quindi la decisione d’appello, in una controversia incardinata nella giurisdizione civile del lavoro pubblico privatizzato che mirava all’attribuzione del differenziale economico maturato per lo svolgimento di mansioni superiori.
Nel dettaglio, una dipendente universitaria con inquadramento nella categoria B (posizione economica B3) dell’Area socio-sanitaria, assegnata a un’azienda ospedaliera universitaria con mansioni effettive di assistenza sanitaria proprie del profilo di operatore socio-sanitario (oss, categoria BS), adiva il giudice del lavoro per ottenere la condanna in solido delle amministrazioni al pagamento delle differenze retributive.
Come evidenziato in un commento a cura dell’avvocato Ennio Grassini (www.dirittosanitario.net), dalla pronuncia della Corte di Cassazione emergono, in diritto:
- la prevalenza della funzione perequativa per il personale universitario integrato nelle strutture sanitarie;
- l’applicabilità ratione temporis della disciplina dell’art. 28 del Ccnl Comparto Sanità;
- l’obbligo di calcolare le differenze retributive rapportando i trattamenti economici iniziali astratti della categoria superiore e di quella di appartenenza, a prescindere dalle posizioni economiche individuali maturate.
Redazione Nurse Times
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