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La struttura è complessa: il direttore non deve essere necessariamente medico

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Il Tar Lombardia respinge il ricorso contro una selezione aperta ai dirigenti delle professioni sanitarie. La decisione non consegna ogni reparto agli infermieri: afferma qualcosa di più serio, forse più difficile da accettare. Per dirigere bisogna possedere le competenze richieste dalla funzione, non semplicemente il titolo professionale storicamente associato al comando.

Per dirigere una struttura complessa della sanità pubblica servono competenze complesse. L’appartenenza alla professione giusta, da sola, non dovrebbe bastare. È il principio che emerge dalla sentenza con cui il Tar Lombardia, sezione di Brescia, ha respinto il ricorso presentato dalla Fnomceo e dagli Ordini provinciali dei medici contro una procedura aperta anche ai dirigenti delle professioni sanitarie.

La selezione riguardava la guida della struttura complessa “Igiene e Sanità Pubblica, Salute Ambiente” di un’Ats. Potevano partecipare i dirigenti medici della disciplina competente e i dirigenti delle professioni infermieristiche, tecniche, riabilitative, ostetriche e della prevenzione. L’incarico è stato poi conferito a un dirigente dell’area della prevenzione.

La prima precisazione è indispensabile: la sentenza non stabilisce che un infermiere possa dirigere automaticamente qualsiasi struttura complessa e neppure che le diverse professioni siano intercambiabili. Il caso riguarda una struttura con rilevanti funzioni di prevenzione, vigilanza, programmazione e organizzazione, non un reparto nel quale l’incarico comporti necessariamente l’esercizio di attività cliniche riservate a una specifica professione.

Trasformare la decisione nel titolo “gli infermieri potranno dirigere tutti i reparti” sarebbe utile per alimentare qualche entusiasmo e molte polemiche. Sarebbe anche sbagliato. Il principio affermato è più rigoroso: prima di decidere chi possa dirigere una struttura bisogna capire che cosa quella struttura faccia davvero. Sembra un criterio elementare. Nel Ssn, invece, rischia di diventare rivoluzionario.

Per decenni una parte degli incarichi è stata costruita attorno all’appartenenza professionale prima ancora che alle funzioni. Si è dato per scontato che la complessità sanitaria coincidesse con la professione medica e che le altre professioni potessero partecipare alla gestione soltanto entro confini subordinati o separati.

Nel frattempo, però, l’organizzazione è cambiata. Oggi una struttura complessa può governare personale multiprofessionale, processi territoriali, prevenzione, qualità, rischio, percorsi assistenziali, dati, tecnologie e rapporti con altre amministrazioni. In questi contesti la competenza clinica rimane importante, ma non esaurisce la funzione direzionale.

Dirigere non significa essere il professionista tecnicamente più importante della stanza. Significa assumere responsabilità su obiettivi, persone, risorse, processi e risultati. La questione non è quindi stabilire se siano migliori i medici o gli infermieri. Sarebbe soltanto la sostituzione di una rivendicazione corporativa con quella opposta.

La domanda corretta è un’altra: quali competenze servono per dirigere quella specifica struttura? Se l’incarico richiede attività mediche specialistiche, il requisito professionale dovrà essere coerente. Se prevalgono programmazione, organizzazione, prevenzione o governo di processi assistenziali multiprofessionali, escludere a priori dirigenti formati ed esperti soltanto perché non medici diventa più difficile da giustificare.

La sentenza interviene anche su un ritardo normativo. Il DPR 484 risale al 1997, mentre la dirigenza delle professioni sanitarie è stata introdotta successivamente dalla Legge 251 del 2000. Quando una disciplina più antica continua a essere letta senza considerare le professionalità istituite dopo la sua entrata in vigore, il mancato aggiornamento finisce per funzionare come una riserva permanente.

La normativa rimane ferma. Le competenze crescono. Gli incarichi continuano a essere distribuiti secondo l’ordine precedente. Il Tar Lombardia, secondo la ricostruzione disponibile, ha ritenuto che quel ritardo non possa produrre automaticamente l’esclusione dei dirigenti delle professioni sanitarie. Non cancella i requisiti né rende equivalenti percorsi differenti. Impone di interpretare l’accesso alla dirigenza alla luce dell’evoluzione legislativa e delle funzioni concrete.

È una differenza decisiva. La valorizzazione professionale non consiste nell’assegnare incarichi per rappresentanza. Un infermiere non dovrebbe dirigere perché “è arrivato il suo turno”, così come un medico non dovrebbe dirigere soltanto perché quella posizione gli è stata tradizionalmente riservata.

Bisogna valutare formazione manageriale, esperienza, risultati, conoscenza dei processi, capacità di governo multiprofessionale e coerenza con la missione della struttura. Questo principio dovrebbe valere in entrambe le direzioni.

Aprire una selezione non significa garantire l’incarico. Significa permettere a candidati appartenenti a percorsi differenti di dimostrare di possedere le competenze necessarie. Sarà poi la procedura comparativa, se costruita correttamente, a individuare il profilo più adeguato.

Il vero problema comincia proprio qui. Una selezione multiprofessionale richiede criteri molto più accurati di quelli utilizzati per una procedura fondata su una sola appartenenza. L’azienda deve descrivere con precisione la missione della struttura, le responsabilità, gli obiettivi e le competenze richieste.

Se il bando rimane generico, l’apertura rischia di essere soltanto formale. Se i criteri vengono adattati al candidato desiderato, il superamento delle riserve professionali può diventare una nuova forma di discrezionalità opaca.

Servono commissioni competenti, valutazioni documentate e obiettivi misurabili. Dopo la nomina bisogna verificare i risultati: qualità dei processi, capacità di integrazione, gestione delle risorse, clima organizzativo, accessibilità e risultati per cittadini e professionisti. La legittimità dell’accesso è soltanto il primo passaggio. La qualità della direzione deve essere dimostrata nell’esercizio dell’incarico.

La decisione può avere conseguenze importanti anche per la crescita delle professioni sanitarie. Per anni si è chiesto a infermieri e altri professionisti di acquisire lauree magistrali, master e competenze manageriali. Troppo spesso, però, al termine del percorso formativo le posizioni effettivamente accessibili sono rimaste limitate.

Il sistema ha promosso la formazione avanzata senza sempre costruire uno spazio nel quale utilizzarla. Non si può continuare a chiedere competenze dirigenziali per poi trattarle come un arricchimento culturale privo di conseguenze organizzative. Se quelle competenze sono necessarie, devono poter partecipare alle selezioni nelle quali risultano pertinenti.

Questo non riduce il ruolo della dirigenza medica. Lo rende più coerente con le funzioni che richiedono realmente una competenza medica. Allo stesso tempo riconosce che la sanità contemporanea non è governata da una sola professione e che la complessità organizzativa non coincide sempre con quella clinica.

Il Ssn parla continuamente di multidisciplinarità. Ma spesso la multidisciplinarità termina esattamente dove comincia il potere decisionale. Tutti collaborano nel processo. Uno solo, per appartenenza, viene considerato naturalmente destinato a guidarlo.

La sentenza di Brescia non elimina le specificità. Elimina, nel caso esaminato, l’idea che una specificità possa diventare un’esclusiva indipendente dalle attività da svolgere. Adesso le aziende sanitarie dovrebbero fare la parte più difficile: ridisegnare strutture e incarichi partendo dalle funzioni, non dai recinti. Significa mappare competenze, aggiornare regolamenti e costruire procedure nelle quali il confronto tra candidati sia reale e trasparente.

Le professioni sanitarie, da parte loro, dovranno evitare la celebrazione automatica. Ottenere l’accesso a una selezione non equivale ad avere dimostrato di saper dirigere. La credibilità si costruisce attraverso preparazione, responsabilità e risultati, non attraverso la semplice conquista di un posto al tavolo.

La decisione del Tar Lombardia non stabilisce che debba comandare l’infermiere. Stabilisce che non debba comandare automaticamente il medico quando le funzioni possono essere governate anche da altri dirigenti qualificati. È una distinzione meno rumorosa di una vittoria corporativa, ma molto più utile al servizio pubblico.

Perché una struttura sanitaria non dovrebbe essere affidata alla professione che storicamente ne rivendica la proprietà. Dovrebbe essere affidata alla persona che dispone delle competenze necessarie per farla funzionare.

Guido Gabriele Antonio

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