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Infermieri alla guida delle strutture complesse: il Tar Lombardia boccia il ricorso dei medici

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Infermieri e strutture complesse: équipe di professionisti sanitari riunita per programmare le attività del servizio.
La sentenza del TAR Brescia valorizza la coerenza tra competenze professionali e funzioni della struttura da dirigere.
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La sentenza di Brescia ammette i dirigenti delle professioni sanitarie alla selezione: decisive le competenze per l’incarico.

La direzione di una struttura complessa può essere affidata anche ai dirigenti delle professioni sanitarie, quando possiedono competenze e requisiti coerenti con l’incarico. È il principio al centro della sentenza n. 1174 del 24 agosto 2026 del TAR Lombardia, sezione di Brescia, che ha respinto il ricorso della FNOMCeO e degli Ordini provinciali dei medici lombardi contro una selezione aperta anche alla dirigenza sanitaria non medica.

La pronuncia interessa il rapporto tra infermieri e strutture complesse, ma richiede una precisazione: il caso riguarda la guida della struttura “Igiene e Sanità Pubblica, Salute Ambiente” di un’ATS, con funzioni prevalentemente organizzative e di prevenzione. Non stabilisce un accesso indistinto alla direzione di qualsiasi reparto clinico.

Il ricorso contro la selezione aperta alle professioni sanitarie

La controversia nasce da un avviso per un incarico di dirigente supplente. La partecipazione era consentita ai dirigenti medici della disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica e ai dirigenti delle professioni infermieristiche, tecniche, riabilitative, della prevenzione e ostetriche.

Gli Ordini contestavano la compatibilità dei profili ammessi con le funzioni della struttura, richiamando il DPR 484/1997 e denunciando requisiti di anzianità differenti. Nel corso del giudizio, l’impugnazione è stata estesa al conferimento dell’incarico a un dirigente delle professioni sanitarie dell’area della prevenzione. Il TAR ha respinto sia il ricorso iniziale sia i motivi aggiunti.

Infermieri e strutture complesse: contano le competenze richieste

La questione decisiva è la natura delle attività da dirigere. Secondo il TAR, prevenzione, vigilanza e programmazione, nel contesto esaminato, richiedono capacità gestionali e organizzative che possono appartenere anche ai dirigenti delle professioni sanitarie.

Il ragionamento valorizza dunque la corrispondenza tra formazione, esperienza professionale e responsabilità dell’incarico. L’appartenenza alla professione medica non può costituire, da sola, una barriera quando le funzioni da esercitare sono compatibili con altri percorsi dirigenziali qualificati.

Questo passaggio non rende equivalenti tutte le professioni: impone di valutare ciò che la struttura fa concretamente e quali competenze servono per governarla.

L’articolo 15 e la lettura del DPR 484/1997

Il Collegio interpreta l’articolo 15 del decreto legislativo 502/1992 come disciplina unitaria della dirigenza sanitaria, nella quale rientrano anche i dirigenti delle professioni sanitarie. Il conferimento degli incarichi resta collegato alla specializzazione richiesta dalla funzione.

Quanto al DPR 484/1997, il TAR osserva che la normativa precede l’istituzione della dirigenza delle professioni sanitarie. Nella ricostruzione dei giudici, il mancato aggiornamento non può trasformarsi in un’esclusione automatica.

La sentenza ravvisa quindi un’abrogazione implicita per incompatibilità limitatamente alla riserva in favore dei dirigenti medici descritta nella motivazione. Non si tratta dell’eliminazione complessiva del regolamento né dei requisiti professionali necessari per gli incarichi.

Anzianità di servizio: perché il TAR esclude la disparità

L’avviso richiedeva ai medici sette anni di anzianità, con le condizioni di disciplina e specializzazione previste, oppure dieci anni nella disciplina. Per i dirigenti delle professioni sanitarie erano richiesti cinque anni nella qualifica dirigenziale.

Il TAR ha ritenuto infondata la contestazione perché i percorsi di accesso sono diversi: per le professioni sanitarie, alla laurea magistrale e all’iscrizione all’albo si aggiunge l’esperienza professionale necessaria prima dell’accesso alla dirigenza.

I cinque anni indicati dal bando non rappresentano, quindi, l’intera carriera richiesta al candidato. Nel caso esaminato, il Collegio considera complessivamente dieci anni di servizio.

La decisione offre un riferimento per i professionisti già dirigenti che aspirano a incarichi coerenti con la propria preparazione.

Il punto operativo della pronuncia è la valutazione delle competenze effettive richieste dalla struttura. La sentenza resta una decisione di primo grado: nelle fonti reperite non è stato possibile verificare eventuali impugnazioni successive o il passaggio in giudicato.

Redazione Nurse Times

Fonte: TAR Lombardia – Brescia, sentenza 24 agosto 2026, n. 1174 (Testo della sentenza)


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