Home NT News Fine vita, arriva la proposta di legge in Puglia: infermiere nella commissione
NT NewsPugliaRegionali

Fine vita, arriva la proposta di legge in Puglia: infermiere nella commissione

Condividi
fine vita
Condividi

I consiglieri Cera e Lanotte depositano 14 articoli: cure palliative prioritarie, équipe multidisciplinare e percorso uniforme nelle Asl pugliesi.

La Puglia apre un nuovo capitolo sul fine vita. Lunedì 7 settembre 2026, nella sede del Consiglio regionale, a Bari, i consiglieri Napoleone Cera (Lega) e Marcello Lanotte (Forza Italia) hanno presentato una proposta di legge composta da 14 articoli sulla presa in carico delle richieste concernenti la morte medicalmente assistita.

Il testo, formalmente depositato in Consiglio nei giorni precedenti, porta il titolo “Disciplina organizzativa del Servizio sanitario regionale per la presa in carico delle richieste concernenti la morte medicalmente assistita”. La documentazione ufficiale è stata pubblicata integralmente dal Consiglio regionale della Puglia. 

Un punto va chiarito subito: non si tratta di una legge già approvata. È una proposta che dovrà affrontare l’iter consiliare e che, nella formulazione depositata, dichiara espressamente di non voler introdurre nuovi presupposti per accedere al suicidio medicalmente assistito, materia che resta regolata dall’ordinamento statale e dalla giurisprudenza costituzionale

Tra le novità di maggiore interesse sanitario figurano l’obbligo per l’Asl di prospettare le cure palliative come opzione alternativa prioritaria, la costituzione in ciascuna azienda sanitaria di una commissione multidisciplinare permanente, nella quale è prevista anche la presenza di un infermiere con adeguata esperienza clinico-assistenziale, e un sistema regionale di monitoraggio dei percorsi.

Fine vita in Puglia: cosa prevede la proposta di Cera e Lanotte

L’articolo 1 circoscrive esplicitamente l’intervento regionale agli aspetti organizzativi del Servizio sanitario regionale. Dignità della persona, libertà e consapevolezza delle decisioni, tutela dei soggetti vulnerabili, appropriatezza clinico-assistenziale, autonomia dei professionisti sanitari, uniformità territoriale e riservatezza sono indicati tra i principi fondamentali. 

La richiesta dovrà essere presentata personalmente dal cittadino alla Asl territorialmente competente. Il testo consente modalità idonee a documentarne la volontà anche attraverso videoregistrazione o dispositivi di comunicazione per le persone con disabilità.

L’azienda sanitaria dovrà quindi procedere a una presa in carico sollecita, nominando un referente organizzativo incaricato di mettere in comunicazione il paziente, la Commissione multidisciplinare, le strutture sanitarie e l’organismo competente per la valutazione etica. Il referente, precisa la proposta, non avrà compiti decisionali sotto il profilo clinico o etico. 

Cure palliative indicate come alternativa prioritaria

Uno dei passaggi più significativi è contenuto nell’articolo 3. La proposta stabilisce che, durante la presa in carico, l’azienda sanitaria abbia “tassativamente l’obbligo” di rappresentare la necessità di avvalersi delle cure palliative come opzione alternativa prioritaria.

Dovranno inoltre essere verificate, con il consenso della persona, eventuali disposizioni anticipate di trattamento, le cosiddette DAT, e l’eventuale pianificazione condivisa delle cure. La centralità delle cure palliative è stata ribadita dai due proponenti durante la conferenza stampa.

Cera ha sostenuto che l’obiettivo sia intervenire soprattutto sull’organizzazione sanitaria e sulla capacità del sistema di accompagnare le persone che affrontano sofferenze particolarmente gravi. Lanotte ha sottolineato che la proposta non intenderebbe creare nuovi diritti, ma costruire un sistema uniforme di presa in carico. 

Cure palliative in Puglia: i dati sulla rete

Il tema non è soltanto teorico. La stessa Regione Puglia, con la deliberazione della Giunta regionale n. 1214 dell’11 agosto 2025 sul potenziamento della rete delle cure palliative, aveva individuato importanti fabbisogni strutturali.

Al 31 dicembre 2024 risultavano attivi in Puglia 16 hospice con 255 posti letto. Per raggiungere lo standard di 8-10 posti ogni 100mila abitanti richiamato nel piano regionale erano stimati 60 posti aggiuntivi per la soglia minima e 138 per quella superiore. 

Sul versante domiciliare il monitoraggio Agenas riferito al 31 dicembre 2025 indicava per la Puglia una copertura territoriale delle Unità di cure palliative domiciliari pari all’82%.  I dati danno quindi un contenuto concreto al tema sollevato dai proponenti: qualsiasi percorso sul fine vita si intreccia inevitabilmente con la capacità effettiva del Ssr di garantire accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, diritti già tutelati dalla Legge 38/2010. 

Commissione multidisciplinare: previsto anche un infermiere

L’articolo 4 dispone che ogni Asl pugliese istituisca una commissione multidisciplinare permanente, la cui composizione minima prevista comprende:

  • un medico specialista in anestesia e rianimazione;
  • un medico con esperienza specifica nelle cure palliative;
  • uno psichiatra;
  • uno psicologo;
  • un medico specialista in medicina legale;
  • un infermiere con adeguata esperienza clinico-assistenziale.

Per ogni singolo caso dovrebbe inoltre partecipare almeno uno specialista della patologia di cui soffre la persona, con la possibilità di coinvolgere neurologi, oncologi, cardiologi o altre competenze necessarie. 

Nessun componente avrebbe un autonomo potere di autorizzazione, diniego o veto: la decisione è collegiale e deve essere motivata. Nel testo compare anche un “parere rafforzato” dello specialista in cure palliative nell’ambito della valutazione clinica, pur restando escluso un potere autonomo di veto.

Cosa cambia per infermieri e professionisti sanitari

Per gli infermieri il punto di maggiore rilievo è il riconoscimento di una presenza strutturale nella commissione chiamata a valutare le condizioni cliniche e assistenziali del richiedente. Non si tratterebbe quindi di una partecipazione accessoria: secondo la proposta, la componente infermieristica entra stabilmente nel processo multidisciplinare, accanto alle competenze mediche, psicologiche e medico-legali.

Anche gli organismi regionali dedicati all’etica nella pratica clinica dovrebbero prevedere competenze infermieristiche, oltre a quelle mediche, psicologiche, giuridiche, bioetiche e filosofiche. La partecipazione dei dipendenti del Servizio sanitario regionale alle Commissioni verrebbe considerata attività istituzionale.

Il testo contiene inoltre una disposizione che dichiara garantito il diritto all’obiezione di coscienza del personale sanitario contrario all’assistenza o alla partecipazione diretta alla somministrazione del farmaco, prevedendo prioritariamente l’autosomministrazione da parte della persona, con vigilanza e assistenza tecnica dei professionisti incaricati. 

Sono aspetti che, è bene ribadirlo, non producono oggi nuovi obblighi per infermieri o medici, perché il provvedimento non è ancora legge.

Il quadro nazionale: cosa ha stabilito la Corte costituzionale

La cornice giuridica di riferimento resta anzitutto la sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale, che ha delimitato un’area di non punibilità dell’aiuto al suicidio quando ricorrano specifiche condizioni: patologia irreversibile, sofferenze fisiche o psicologiche reputate intollerabili, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e capacità di prendere decisioni libere e consapevoli, con verifica da parte di una struttura pubblica del SSN e previo parere del comitato etico competente. 

La successiva sentenza 135/2024 ha precisato che il concetto di trattamento di sostegno vitale non coincide necessariamente con macchinari o procedure altamente tecnologiche: possono rientrarvi anche interventi assistenziali indispensabili per assicurare funzioni vitali quando la loro interruzione porterebbe prevedibilmente alla morte in breve tempo. 

Ancora nel luglio 2026, con la sentenza 152/2026, la Consulta non ha eliminato dall’attuale area di non punibilità il requisito relativo ai trattamenti di sostegno vitale. 

Il nodo delle competenze regionali dopo Toscana e Sardegna

La parte forse più interessante dal punto di vista giuridico riguarda i limiti entro i quali una Regione può intervenire. Con la sentenza 204/2025, relativa alla legge della Toscana, la Corte costituzionale ha riconosciuto che le Regioni possono dettare disposizioni meramente organizzative e procedurali, ma non possono ridefinire con una propria legge i requisiti sostanziali di accesso al suicidio medicalmente assistito né intervenire su materie riservate allo Stato. 

Il principio è stato ribadito nel luglio 2026 esaminando la legge della Sardegna. La sentenza 148/2026 ha considerato compatibili con le competenze regionali diversi profili organizzativi, comprese le Commissioni multidisciplinari, ma ha censurato tra l’altro la definizione regionale dei requisiti e alcuni termini procedurali troppo rigidi. 

La proposta pugliese appare costruita tenendo conto proprio di questi precedenti: dichiara più volte di non modificare i requisiti stabiliti dall’ordinamento nazionale e, invece di imporre un termine complessivo rigido di pochi giorni, parla di presa in carico sollecita, tracciabilità e assenza di ritardi ingiustificati, consentendo gli approfondimenti clinici necessari. 

Ciò non consente naturalmente di anticipare un giudizio sulla futura legittimità costituzionale del testo: il provvedimento potrà essere modificato durante l’iter e, se approvato, ogni eventuale questione di competenza dovrà essere valutata nelle sedi previste dall’ordinamento.

Nessun termine rigido e monitoraggio annuale delle Asl

Un altro elemento caratterizzante della proposta è l’assenza di una scadenza numerica inderogabile per completare gli accertamenti. Ogni fase dovrebbe essere tracciata, riportando date, accertamenti effettuati ed eventuali motivazioni degli approfondimenti ulteriori. La Regione dovrebbe inoltre raccogliere in forma anonima il numero delle richieste, delle procedure concluse, i tempi impiegati e le principali criticità organizzative.

Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta dovrebbe trasmettere alla commissione consiliare competente una relazione sull’attuazione della legge e sulle eventuali differenze tra aziende sanitarie. La proposta prevede infine che la sua attuazione avvenga utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili nel Servizio sanitario regionale, dichiarando l’assenza di nuovi o maggiori oneri sul bilancio autonomo della Regione.

Il confronto nazionale e il precedente appena approvato in Veneto

La proposta pugliese arriva in una fase particolarmente dinamica del dibattito. Il 2 settembre 2026, appena cinque giorni prima della presentazione a Bari, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato un progetto di legge sul suicidio medicalmente assistito, dopo averlo modificato anche alla luce delle più recenti pronunce della Corte costituzionale. 

Sul piano nazionale non risulta invece ancora approvata una disciplina organica del Parlamento. Diversi disegni di legge risultano all’esame del Senato: il 3 giugno 2026 l’Assemblea ha deliberato il rinvio in Commissione e, nella scheda parlamentare aggiornata al 10 giugno, l’iter risulta ancora in corso. 

Fine vita in Puglia: cosa succede adesso

Il passaggio del 7 settembre rappresenta dunque l’inizio e non la conclusione del procedimento legislativo. La proposta Cera-Lanotte dovrà essere esaminata dagli organi consiliari competenti, potrà essere modificata attraverso emendamenti e, solo dopo un eventuale voto favorevole dell’Assemblea, potrà diventare legge regionale.

Se il testo venisse approvato nella formulazione attuale, la Giunta avrebbe 90 giorni dall’entrata in vigore per adottare gli atti organizzativi necessari, compresi il coordinamento delle Commissioni, la collaborazione tra ASL, il sistema regionale per l’etica clinica, il monitoraggio e una modulistica uniforme. 

Il confronto si sposta quindi sul terreno concreto dell’organizzazione sanitaria: uniformità delle procedure, garanzie per le persone fragili, libertà di scelta, cure palliative, responsabilità dei professionisti e ruolo delle équipe multidisciplinari saranno i nodi centrali dell’iter pugliese.

Redazione Nurse Times

Fonti ufficiali consultate

  • Consiglio regionale della Puglia, comunicato del 7 settembre 2026 sulla presentazione della proposta. Consiglio regionale della Puglia – presentazione della proposta⁠
  • Testo integrale della proposta di legge Cera-Lanotte, 14 articoli. PDL fine vita – testo ufficiale PDF⁠
  • Corte costituzionale, sentenza n. 242/2019. Sentenza 242/2019⁠
  • Corte costituzionale, sentenza n. 204/2025 sulla legge della Toscana. Sentenza 204/2025⁠
  • Corte costituzionale, sentenza n. 148/2026 sulla disciplina della Sardegna. Sentenza 148/2026⁠
  • Ministero della Salute, legge 38/2010 e diritto di accesso a cure palliative e terapia del dolore. 
  • Regione Puglia, DGR n. 1214/2025 sul potenziamento delle cure palliative. 
  • Senato della Repubblica, iter dei disegni di legge sulla morte volontaria medicalmente assistita. 

Articoli correlati

Condividi

Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli Correlati
Autotrapianto di rene con super robot: prima volta in Italia all'ospedale Molinette di Torino
NT NewsPiemonteRegionali

Torino, ragazza messicana salvata con trapianto di cuore all’ospedale Molinette

Regina, una giovane studentessa messicana colpita da un infarto causato da un’anomalia...

Asst Crema assume 13 infermieri
ConcorsiLavoroLombardiaNT NewsRegionali

Asst Crema: concorso per 10 posti da infermiere

L’Asst Crema ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato...

Dengue, è allarme in Europa
CittadinoEducazione SanitariaNT News

Iss: “In Italia 227 casi confermati di Dengue (3 autoctoni) e 521 di West Nile”

Dal 1° gennaio al 30 agosto 2026 al sistema di sorveglianza nazionale...