L’ordinanza del 31 agosto 2026 ribadisce le tutele per chi lavora oltre sei ore, compresi i turni di notte.
Nuovo pronunciamento della Corte di Cassazione sul diritto alla mensa e ai buoni pasto dei turnisti della sanità. Con l’ordinanza n. 24866/2026, pubblicata il 31 agosto 2026, la Sezione Lavoro torna su una questione che interessa direttamente migliaia di infermieri e altri professionisti sanitari impegnati nell’assistenza sulle 24 ore.
Il principio centrale ribadito dalla Cassazione è particolarmente rilevante: l’articolazione dell’orario in turni non può, da sola, escludere il personale dalla fruizione del servizio mensa o delle modalità sostitutive previste, quando ricorrano i presupposti stabiliti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.
Il caso: oltre 1.500 turni senza fruizione del servizio mensa
La controversia riguarda un infermiere impiegato con turnazione sulle 24 ore. Secondo quanto emerge dal provvedimento, al lavoratore era stato riconosciuto in sede di merito il risarcimento corrispondente ai buoni pasto relativi a 1.527 giornate lavorative, comprese tra maggio 2014 e novembre 2022, nelle quali aveva prestato servizio per turni superiori alle sei ore senza poter usufruire della mensa.
La questione affrontata dalla Cassazione non riguarda però soltanto la posizione del singolo professionista. Il pronunciamento assume rilievo più generale perché si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai molto articolato sul rapporto tra orario di lavoro, pausa, servizio mensa, buono pasto e personale turnista del Servizio sanitario nazionale.
Buoni pasto ai turnisti: perché le sei ore sono determinanti
Il punto di partenza normativo è l’articolo 8 del Decreto legislativo 66/2003, relativo alle pause. La norma stabilisce che, quando l’orario giornaliero eccede le sei ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e durata sono definite dalla contrattazione collettiva, anche con la finalità del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto.
Su questa disposizione si innesta l’articolo 29 del Ccnl integrativo del Comparto Sanità del 20 settembre 2001, successivamente modificato, che disciplina il servizio mensa. La Cassazione ha ripetutamente qualificato il buono pasto come una misura di carattere assistenziale, e non come una componente ordinaria della retribuzione, destinata a conciliare le esigenze organizzative del servizio con quelle quotidiane del dipendente.
Proprio nel 2026 la Cassazione è intervenuta più volte sul tema. L’ordinanza n. 23453 del 17 luglio 2026, ad esempio, ha ribadito che il diritto alla fruizione del servizio mensa matura in funzione dell’orario di lavoro e che l’articolazione in turni non può essere utilizzata per escludere automaticamente il beneficio. Orientamenti analoghi emergono dalle ordinanze n. 24180/2026 e n. 24231/2026, che hanno affrontato anche il lavoro notturno, la natura della pretesa e i profili della prescrizione.
Essere turnisti non cancella il diritto alla mensa
Uno dei passaggi più importanti riguarda gli infermieri e gli altri professionisti impegnati nella continuità assistenziale. La necessità di garantire l’assistenza ai pazienti non può trasformarsi, secondo l’impostazione della Cassazione, nella ragione per cancellare le tutele previste dall’ordinamento. Spetta all’Azienda sanitaria organizzare turni, pause e presenza del personale in modo da garantire contemporaneamente la continuità delle cure e i diritti dei lavoratori.
È un principio già affermato nella giurisprudenza di legittimità del 2026: l’obbligo di assicurare determinate pause non significa che tutti gli infermieri debbano abbandonare contemporaneamente il reparto. È responsabilità dell’ente organizzare opportunamente turni e orari affinché i pazienti non restino privi di assistenza. In altre parole, una carenza organizzativa non può essere automaticamente trasferita sul lavoratore attraverso la perdita di una tutela contrattuale.
Il principio vale anche per i turni di notte
La questione assume ancora maggiore importanza per chi lavora durante la notte. La Cassazione ha respinto la tesi secondo cui l’indennità di turno notturno potrebbe compensare anche la mancata possibilità di usufruire della mensa. Si tratta infatti di istituti differenti.
L’indennità notturna remunera il particolare disagio derivante dallo svolgimento del lavoro in quella fascia oraria. Non emerge invece dalla disciplina collettiva una funzione destinata ad assorbire o sostituire il diritto alla mensa. La giurisprudenza del 2026 ha quindi esteso espressamente i principi anche ai turnisti notturni, evidenziando che la collocazione temporale della prestazione non costituisce, da sola, motivo sufficiente per escludere il beneficio.
Pausa breve e indennità sostitutiva della mensa sono cose diverse
Un altro punto chiarito riguarda la possibilità di compensare economicamente il valore del servizio mensa con la retribuzione delle brevi pause intralavorative riconosciute ai turnisti. Anche questa impostazione è stata respinta.
Le due tutele svolgono infatti funzioni differenti: da un lato vi è la disciplina collegata alla consumazione del pasto e alla mensa; dall’altro le pause finalizzate al recupero delle energie durante la prestazione lavorativa. Per questo, secondo la Cassazione, non può essere operata automaticamente una compensazione tra i due istituti.
La novità del Ccnl Sanità 2025-2027 rafforza il quadro
La questione assume ulteriore interesse alla luce dell’ipotesi di Ccnl Comparto Sanità 2025-2027, sottoscritta all’Aran il 29 luglio 2026. Il nuovo testo interviene espressamente sulla pausa per il recupero delle energie psicofisiche.
L’articolo 35 stabilisce che, quando la prestazione lavorativa eccede le sei ore, il dipendente debba beneficiare di una pausa non inferiore a dieci minuti. Per le unità operative nelle quali le esigenze di continuità assistenziale rendano impossibile applicare ordinariamente tale pausa, viene previsto un periodo continuativo sul posto di lavoro caratterizzato da una minore intensità della prestazione.
Ma il passaggio più interessante ai fini dei buoni pasto è un altro. Il comma 4 precisa espressamente: “Resta fermo l’art. 29 del CCNL 20.9.2001 disciplinante la mensa”. La formulazione separa quindi chiaramente la disciplina della pausa per il recupero psicofisico da quella relativa alla mensa, un elemento destinato ad assumere particolare rilievo anche nei futuri contenziosi. L’ipotesi contrattuale del 29 luglio interessa oltre 592mila dipendenti del Servizio sanitario nazionale.
Prescrizione: la diffida non deve necessariamente contenere il calcolo esatto
Altro elemento rilevante dell’ordinanza riguarda la prescrizione. La Cassazione ribadisce che, perché un atto possa interromperla, non è indispensabile indicare fin dall’inizio l’importo esatto di tutte le somme pretese. Deve invece emergere con sufficiente chiarezza la volontà del lavoratore di ottenere l’adempimento, individuando il diritto fatto valere e il soggetto obbligato.
La questione assume particolare importanza nel settore sanitario, perché timbrature, turnazioni e altri elementi necessari a ricostruire il numero preciso delle giornate lavorate sono normalmente conservati dall’azienda. Un analogo principio è stato richiamato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 24180/2026: la quantificazione del credito non costituisce necessariamente requisito dell’atto interruttivo quando il titolo della pretesa sia identificabile e gli elementi per il calcolo siano nella disponibilità del debitore.
Attenzione: non significa buono pasto automatico per qualsiasi turno
La pronuncia deve tuttavia essere letta correttamente. La giurisprudenza della Cassazione distingue il diritto a fruire del servizio mensa o delle modalità sostitutive previste dall’esistenza di un obbligo generale per qualsiasi amministrazione di istituire una mensa.
L’orientamento ribadito dalla Suprema Corte presuppone la disciplina contrattuale e organizzativa applicabile all’azienda e, nei casi esaminati, l’avvenuta istituzione del servizio mensa o delle relative modalità sostitutive. La Cassazione ha infatti ricordato che i precedenti che escludono un generale diritto del lavoratore a pretendere l’istituzione della mensa non sono incompatibili con il riconoscimento del beneficio quando il servizio sia stato istituito ma venga reso in concreto inaccessibile a determinate categorie di personale.
Per questo ogni eventuale richiesta di arretrati deve essere valutata sulla base del Ccnl applicabile, della disciplina aziendale, delle timbrature, dei turni effettivamente svolti e degli eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Cosa cambia per infermieri e professionisti sanitari
Per infermieri, oss, tecnici e altri dipendenti turnisti del Comparto Sanità la pronuncia della Cassazione rappresenta soprattutto un ulteriore consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale.
Gli aspetti da verificare concretamente sono:
- durata effettiva dei turni;
- giorni di presenza in servizio;
- possibilità reale di usufruire della mensa;
- disciplina aziendale sui buoni pasto;
- trattamento dei turni notturni e festivi;
- precedenti richieste o diffide presentate;
- periodo eventualmente ancora azionabile.
Non significa, quindi, che tutti i lavoratori possano automaticamente chiedere la stessa somma o il medesimo numero di arretrati. Significa però che la condizione di turnista, compreso il lavoro notturno, non costituisce di per sé una valida ragione per negare la tutela. E la continuità assistenziale non può essere invocata come principio astratto per trasferire sul professionista le conseguenze di un’organizzazione che non riesca contemporaneamente a garantire assistenza e diritti del personale.
Il pronunciamento del 31 agosto 2026 aggiunge così un altro tassello a un contenzioso che continua a interessare molte aziende del Ssn e che, alla luce anche delle nuove disposizioni contrattuali del 2026, potrebbe determinare una revisione dei regolamenti aziendali ancora fondati su criteri più restrittivi.
Redazione Nurse Times
Fonti ufficiali consultate
- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 24866/2026, pubblicata il 31 agosto 2026; il deposito della nuova pronuncia sui buoni pasto ai lavoratori turnisti è riportato dalla banca dati giuridica Cassazione.net.
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 23453 del 17 luglio 2026, sulla fruizione del servizio mensa e sui lavoratori turnisti.
- Corte di Cassazione, ordinanze n. 24180/2026 e n. 24231/2026, sul servizio mensa, turnisti notturni, prescrizione e natura della pretesa.
- Normattiva – D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, disciplina dell’orario di lavoro e delle pause.
- ARAN – CCNL Comparto Sanità 2019-2021, sottoscritto definitivamente il 2 novembre 2022.
- Ipotesi CCNL Comparto Sanità 2025-2027, sottoscritta il 29 luglio 2026: disciplina della pausa e conferma dell’art. 29 sulla mensa.
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