Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del sindacato Coina.

La sentenza del Tar Lazio sul ricorso contro l’istituzione dell’assistente infermiere non chiude il dibattito sulla nuova figura professionale. Al contrario, secondo il sindacato Coina, apre interrogativi ancora più rilevanti sul futuro dell’assistenza, sulle responsabilità che continueranno a gravare sugli infermieri e sul ruolo assunto dalla Fnopi in una vicenda destinata a incidere direttamente sull’organizzazione del lavoro sanitario.
Il ricorso era stato promosso da Nursing Up contro il Dpcm del 28 febbraio 2025, che ha recepito l’Accordo Stato-Regioni istitutivo dell’assistente infermiere, contestando, tra gli altri aspetti, la possibile sovrapposizione tra alcune attività attribuite alla nuova figura e quelle proprie della professione infermieristica. Nel giudizio la Fnopi si è costituita ad opponendum, assumendo quindi una posizione contraria rispetto all’azione proposta dal sindacato ricorrente.
Il Tar Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile, con compensazione delle spese. Non si tratta quindi, sottolinea il Coina, di una pronuncia che possa essere semplicemente tradotta in una promozione senza condizioni dell’assistente infermiere o nella legittimazione di qualsiasi suo futuro impiego all’interno delle strutture sanitarie.
Uno dei punti centrali della decisione riguarda infatti la legittimazione del sindacato ricorrente. Il Tar Lazio ritiene che un’associazione sindacale possa agire a tutela degli interessi collettivi della categoria quando questi risultino comuni e omogenei, condizione che il Collegio non ravvisa nel caso esaminato. Ed è proprio all’interno di questo ragionamento che assume rilievo la posizione della Fnopi.
La sentenza ricorda che la Federazione, intervenuta ad opponendum, ha eccepito anche il difetto di legittimazione e di interesse del sindacato ricorrente. Ma soprattutto il Tar afferma che “la stessa costituzione ad opponendum della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, ente che rappresenta gli infermieri, evidenzia la non comunanza dell’interesse” dei soggetti rappresentati dal sindacato.
“È un passaggio che non può essere ignorato – dichiara Marco Ceccarelli, segretario nazionale Coina -. Non sosteniamo che senza l’intervento della Fnopi il ricorso sarebbe stato accolto: sarebbe una conclusione giuridicamente impropria, anche perché il Tar individua un ulteriore profilo di inammissibilità nella sottoscrizione da parte di Nursing Up del Ccnl Sanità 2022-2024, nel quale è stato disciplinato l’inquadramento dell’assistente infermiere. Ma è altrettanto evidente che la posizione assunta dalla Federazione non sia stata irrilevante: è la stessa sentenza a richiamarla espressamente nel ragionamento sulla mancanza di un interesse unitario della categoria”.
COINA: “QUALE CONFRONTO CON GLI INFERMIERI?”
Il Coina ha contestato fin dall’inizio l’istituzione dell’assistente infermiere. Non perché contrario alla presenza di personale di supporto, ma per il rischio che la cronica carenza di professionisti venga affrontata attraverso l’introduzione di una figura intermedia, alla quale vengono attribuite attività sempre più vicine all’area sanitaria.
Un rischio già evidenziato anche in occasione dell’intervento di Enpapi nel giudizio davanti al Tar, quando il Coina aveva denunciato la possibilità che quello presentato come un modello di integrazione professionale potesse trasformarsi, nella realtà quotidiana dei reparti sotto organico, in una “sostituzione mascherata” dell’infermiere.
“Alla Fnopi poniamo una domanda molto semplice – prosegue Ceccarelli -. Una decisione istituzionale di questa portata, fino alla scelta di intervenire davanti al giudice amministrativo contro il ricorso diretto a contestare l’istituzione dell’assistente infermiere, da quale confronto con la comunità professionale è stata preceduta? Quanto sono stati realmente ascoltati gli infermieri? Non stiamo sostenendo che la Federazione avesse bisogno di un referendum degli iscritti per costituirsi in giudizio. Poniamo una questione politica e professionale che riteniamo assolutamente legittima”.
Il tema assume particolare rilievo anche alla luce della natura degli Ordini professionali e delle rispettive Federazioni nazionali, enti pubblici non economici chiamati a tutelare gli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione, all’autonomia, alla responsabilità e alla qualità tecnico-professionale e che, secondo la normativa, non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale.
Sempre Ceccarelli: “La posizione istituzionale di un ente ordinistico e la volontà della comunità dei professionisti iscritti non possono essere considerate automaticamente la stessa cosa. Per questo riteniamo meritevole di attenzione il fatto che la posizione processuale della Fnopi sia stata utilizzata dal Tar come uno degli elementi del ragionamento sulla mancanza di un interesse collettivo omogeneo”.
IL TAR: “ASSISTENTE INFERMIERE FIGURA DI AUSILIO, NON SOSTITUTO”
Per il Coina, dalla pronuncia emerge però anche un altro elemento fondamentale: nel valutare in via subordinata le censure nel merito, il Tar costruisce il proprio ragionamento su una qualificazione precisa dell’assistente infermiere, considerandolo figura di ausilio dell’infermiere, e non suo sostituto.
Il Tribunale richiama il Dm 739/1994, secondo cui l’infermiere, responsabile dell’assistenza generale infermieristica, può avvalersi dell’opera del personale di supporto. È all’interno di questo perimetro che viene collocato l’assistente infermiere, chiamato a operare sulla base delle indicazioni dell’infermiere.
La pronuncia sottolinea inoltre che le attività devono riguardare situazioni caratterizzate da bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione, e che la nuova figura non possiede autonomia nella definizione del piano assistenziale, ma esegue quanto indicato dall’infermiere.
Anche rispetto alla somministrazione dei farmaci viene richiamata la necessità della preventiva valutazione delle condizioni clinico-assistenziali da parte dell’infermiere e, nei casi previsti, della sua supervisione. La conclusione richiamata dal Tar è quella di una figura prevista “esclusivamente quale figura di ausilio”.
“Questo punto deve essere scolpito con chiarezza – afferma Ceccarelli -. L’assistente infermiere non può trasformarsi in un infermiere a costo ridotto, né essere utilizzato per sostituire i professionisti che mancano. Valutazione, indicazione e supervisione restano in capo all’infermiere. E proprio questo apre il problema che denunciamo da mesi: chi supervisionerà l’assistente infermiere nei reparti dove gli infermieri sono già insufficienti per garantire l’ordinaria attività assistenziale?”.
“NON SI PUÒ RIDURRE IL NUMERO DEGLI INFERMIERI LASCIANDO INTATTE LE LORO RESPONSABILITÀ”
Secondo il Coina, il nodo principale emergerà nell’applicazione concreta del nuovo modello all’interno delle strutture sanitarie: “Non basta scrivere sulla carta che una figura è di supporto per impedire che la carenza di personale finisca per trasformarla progressivamente in una figura sostitutiva. Il rischio è quello di ridurre l’attività direttamente svolta dall’infermiere senza ridurne le responsabilità, lasciando allo stesso professionista la presa in carico del paziente e contemporaneamente l’obbligo di valutare, assegnare e supervisionare prestazioni materialmente eseguite da personale con un differente percorso formativo”.
Per il Coina la carenza infermieristica non può essere affrontata riducendo, direttamente o indirettamente, il fabbisogno di infermieri. Occorre invece intervenire sull’attrattività della professione, sulle retribuzioni, sulle condizioni di lavoro, sulle dotazioni organiche, sui carichi assistenziali, sulla valorizzazione delle competenze e sulle prospettive di carriera.
“VIGILEREMO SU REGIONI E AZIENDE SANITARIE”
La sentenza del Tar, secondo il sindacato coina, dovrà adesso rappresentare anche un riferimento per verificare concretamente come Regioni e aziende sanitarie utilizzeranno la nuova figura.
“Se il Tar ritiene compatibile l’assistente infermiere con l’ordinamento, qualificandolo come personale di ausilio, senza autonomia nella pianificazione assistenziale e sottoposto alla valutazione e alla supervisione infermieristica, nessuno potrà utilizzare questa sentenza come lasciapassare per un impiego indiscriminato della nuova figura”, avverte Ceccarelli.
E ancora: “Il Coina vigilerà affinché l’assistente infermiere non sia utilizzato per coprire posti infermieristici vacanti, non sia impropriamente computato come sostitutivo dell’infermiere nelle dotazioni organiche e non sia impiegato laddove non siano concretamente garantite la preventiva valutazione e la supervisione previste dal modello sul quale il Tar ha fondato il proprio ragionamento. Ogni eventuale scostamento dovrà essere verificato puntualmente”.
Conclude Ceccarelli: “La sentenza non chiude quindi la questione assistente infermiere. Anzi, apre una nuova fase. Alla Fnopi continueremo a chiedere quanto gli infermieri siano stati realmente ascoltati su una trasformazione così profonda della loro professione. A Regioni e aziende sanitarie porremo invece una domanda altrettanto netta: l’assistente infermiere sarà davvero un supporto, come sostiene anche il Tar, oppure diventerà lo strumento per mascherare la carenza strutturale di professionisti? Su questo confine il Coina non farà passi indietro”.
Redazione Nurse Times
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