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Professioni sanitarie, arriva il ddl delega che le riforma. Ecco cosa prevede

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Il Governo ha predisposto un disegno di legge delega che punta a una riforma strutturale delle professioni sanitarie. Il provvedimento, collegato alla Legge di Bilancio 2024, riguarda tre ambiti: ridefinizione dei percorsi formativi e delle competenze professionali; promozione di misure strutturali per il rafforzamento del personale sanitario; riforma della responsabilità professionale.

In sostanza, il testo del ddl prevede l’introduzione di nuovi incentivi per attrarre e trattenere i professionisti sanitari, la valorizzazione delle competenze mediante un sistema nazionale di certificazione, l’uso consapevole dell’intelligenza artificiale nel settore sanitario e l’istituzione di nuove scuole di specializzazione.

Propone inoltre una riformulazione organica delle norme sulla responsabilità, rendendo stabile il cosiddetto scudo penale. Infine prevede che l’attuazione delle deleghe avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salvo esplicite coperture, e punta su un approccio incrementale, flessibile e adattivo, capace di rispondere all’evoluzione delle professioni sanitarie e alle esigenze della popolazione. Vediamo le disposizioni nel dettaglio.

Capo I – Quadro delle deleghe e criteri generali e specifici

Articolo 1 – Il Governo sarà delegato ad adottare entro il 31 dicembre 2026 uno o più decreti legislativi secondo principi costituzionali e sovranazionali, coinvolgendo le Regioni tramite intesa in Conferenza permanente. Le Camere dovranno esprimere un parere entro 30 giorni, pena proroga della delega di tre mesi. Prevista anche la possibilità di interventi correttivi entro 18 mesi dall’entrata in vigore dei decreti.

Articolo 2 – Il testo del ddl definisce i criteri generali della delega: incremento del personale, potenziamento della formazione specialistica, valorizzazione delle competenze, revisione delle norme incompatibili, aggiornamento dell’apparato sanzionatorio.

Articolo 3 – Si prevedono misure e incentivi per colmare i vuoti di organico. Tra questi: mantenimento in servizio, premi per chi lavora in aree disagiate, impiego di specializzandi con contratti flessibili, semplificazione delle incombenze amministrative, sicurezza sul lavoro, sistemi premianti legati alla performance e alla riduzione delle liste d’attesa, maggiore coinvolgimento degli Ordini.

Articolo 4 – L’obiettivo è una pianificazione nazionale del fabbisogno formativo per specializzazioni, con snellimento delle procedure per i piani triennali regionali.

Articolo 5 – Si punta allo sviluppo e all’aggiornamento delle competenze, con un Sistema nazionale di certificazione, formazione continua più aderente ai nuovi bisogni, strategia per l’uso responsabile dell’intelligenza artificiale e revisione della formazione manageriale.

Articolo 6 – Ci sono poi la riforma del percorso di medicina generale, che diventa scuola di specializzazione, e l’istituzione di nuove specializzazioni non mediche, in particolare in odontoiatria forense.

CAPO II – Responsabilità professionale: lo “scudo penale stabile”

Articolo 7 – Questo articolo sostituisce il 590-sexies cdel Codice penale, stabilendo che la punibilità per morte o lesioni in ambito sanitario è limitata ai soli casi di colpa grave, e rendendo strutturale lo il cosiddetto scudo penale.

Articolo 8 – Integra la legge Gelli-Bianco del 2017, limitando la responsabilità civile quando l’intervento sanitario rispetta linee guida e tenendo conto di fattori come la scarsità di risorse o la complessità del caso clinico.

CAPO III – Copertura finanziaria

Articolo 9 – I decreti attuativi dovranno essere accompagnati da una relazione tecnica sulla neutralità finanziaria o da coperture esplicite. In assenza di oneri aggiuntivi, si opererà con le risorse già disponibili.

Redazione Nurse Times

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