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Permessi solo per chi ricopre incarichi elettivi negli Ordini sanitari: i chiarimenti del ministero della Salute

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La Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (Fofi) ha diffuso la circolare n. 15463, datata 1° agosto 2025, per fornire chiarimenti importanti riguardo all’applicazione dell’art. 34, comma 1, della Legge 203/2024. Tale disposizione disciplina i permessi non retribuiti riservati ai vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle Federazioni nazionali.

Il ministero della Salute, con nota ufficiale condivisa anche dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha precisato che questi permessi – fino a un massimo di otto ore lavorative mensili – sono esclusivamente destinati ai dipendenti delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale (Ssn) che ricoprono incarichi di vertice in organi elettivi.

I ruoli considerati eleggibili per beneficiare di tali permessi sono: presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere. Queste cariche devono essere esercitate nel contesto del consiglio direttivo degli Ordini o del comitato centrale delle Federazioni nazionali. Rimangono esclusi, invece, gli incarichi non elettivi, come quello di presidente del collegio dei revisori, che non rientrano nell’ambito di applicazione della norma.

Il chiarimento è stato trasmesso alle Federazioni nazionali e agli Ordini professionali per garantire una corretta applicazione della nuova normativa, rafforzando così la trasparenza e la coerenza nell’accesso ai permessi istituzionali per l’espletamento dei mandati rappresentativi.

Redazione Nurse Times

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