Professione infermiere: verso l’autonomia e l’ampliamento delle responsabilità.
Willis una soluzione di valore.
La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che l’infermiere ha il dovere di somministrare il farmaco al paziente in maniera non meramente esecutiva e meccanicistica, ma in forma collaborativa con il personale medico e con senso critico diretto non a sindacare l’efficacia della terapia farmacologica prescritta, di competenza esclusiva del medico, ma a richiamarne l’attenzione su eventuali errori percepiti o percepibili e a condividerne gli eventuali dubbi sulla congruità o la pertinenza della terapia stabilita.
In applicazione di tale principio la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna per omicidio colposo dell’infermiere, con funzioni di caposala, il quale aveva somministrato al paziente un farmaco benché fosse a conoscenza per ragioni di servizio della sua chiara incompatibilità con l’allergia del paziente. (Cass. pen. 2192/2015).
Questa sentenza s’inscrive sul solco di un percorso normativo e giurisprudenziale volto a valorizzare l’autonomia dell’infermiere affrancandolo da una funzione esclusivamente ausiliaria di mero esecutore delle direttive impartite dal personale medico, andando a definire un profilo professionale sanitario autonomo con funzione di collaborazione con il personale medico.
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