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TAR Sardegna “Infermiere volontarie C.R. escluse dal concorso per Oss in quanto non in possesso del titolo richiesto dal bando”

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Importante sentenza del TAR Sardegna, Sez. I, n. 904/2015, che di fatto dichiara il titolo di “infermiere volontarie della Croce Rossa” non equipollente, in ambito civile, al titolo di operatore socio sanitario, rifiutando il ricorso presentato da alcune “infermiere volontarie” a seguito della loro esclusione dal concorso a tempo indeterminato presso l’ASL n. 8 di Cagliari per la copertura, a tempo indeterminato, di 83 posti di operatore socio-sanitario.

Nella sentenza si leggono le motivazioni che vi indichiamo di seguito:

“…in quanto prive del titolo specifico di OSS previsto dal bando di concorso, da conseguire a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale previsto dagli art. 7 e 8 dell’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001.

Con il ricorso n. 224 del 2015, le interessate hanno impugnato, davanti al T.A.R. Sardegna, il provvedimento di esclusione, sostenendo che il diploma di Infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana di cui sono titolari, sarebbe equipollente al diploma di OSS specializzato in forza dell’art. 1737, comma 6, del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 (‘Codice dell’Ordinamento militare’), e che quindi esse sarebbero in possesso del requisito di ammissione al concorso.

2. – Il T.A.R. Sardegna, con sentenza in forma semplificata, ha respinto il ricorso di primo grado, ritenendo che il Legislatore non abbia stabilito nessuna equipollenza tra il diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa e la qualifica di OSS, e che tale equipollenza non potrebbe rinvenirsi nell’art. 1737 del d.lgs. n. 66 del 2010, poiché il ‘Codice dell’Ordinamento militare’ non può applicarsi a fattispecie non previste.

3. – Avverso la sentenza del T.A.R. Sardegna, hanno proposto appello le interessate, deducendo le censure di violazione dell’art. 1737 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e di violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 117 Cost., oltre profili di eccesso di potere per carenza di motivazione.

Le appellanti hanno quindi concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso di primo grado.

4. – Si sono costituite in giudizio la Regione Autonoma della Sardegna e la ASL n. 8 di Cagliari, che hanno chiesto il rigetto dell’impugnazione.

5. – All’udienza pubblica del 31 marzo 2016, l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

6. – L’appello è infondato e va dunque respinto.

Correttamente il primo giudice ha rilevato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1, tra i requisiti specifici di ammissione «il possesso del titolo specifico di operatore socio sanitario, conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dagli artt. 7 e 8 dell’accordo tra il Ministro della solidarietà sociale e le regioni e province autonome cui al provvedimento del 22 febbraio 2001 (pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2001)», stabilendo – all’art. 2 – che il mancato possesso di uno dei requisiti generali e specifici di ammissione avrebbe comportato l’esclusione dal concorso.

Le ricorrenti sono state escluse, quindi, in quanto non in possesso del titolo richiesto dal bando.

Esse ritengono, però, di disporre di un titolo equivalente, quello di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, sicchè, la questione controversa si incentra unicamente sulla dedotta equivalenza, ai sensi dell’art. 1737 del D. Lgs. n. 66 del 2010, tra i due titoli.

Secondo le appellanti, infatti, da tale disposizione si ricaverebbe l’equivalenza tra il titolo di infermiera volontaria con l’attestato di qualifica di operatore socio sanitario specializzato (OSSS) e quindi, a fortiori quella di operatore socio sanitario richiesto dal bando di concorso.

Il T.A.R. ha respinto il ricorso, rilevando che la tesi dell’equivalenza non ha fondamento, in quanto «il d.lgs. 66 del 2010 ‘Codice dell’Ordinamento militare’ ha un preciso ambito di applicazione (organizzazione, funzioni e attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate” e che “il legislatore non ha stabilito nessun tipo di equipollenza tra il diploma di infermiera della Croce rossa italiana e il titolo di Operatore socio sanitario specializzato», e sottolineando come «l’applicazione del Codice dell’Ordinamento militare non può essere estesa a fattispecie non previste».

Ha poi precisato il T.A.R. che «ai sensi dell’art. 13 dell’Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministero della solidarietà sociale e le Regioni e le Province autonome (Conferenza Stato – Regioni 22 febbraio 2001) spetta proprio alle Regioni e Province autonome quantificare il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all’acquisizione dell’attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio sanitario» e che «la Regione autonoma della Sardegna non ha mai provveduto a riconoscere l’equipollenza tra il diploma di infermiera volontaria e quello di operatore socio sanitario».

7. – Ritiene la Sezione che la sentenza impugnata è pienamente condivisibile.

Occorre preventivamente rilevare che le infermiere volontarie costituiscono un Corpo ausiliario delle Forze Armate, disciplinato dall’Ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 1729 e ss.).

Il codice disciplina, esclusivamente, l’organizzazione, le funzioni e l’attività della difesa, della sicurezza militare e delle Forze Armate.

La disposizione invocata dalle appellanti – art. 1737 del Codice dell’Ordinamento militare – prevede che «il personale in possesso del diploma, equivalente all’attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell’ambito dei servizi resi, nell’assolvimento dei compiti propri delle Forze armate e della Croce rossa italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica».

Essa è chiara nel prevedere che l’equivalenza opera esclusivamente nell’ambito dei servizi e dei compiti propri delle Forze Armate e della Croce Rossa Italiana, escludendo qualsiasi equivalenza al di fuori di quel settore.

Correttamente, quindi, il primo giudice ha escluso che tale disposizione normativa abbia previsto l’equiparazione tra le due qualifiche professionali, tale da poter consentire la partecipazione al concorso in questione.

Ne consegue che il provvedimento di esclusione dal concorso risulta legittimo.

8. – Tale conclusione risulta corroborata dal fatto che il titolo richiesto dal bando di concorso – di Operatore Socio Sanitario – può essere conseguito solo al termine della frequenza di una delle scuole accreditate dalla Regione ai sensi degli artt. 7 e 8 della Conferenza Stato Regioni e che l’Assessorato del Lavoro della Regione Sardegna, con nota del 20 febbraio 2015, n. 21068, ha confermato che le «infermiere volontarie, non essendo in possesso di tutte le competenze nell’ambito sociale, debbono frequentare un percorso di 120 ore di contenuti formativi nell’area sociale, al fine di soddisfare i contenuti formativi richiesti dalla Conferenza Stato – Regione per l’esame di qualifica per operatore socio-sanitario».

Ne consegue che le infermiere volontarie della Croce Rossa, per poter acquisire la qualifica di operatore socio sanitario che le abilita alla partecipazione ai concorsi per il reclutamento della relativa professionalità, devono frequentare tale corso di formazione complementare.

Nel caso di specie nessuna delle appellanti ha provato di essere dotata di questo ulteriore titolo.

9. – L’appello deve essere dunque respinto e per l’effetto deve essere confermata la sentenza di primo grado che ha disposto il rigetto del ricorso di primo grado.

10. – Le spese del secondo grado di lite possono invece compensarsi tra le parti, in considerazione della particolarità e novità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello n. 7567 del 2015, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso di primo grado n. 224 del 2015.

Spese compensate del secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016, con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Il 17/05/2016

Fonte

www.giustizia-amministrativa.it

 

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