Il quadro che emerge dalla recente interrogazione parlamentare presentata dalla senatrice Bencini (IdV), ai Ministri della difesa, della salute e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che vede tra i cofirmatari anche la senatrice Simeoni (Misto), è davvero inquietante.
Nelle forze armate italiane non solo gli infermieri non vengono inquadrati nei gradi direttivi degli ufficiali, ma addirittura gli ufficiali sanitari (medici, farmacisti, veterinari, psicologi) accedono alle carriere dirigenziali senza il requisito della specializzazione previsto per il Servizio sanitario nazionale.
Di seguito l’interrogazione presentata in Senato:
Pubblicato il 12 aprile 2017, nella seduta n. 807 presentata dai senatori
BENCINI, ROMANI Maurizio, MOLINARI, SIMEONI, URAS, MASTRANGELI, FUCKSIA
Ai Ministri della difesa, della salute e per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
Premesso che:
con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e successive modificazioni, ha avuto inizio il processo di aziendalizzazione del Servizio sanitario nazionale, il quale ha introdotto il concetto di dirigenza e, al contempo, ha reso chiari il margine di autonomia professionale e, ancor di più, l’attribuzione di responsabilità al singolo professionista, sanitario e non, richiestagli dal Servizio sanitario nazionale sin dal momento del primo ingresso in servizio.
Ed ancora, il superamento dell’istituto delle convenzioni con strutture sanitarie private e l’introduzione del sistema dell’accreditamento;
il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, “Regolamento recante la nuova disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”, relativamente ai concorsi per l’assunzione dei medici, veterinari, farmacisti, biologi e psicologi, ha reso obbligatorio, oltre al titolo di laurea e l’iscrizione al relativo albo professionale attestata da certificato avente data certa non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando di concorso, il possesso del titolo di specializzazione;
considerato che:
il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”, nel disciplinare i rapporti intercorrenti tra la sanità militare ed il Servizio sanitario nazionale, all’art. 183, comma 6, prevede che con decreto del Ministro della salute e del Ministro della difesa, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono individuate le strutture sanitarie militari accreditabili, nonché le specifiche categorie destinatarie e le prestazioni ai fini della stipula degli accordi contrattuali;
la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante “Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia”, all’art. 2, rubricato “Principi e criteri direttivi per la revisione dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa”, comma 1, lettera b), punto 5, annovera, tra gli altri, criteri interforze e di specializzazione, con la previsione di meccanismi volti a garantire la neutralità finanziaria per le prestazioni rese per conto o in supporto al Servizio sanitario nazionale, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze e le Regioni interessate;
ed ancora, l’art. 3, rubricato “Principi e criteri direttivi per la revisione delle dotazioni organiche del personale militare e civile del Ministero della difesa e disposizioni a favore dello stesso personale”, prevede, tra l’altro, la revisione dei ruoli e dei profili di impiego del personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare (lettera c) del comma 1);
la revisione della disciplina in materia di reclutamento, formazione, stato giuridico e avanzamento del personale militare nell’ottica della valorizzazione delle professionalità (lett. d)); la previsione del transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa o di altre amministrazioni di contingenti di personale militare delle forze armate in servizio permanente (lett. e));
considerato che annualmente la Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa indice i bandi di concorso per l’arruolamento, a nomina diretta, di personale sanitario (medici, farmacisti, biologi, psicologi e veterinari), teso a soddisfare le esigenze del Servizio sanitario militare interforze; tale personale, ai sensi di quanto premesso, è chiamato ad operare anche presso il Servizio sanitario nazionale nelle collaborazioni già in essere tra il Ministero della difesa e le Regioni, nonché quelle ad oggi stipulate tra gli alti comandi militari e le Aziende sanitarie locali,
si chiede di sapere:
se il Ministro della difesa intenda rendere noti i criteri adottati, ad oggi, dalla Direzione generale per il personale militare per il reclutamento, a nomina diretta, di ufficiali medici, farmacisti, biologi, psicologi e veterinari;
se intenda chiarire i requisiti richiesti ai fini della partecipazione ai bandi di concorso; nello specifico, se oltre al titolo di laurea vengano richiesti l’iscrizione al relativo albo professionale ed il possesso del titolo di specializzazione, così come stabilito per l’impiego delle medesime categorie di professionisti presso il Servizio sanitario nazionale;
se intenda accertare quanti, tra gli ufficiali sanitari attualmente in servizio presso la sanità militare, siano o meno in possesso del titolo di specializzazione e quanti, tra loro, abbiano già avuto accesso ai gradi dirigenziali di forza armata pur non potendo collaborare con il Servizio sanitario nazionale per mancanza di requisiti;
se intenda intervenire con urgenza per evitare che, data la riforma delle forze armate, il personale militare esercente la professione di medico, farmacista, biologo, psicologo e veterinario, privo del titolo di specializzazione necessario per la dirigenza sanitaria, possa accedere ai gradi apicali degli ufficiali grazie ad una carriera ad evoluzione dirigenziale ma senza, di fatto, poter essere impiegato nelle collaborazioni in essere, o future, con il Servizio sanitario nazionale;
se i Ministri in indirizzo, in linea con il principio di equiordinazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale dei diversi comparti, ed al fine di favorire i giusti processi di mobilità e di collaborazione del personale sanitario operante nelle pubbliche amministrazioni, non ritengano opportuno confrontarsi sui criteri di reclutamento, inquadramento e di carriera del personale sanitario attraverso la comparazione tra gli ordinamenti professionali interessati, tenuto conto del titolo di laurea abilitante, dei compiti, delle responsabilità e dei profili di impiego professionale per i quali risulta necessario il titolo di specializzazione”.
Giuseppe Papagni
Fonte: www.senato.it
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