Il testo è all’esame dell’Aula della Camera. Numerose le direttive previste per porre un freno al fenomeno.
Ha preso il via ieri l’esame a opera dell’Aula della Camera del cosiddetto Decreto Dignità, nel testo modificato in queste settimane durante l’esame da parte delle Commissioni. Diverse le novità introdotte all’articolo 9 in materi di contrasto alla ludopatia.
Al comma 1 resta il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e, come aggiunto durante l’esame nelle commissioni, anche i canali informatici digitale e telematici, compresi i social media.
Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione di nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono invece escluse dal divieto di pubblicità le lotterie nazionali a estrazione differita e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Al comma 1-bis viene specificato che nelle leggi e negli altri atti normativi, nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti “disturbi da gioco d’azzardo (DGA)”. Al comma 1-ter viene aggiunto il seguente periodo: “Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita”.
Quanto alle sanzioni, al comma 2 viene prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a un importo minimo di € 50.000 a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività. È tuttavia fatto salvo quanto già previsto dall’articolo 7, comma 6 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Legge Balduzzi), che in materia di divieto di pubblicità del gioco d’azzardo nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.
Il commi 3, 4 e 5, rimasti inalterati, spiegano che l’autorità competente alla contestazione e all’irrogazione delle sanzioni è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. I proventi delle sanzioni saranno devoluti a un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del ministero della Salute per essere destinati al Fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico. E, infine, che ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.
Al comma 6 viene innalzata la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi, che è fissata, rispettivamente, nel 19,25% e nel 6,25% dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, nel 19,6% e nel 6,65%a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68% e nel 6,68% a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75% e nel 6,75% a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6% e nel 6,6% a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Il comma 6-bis introduce poi un’ulteriore novità: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici, in modo da assicurare l’eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell’erario, e comunque tale da garantire almeno l’invarianza delle corrispondenti entrate.
Infine, al comma 7, si spiega che agli oneri derivanti dal divieto di pubblicità, pari a 147 milioni di euro per l’anno 2019 e a 198 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvederà mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi.
Vi sono poi 3 nuovi articoli aggiunti con emendamenti approvati in sede di esame presso le Commissioni riunite Finanze e Lavoro. L‘articolo 9-bis (“Monitoraggio dell’offerta di gioco”), spiega che il ministero dell’Economia e delle finanze, d’intesa con il ministero della Salute, dovrà svolgere il monitoraggio dell’offerta dei giochi, anche attraverso una banca di dati sull’andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale. Il monitoraggio dovrà considerare in particolare le aree più soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d’azzardo. Il ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro della Salute, presenterà annualmente alle Camere una relazione sui risultati del monitoraggio.
L’articolo 9-ter (“Misure a tutela dei minori”) consente l’accesso agli apparecchi di intrattenimento esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l’accesso al gioco dovranno essere rimossi dagli esercizi. La violazione sarà punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio.
Infine, l’articolo 9-quater (“Logo No Slot”). Con decreto del ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell’uso del logo identificativo “No Slot”. I comuni possono rilasciare il logo identificativo “No Slot” ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento.
Redazione Nurse Times
Fonte: www.quotidianosanita.it
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