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Presentato D.L. sul riconoscimento del ruolo dei docenti dipendenti del SSN nei corsi di studio universitari delle professioni sanitarie

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Laurea triennale: la prova finale
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Presentato dalla senatrice Boldrini il Disegno di Legge su “Disposizioni in materia di stato giuridico dei docenti dipendenti del Servizio sanitario nazionale nei corsi di studio universitari delle professioni sanitarie”

Nella presentazione del D.L n. 391 la senatrice Boldrini conferma lo scopo della proposta legislativa, cioè la definizione dello stato giuridico dei do­centi, dipendenti di aziende o istituzioni del Servizio sanitario nazionale, dei corsi di lau­rea delle professioni sanitarie, e si rende ne­cessaria dopo oltre vent’anni dal passaggio agli Atenei di tale formazione.

“La progressiva evoluzione universitaria del sistema formativo delle professioni sanitarie, in particolare con il passaggio dal diploma universitario al diploma di laurea e all’isti­tuzione della laurea magistrale, di master e di dottorati di ricerca, pone la necessità di riconoscere il ruolo dei docenti del Servizio sanitario nazionale, i quali, peraltro, sono in numero prevalente tra i professori dei corsi di laurea.

Questo sviluppo disciplinare può avere sbocco nelle forme proprie del sistema uni­versitario, che per ora conta pochi professori universitari in particolare nelle professioni infermieristiche, ma, per il ricordato dispo­sto normativo e per le dimensioni estese e capillari del fenomeno, è improponibile quale unica o principale soluzione. Si tratta, pertanto, di dar vita ad una nor­mativa che realizzi le condizioni per le quali ai professionisti coinvolti nel tutorato profes­sionale a tempo pieno e ai docenti in orga­nico nelle aziende sanitarie siano ricono­sciuti non solo gli stessi doveri ma anche i medesimi diritti dei docenti dipendenti degli Atenei, al fine di garantire stabilità e conti­nuità nell’incarico loro attribuito di docenza” continua la Senatrice.

Questa proposta prevede le seguenti scelte fondamentali:

1. che, ferma restando l’attuale modalità di reclutamento in ambito accademico dei professori appartenenti alle professioni sanitarie, venga disciplinato lo stato giuri­dico dei destinatari degli incarichi di inse­gnamento nelle attività di didattica delle professioni sanitarie, al fine di valorizzare il ruolo dei docenti di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicem­bre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché al fine di contenere i costi dei rela­tivi corsi di studio universitari;

2. che, nei corsi di studio universitari delle professioni sanitarie attivati presso le aziende sanitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le strutture pri­vate accreditate, le attività formative siano assicurate da docenti dipendenti degli Atenei e da docenti dipendenti del Servizio sanita­rio nazionale; a questi ultimi, in deroga alla normativa vigente, al fine di contenere i co­sti dei corsi di studio universitari e per va­lorizzare l’attività di didattica del Servizio sanitario nazionale e dei suoi dipendenti, sa­rebbe affidato di norma l’incarico d’insegna­mento, in particolare nelle discipline profes­sionalizzanti; i protocolli di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sarebbero conseguentemente aggior­nati;

3. che nei corsi di studio universitari delle professioni sanitarie i responsabili delle attività di tirocinio siano scelti fra i docenti, con il più elevato grado formativo, delle discipline delle professioni relative al corso di laurea; i docenti dipendenti del Ser­vizio sanitario nazionale partecipano ai con­sigli dei corso di studio con gli stessi diritti e i medesimi doveri dei docenti universitari e con una propria rappresentanza al consi­glio di facoltà, secondo quanto previsto da­ gli statuti delle singole università e potendo partecipare alle attività di ricerca in collabo­razione con i dipartimenti universitari afferenti al settore scientifico-disciplinare di competenza e per obiettivi specifici;

4. che i consigli dei corsi di studio delle professioni sanitarie, in base ai posti di insegnamento disponibili secondo gli ordina­menti didattici e i protocolli d’intesa tra re­gioni e università, debbano comunicare al consiglio di facoltà le esigenze di copertura dei settori scientifico-disciplinari;

5. che l’incarico di docente dipendente del Servizio sanitario nazionale abbia durata triennale e sia attribuito dal consiglio del corso di studio in base alla valutazione dell’attività didattica e scientifica documentata dal curriculum e riferita alla professione del docente e alla disciplina messa a concorso nello specifico corso di laurea;

6. che al termine del triennio, l’incarico sia attribuito con nuovo bando e con le stesse modalità già fissate, tenendo conto del rispetto della continuità didattica e della valorizzazione della pregressa attività; spet­terebbe al consiglio di facoltà il coordina­mento generale sull’attività di attribuzione, conferma o revoca dell’affidamento dell’in­segnamento da parte dei consigli dei corsi di studio, nonché l’esame dei ricorsi avverso le relative decisioni.

Redazione NurseTimes

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