Presentato dalla senatrice Boldrini il Disegno di Legge su “Disposizioni in materia di stato giuridico dei docenti dipendenti del Servizio sanitario nazionale nei corsi di studio universitari delle professioni sanitarie”
Nella presentazione del D.L n. 391 la senatrice Boldrini conferma lo scopo della proposta legislativa, cioè la definizione dello stato giuridico dei docenti, dipendenti di aziende o istituzioni del Servizio sanitario nazionale, dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, e si rende necessaria dopo oltre vent’anni dal passaggio agli Atenei di tale formazione.
“La progressiva evoluzione universitaria del sistema formativo delle professioni sanitarie, in particolare con il passaggio dal diploma universitario al diploma di laurea e all’istituzione della laurea magistrale, di master e di dottorati di ricerca, pone la necessità di riconoscere il ruolo dei docenti del Servizio sanitario nazionale, i quali, peraltro, sono in numero prevalente tra i professori dei corsi di laurea.
Questo sviluppo disciplinare può avere sbocco nelle forme proprie del sistema universitario, che per ora conta pochi professori universitari in particolare nelle professioni infermieristiche, ma, per il ricordato disposto normativo e per le dimensioni estese e capillari del fenomeno, è improponibile quale unica o principale soluzione. Si tratta, pertanto, di dar vita ad una normativa che realizzi le condizioni per le quali ai professionisti coinvolti nel tutorato professionale a tempo pieno e ai docenti in organico nelle aziende sanitarie siano riconosciuti non solo gli stessi doveri ma anche i medesimi diritti dei docenti dipendenti degli Atenei, al fine di garantire stabilità e continuità nell’incarico loro attribuito di docenza” continua la Senatrice.
Questa proposta prevede le seguenti scelte fondamentali:
1. che, ferma restando l’attuale modalità di reclutamento in ambito accademico dei professori appartenenti alle professioni sanitarie, venga disciplinato lo stato giuridico dei destinatari degli incarichi di insegnamento nelle attività di didattica delle professioni sanitarie, al fine di valorizzare il ruolo dei docenti di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché al fine di contenere i costi dei relativi corsi di studio universitari;
2. che, nei corsi di studio universitari delle professioni sanitarie attivati presso le aziende sanitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le strutture private accreditate, le attività formative siano assicurate da docenti dipendenti degli Atenei e da docenti dipendenti del Servizio sanitario nazionale; a questi ultimi, in deroga alla normativa vigente, al fine di contenere i costi dei corsi di studio universitari e per valorizzare l’attività di didattica del Servizio sanitario nazionale e dei suoi dipendenti, sarebbe affidato di norma l’incarico d’insegnamento, in particolare nelle discipline professionalizzanti; i protocolli di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sarebbero conseguentemente aggiornati;
3. che nei corsi di studio universitari delle professioni sanitarie i responsabili delle attività di tirocinio siano scelti fra i docenti, con il più elevato grado formativo, delle discipline delle professioni relative al corso di laurea; i docenti dipendenti del Servizio sanitario nazionale partecipano ai consigli dei corso di studio con gli stessi diritti e i medesimi doveri dei docenti universitari e con una propria rappresentanza al consiglio di facoltà, secondo quanto previsto da gli statuti delle singole università e potendo partecipare alle attività di ricerca in collaborazione con i dipartimenti universitari afferenti al settore scientifico-disciplinare di competenza e per obiettivi specifici;
4. che i consigli dei corsi di studio delle professioni sanitarie, in base ai posti di insegnamento disponibili secondo gli ordinamenti didattici e i protocolli d’intesa tra regioni e università, debbano comunicare al consiglio di facoltà le esigenze di copertura dei settori scientifico-disciplinari;
5. che l’incarico di docente dipendente del Servizio sanitario nazionale abbia durata triennale e sia attribuito dal consiglio del corso di studio in base alla valutazione dell’attività didattica e scientifica documentata dal curriculum e riferita alla professione del docente e alla disciplina messa a concorso nello specifico corso di laurea;
6. che al termine del triennio, l’incarico sia attribuito con nuovo bando e con le stesse modalità già fissate, tenendo conto del rispetto della continuità didattica e della valorizzazione della pregressa attività; spetterebbe al consiglio di facoltà il coordinamento generale sull’attività di attribuzione, conferma o revoca dell’affidamento dell’insegnamento da parte dei consigli dei corsi di studio, nonché l’esame dei ricorsi avverso le relative decisioni.
Redazione NurseTimes
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