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Cassazione: “Anche lavoratore di azienda privata ha diritto a buono pasto”

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Infermieri e buoni pasto, Nursing Up: "Nel 2022 siamo ancora costretti a ingaggiare battaglie legali per un diritto sacrosanto"
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Prima volta che la Cassazione si pronuncia per la sanità privata.

Con l’ordinanza n. 23255 del 31.07.2023, in seguito ad altra pronuncia dello stesso tenore, la n. 145 del 24.03.2023, la Cassazione ha consolidato il principio, relativo alla sanità privata (art. 68 CCNL AIOP – ARIS – Fondazione don Carlo Gnocchi onlus 2002 – 2005), dopo ripetuti e conformi pronunciamenti in ambito pubblico

Per cui “…deve essere data continuità alle pronunce di questa Corte che hanno specificato, quanto ai buoni pasto, il principio secondo cui l’attribuzione del buono pasto è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, che il lavoratore osservi un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, in quanto la loro attribuzione non riguarda né la durata né la retribuzione del lavoro ma è finalizzata a compensare l’estensione dell’orario lavorativo, con una agevolazione di carattere assistenziale diretta a consentire il recupero delle energie psicofisiche degli interessati; si tratta di principio espresso in materia di pubblico impiego privatizzato ma, per le ragioni di affinità della materia già evidenziate, trattandosi di inadempimento all’obbligo contrattuale collettivo di istituzione del servizio mensa o erogazione dei buoni pasto, può e deve essere applicato anche al caso in esame”.

La pronuncia trae origine dalla richiesta di alcuni lavoratori di pagamento di somme a titolo di risarcimento dei danni per la mancata istituzione del servizio mensa con ragguaglio a ogni giorno di effettiva presenza in servizio eccedente le sei ore giornaliere.

La Corte di Cassazione, confermando quanto statuito dalla Corte Territoriale di Bari, ha confermato una posizione di diritto soggettivo del lavoratore della sanità privata alla mensa, direttamente tutelato dal contratto collettivo, quale componente naturale del contratto di lavoro dipendente, con l’unica condizione soggettiva, di un orario superiore alle sei ore ed oggettiva, legata al numero dei dipendenti (più di 160) in forza presso la struttura.

Redazione NurseTimes

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