Lo stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione in relazione al caso del dipendente turnista di un’azienda ospedaliera.
Il diritto alla mensa o al buono pasto è collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. Il principio è ribadito dalla Corte di Cassazione (1° marzo 2021, n. 5547, conforme a Corte d’Appello di Messina, n. 906/2018) in relazione al caso del dipendente turnista di un’azienda ospedaliera i cui i turni (seguendo lo schema 7/13, 13/20, 20/7) si svolgevano nel turno pomeridiano con un orario di sette ore, e nel turno notturno con un orario di undici ore. Il lavoratore ha sostenuto il proprio diritto al buono pasto in quanto non avrebbe potuto usufruire del servizio di mensa istituito dalla azienda ospedaliera perché non poteva essere sospeso il servizio di assistenza e non vi era un servizio di mensa serale.
Il giudice di merito, accertando il suo diritto alla erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, ha respinto le ragioni della azienda ospedaliera, secondo cui: a) il criterio per riconoscere il diritto alla mensa è l’impossibilità, in relazione alla articolazione dell’orario di lavoro, di pranzare fuori dall’ambiente di lavoro; b) il lavoratore poteva provvedere alla consumazione del pasto prima di iniziare il turno pomeridiano e il turno notturno; c) il D.lgs. n. 66 del 2003, art. 8, non attribuisce diritto alla mensa, ma disciplina esclusivamente il diritto alla pausa, “essendo soltanto una possibilità quella di consumare il pasto durante la pausa”; d) l’interpretazione è confermata dall’art. 45 Ccnl 14 settembre 2000, per il quale possono usufruire della mensa i dipendenti che prestano attività lavorativa di mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane.
La Cassazione, in linea con la Corte territoriale, precisa che nella fattispecie occorre riferirsi all’art. 29 del Ccnl 20 settembre 2001, integrativo del ccnl 7 aprile 1999, a tenore del quale: “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell’orario” (co. 2); “il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro…” (co.3).
Si rileva peraltro che, ai sensi del ccnl comparto sanità triennio 2016-2018, art. 27, co. 4, “qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all’art. 29 del ccnl integrativo 20 settembre 2001 e all’art. 4 del Ccnl 31 luglio 2009 (Mensa)…”;
Circa la “particolare articolazione dell’orario” di cui alla norma contrattuale sopra citata si ricava un chiaro indice interpretativo dal co. 3 del citato art. 29 Ccnl 2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro. Dal che si deduce che la fruizione del pasto e il connesso diritto alla mensa o al buono pasto è prevista nell’ambito di un intervallo non lavorato.
Viene quindi in rilievo l’art. 8, co. 1, D.lgs. n. 66/2003 (di attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), disposizione che collega la consumazione del pasto alla pausa di lavoro. Secondo la norma, infatti, “Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.
Redazione Nurse Times
Fonte: SoluzioniLavoro.it
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