Il Disegno di legge sull’autonomia differenziata, noto come Ddl Calderoli (in allegato il testo), sta per fare il suo ingresso nell’Aula di Palazzo Madama. E la discussione promette scintille, con circa 400 emendamenti presentati dalle opposizioni. Una battaglia politica è in vista, con il senatore Calderoli al centro dell’attenzione.
Il testo, concepito per definire ulteriori autonomie per le Regioni a statuto ordinario, ha subito diverse modifiche durante i lavori in Commissione Affari costituzionali. Una delle preoccupazioni principali riguarda l’effetto del trasferimento di competenze, specialmente in settori sensibili come la sanità e l’istruzione, sulle risorse delle Regioni, soprattutto quelle del Sud. Di seguito le proposte chiave del Ddl Calderoli.
Articolo 1 – Finalità
L’articolo 1 delinea le finalità del Ddl, focalizzandosi sulla definizione di principi per l’attribuzione di ulteriori forme di autonomia alle Regioni. Tuttavia l’attenzione si sposta sulle possibili ripercussioni su materie come sanità e istruzione per le altre Regioni.
Articolo 2 – Procedimento di approvazione delle intese
L’articolo 2 del Ddl regola il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regioni, puntando sulla necessità di un negoziato che coinvolga anche gli enti locali. La proposta cerca di garantire un equilibrio tra le parti coinvolte.
Articolo 3 – Delega al Governo per la determinazione dei Lep
L’articolo 3 si concentra sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep) e dei relativi costi, sottolineando l’importanza di garantire l’erogazione dei servizi in modo appropriato ed efficiente.
Articolo 4 – Trasferimento delle funzioni
L’articolo 4 stabilisce i principi per il trasferimento delle funzioni, con particolare attenzione alle risorse umane, strumentali e finanziarie coinvolte. Il testo mira a garantire un processo trasparente e sostenibile.
Articolo 5 – Principi relativi all’attribuzione delle risorse
L’articolo 5 del Ddl definisce i criteri per individuare risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all’esercizio delle forme di autonomia. Una Commissione paritetica Stato – Regione – Autonomie locali è coinvolta nel processo decisionale.
Articolo 6 – Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali
L’articolo 6 affronta l’attribuzione di funzioni amministrative a enti locali, cercando un equilibrio tra comuni, Province e Regioni per assicurare un’esercizio unitario.
Articolo 7 – Durata, monitoraggio e clausole finanziarie
L’articolo 7 regola la durata delle intese, specificando che ciascuna di esse deve individuare un periodo non superiore a dieci anni. Il monitoraggio, affidato a una commissione paritetica, è enfatizzato per valutare gli oneri finanziari derivanti dalle nuove autonomie.
Articolo 9 – Clausole finanziarie
L’articolo 9 del Ddl impone che dall’applicazione della legge non derivino nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica, garantendo l’invarianza finanziaria per le Regioni non coinvolte nelle intese.
Conclusioni e controversie
Il Ddl Calderoli suscita controversie, specialmente per le potenziali conseguenze sulle risorse e sulle competenze delle Regioni non coinvolte. Le opposizioni, con circa 400 emendamenti presentati, si preparano a una battaglia parlamentare, mentre Fratelli d’Italia propone emendamenti per mitigare gli impatti su livelli essenziali e trasferimento delle funzioni. Il destino del Disegno di legge sarà deciso nelle prossime fasi di discussione e votazione al Senato, dove gli scontri politici promettono di tenere alta l’attenzione sul tema delicato dell’autonomia differenziata.
ALLEGATO: Testo del Ddl
Redazione Nurse Times
Scopri come guadagnare pubblicando la tua tesi di laurea su NurseTimes
Il progetto NEXT si rinnova e diventa NEXT 2.0: pubblichiamo i questionari e le vostre tesi
Carica la tua tesi di laurea: tesi.nursetimes.org
Carica il tuo questionario: https://tesi.nursetimes.org/questionari
Lascia un commento