La modifica dell’articolo 187 del Codice della strada sta di fatto sta abolendo la necessità di accertare lo stato di alterazione psico-fisica del conducente. Prevede infatti che la condotta illecita alla guida si concretizzi semplicemente “dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”. Sulla carta si tratta di una facilitazione nel perseguire tale comportamento, ma non mancano le criticità, visto che tipologia e numero di sostanze indagabili sono molto numerose, e ve ne sono sia di illegali sia di legalmente prescrivibili.
Queste ultime (per esempio medicinali a base di morfina e sostanze analgesiche oppiacee, benzodiazepine, barbiturici, medicinali di origine vegetale a base di cannabis) sono utilizzate in modo non trascurabile tra gli automobilisti e non solo. Inoltre la loro rilevabilità nei liquidi biologici (saliva compresa) può avvenire anche a distanza di molte ore o molti giorni dall’assunzione, quando gli effetti possono non essere più presenti.
Nel caso di chi assume farmaci psicoattivi, tale evidenza pone vari quesiti medico legali (e non solo) di non semplice risposta: dai tempi di permanenza del farmaco nell’organismo alle conseguenze delle sanzioni sui rapporti di lavoro e sui risarcimenti assicurativi in caso di sinistri.
Sul tema si aprono fondamentalmente le seguenti questioni:
- Il paziente che assume un farmaco psicoattivo, esaurito il suo effetto, quando potrà guidare sicuro di non risultare positivo all’accertamento e incorrere nell’illecito?
- Il medico prescrittore vedrà variare il proprio ruolo e i propri profili di responsabilità nei confronti del paziente, con obbligo non solo di informare sulla possibilità che il farmaco alteri le capacità di guida, ma anche in merito a quando, presumibilmente, il farmaco sarà completamente eliminato dall’organismo?
- Quali comportamenti dovrà adottare il paziente che conduce un veicolo per lavoro e per cui l’effetto farmacologico possa ritenersi esaurito prima dell’inizio del turno di lavoro (ma ancora con potenziale positività rilevabile)?
- Come sarà giudicato, in caso di riscontrata positività, il paziente che assume un farmaco psicoattivo e che abbia ricevuto una valutazione di idoneità alla guida dalla Commissione medica locale?
- Lo scenario delle forme di assicurazione (come la Rc auto) sarà destinato a mutare? E quali strumenti di tutela potrà/dovrà esercitare il cittadino relativamente alla possibile azione di rivalsa assicurativa?
Inoltre lo stesso Ddl modifica il Codice penale per coordinare con il suo contenuto gli articoli 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali), specificando che per configurare questi ultimi reati resta la verifica dello stato di “alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope”, che rimane quindi come requisito da accertare (con le già note difficoltà).
Sembra quindi configurarsi anche una difformità di verifica della condotta censurata tra Codice della strada e Codice penale (anche dal punto di vista medico legale), con conseguenti dubbi interpretativi che costituiranno argomento di discussione in ambito sanitario, giuridico, giudiziario e non solo.
Redazione Nurse Times
Fonte: Il Sole 24 Ore
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