Un’infermiera vince il concorso presso l’azienda ospedaliera Zero in Veneto ma non essendo vaccinata riceve una comunicazione dall’ufficio personale avvisandola che l’assunzione non sarebbe avvenuta fino a quando non si fosse sottoposta al vaccino anti covid
La stessa presenta ricorso cautelare al tribunale di Padova, sezione civile, ma il giudice del lavoro da ragione alla Asl.
L’infermiera no vax, giustifica la sua posizione adducendo le seguenti motivazioni.
L’infermiera oltre a dichiarare che secondo lei il vaccino è ancora sperimentale, afferma di non volersi vaccinare anche perché affetta da morbo di Basedow che causa ipertiroidismo, recidivo in fase attiva in terapia. Dunque secondo lei, incompatibile con le richieste di vaccinazioni.
In particolare però il ricorso dell’infermiera si è basata sul fatto che non fossero a lei applicabili in quanto non ancora assunta, le disposizioni del decreto legge 44 del 2021 che prescrive l’obbligatorietà del vaccino per i professionisti, medici e infermieri e altri operatori socio sanitari che operano all’interno delle strutture ospedaliere e sociosanitari. Inoltre le disposizioni del del decreto non potessero considerarsi costituzionalmente legittime. Le tesi sostenute dall’infermiere sono state rigettate, condannando la stessa alla refusione delle spese legali.
Secondo i Giudici “indipendentemente dalla sussistenza del rapporto di lavoro l’adempimento dell’onere della vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività e quindi per chi come la ricorrente non era e non è ancora alle dipendenze dell’azienda sanitaria la mancanza di vaccinazione, perciò solo, la stipulazione del contratto di lavoro, essendo ora (fino al 31 dicembre 2021) in base alla legge, la vaccinazione requisito essenziale per l’esercizio della professione sanitaria“.
I dubbi di costituzionalità sono infondati, in quanto i vaccini in commercio non sono farmaci sperimentali, bensì autorizzati dalle autorità competenti nell’esercizio della loro esclusiva discrezionalità tecnica.
“Lo Stato ha il potere di intervento e di prescrizioni in materia vaccinale che gode di copertura costituzionale al fine di bilanciare la libertà del singolo con il diritto alla salute di terzi“, concludono i giudici.
Redazione Nurse Times
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