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Utilizzo graduatoria di pubblico concorso all’Oncologico di Bari: quando l’ignoranza fa coppia con la stupidità

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Utilizzo graduatoria di pubblico concorso all’Oncologico di Bari. Quando l’ignoranza fa coppia con la stupidità 1
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Riscontriamo una nota di un personaggio che si diverte a scrivere corbellerie

Utilizzo graduatoria di pubblico concorso all’Oncologico di Bari. Quando l’ignoranza fa coppia con la stupidità

La Redazione di NurseTimes, senza cadere nella sua demagogia lessicale semplicemente con le leggi alla mano risponde alla nota del sindacalista dell’IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari.

Nelle considerazioni della delibera si legge che Dipilato Giuseppe, dipendente a tempo determinato dell’Istituto Tumori di Bari, ha chiesto di poter essere assunto a tempo indeterminato mediante attingimento dalla graduatoria di merito del concorso pubblico per CPS – Infermiere approvata dall’ULSS di Rovigo. L’Istituto Tumori di Bari ha chiesto alla ULSS di Rovigo di poter utilizzare la graduatoria in questione ottenendo riscontro positivo e per ciò solo ha ritenuto di poter assumere l’infermiere Dipilato.

Il punto nodale della questione è questo: se la copertura di un posto vacante, previsto dal piano triennale dei fabbisogni del personale dell’Istituto Tumori di Bari, possa essere coperto mediante scorrimento di una graduatoria approvata da altra amministrazione, in assenza del preventivo esperimento della procedura di mobilità.

In altri termini, va data preferenza allo scorrimento della graduatoria, come nel caso di specie, o alla procedura di mobilità?

A nostro avviso, ascoltato il parere del nostro ufficio legale, l’Istituto Tumori di Bari avrebbe dovuto esperire prima la procedura di mobilità volontaria e, in caso di esito negativo, scorrere la graduatoria formata da altra pubblica amministrazione per identico profilo professionale.

Il Consiglio di Stato ha osservato che, in assenza di una norma di legge che stabilisca in maniera univoca il rapporto preferenziale cui le Amministrazioni debbano attenersi nella scelta della modalità (in specie, attingimento ad una graduatoria efficace formata da altra Amministrazione del medesimo comparto o indizione di una procedura di mobilità esterna) per l’assunzione del personale destinato alla copertura dei posti vacanti del proprio organico, la scelta accordata all’una o all’altra è discrezionale (Consiglio di Stato sez. III, 19/06/2018), (ud. 24/05/2018, dep. 19/06/2018), n.3750), ma ciò non vuol dire che sia incensurabile.

Infatti, l’art. 30, co. II-bis, D.Lgs. n. 165/2001 prevede che “2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizi”.

L’art. 3, co. 2.2 attualmente prevede che “I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2”.

Dal combinato disposto dei commi in esame emerge, dunque, la preferenza accordata dal Legislatore al passaggio di personale tra Pubbliche Amministrazioni rispetto al reclutamento di nuove unità.

A questo proposito occorre notare che, a differenza della mobilità, lo scorrimento di graduatorie approvate da altre PP.AA. è una operazione da cui derivano nuovi oneri per la finanza pubblica: “In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate” (art. 3, co. 61, L. n. 350/2003). E’ quindi normale che prima si tenti di coprire i posti in organico mediante passaggio diretto del personale tra le PP.AA. e solo ove ciò non sia possibile, si proceda a nuove assunzioni, anche tramite scorrimento delle graduatorie approvate da altri enti pubblici.

Conferme di quanto osservato si traggono anche in giurisprudenza:

  • “la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace poteva ritenersi rimessa, sino alla novella legislativa del novembre 2005 (L. n. 246 del 2005 innanzi riportata), al potere discrezionale della pubblica amministrazione; successivamente, la previsione di una espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale (nella cui accezione, secondo giurisprudenza consolidata, va incluso la progressione verticale dei dipendenti in categoria superiore) senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità. di personale proveniente da altra amministrazione configura un obbligo per l’amministrazione procedente” (Cassazione civile sez. lav., 18/05/2017, n.12559);
  • “La preferenza accordata allo scorrimento della graduatoria, rispetto all’indizione di una nuova procedura concorsuale, si giustifica pienamente, ma non può essere riferita al diverso caso in cui allo scorrimento della graduatoria sia preferito il ricorso alla procedura di mobilità di personale proveniente da altre Amministrazioni, ciò in quanto la mobilità consente varie finalità quali l’acquisizione del personale già formato, l’immediata operatività delle scelte, l’assorbimento di eventuale personale eccedentario ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni (cfr., Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 4 dicembre 2017, n. 794)” (T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 28/05/2018, n.915);
  • “La procedura di cui all’art. 30 D.lgs. n.165/2001 costituisce, pertanto, una ipotesi di base per il reclutamento dei pubblici dipendenti, per come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale che, con la sentenza 30 luglio 2012, n. 211, investita della questione di legittimità dell’art. 13 della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17, l’ha rigettata ritenendo che tale legge prescrivesse correttamente il ricorso obbligatorio alle procedure di mobilità dell’art. 30, comma 1 d. lgs. n. 165 del 2001, prima che si potesse procedere all’utilizzazione delle graduatorie degli altri concorsi precedentemente espletati, oppure, in mancanza, di indirne di nuovi” (Tar Calabria, 24 dicembre 2018, n. 2185);
  • “Come pure affermato dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017), la mobilità costituisce un ottimale strumento di distribuzione del personale in relazione alle esigenze della p.a., atteso che, il citato art. 30 stabilisce “una precisa e ordinata sequenza di adempimenti procedimentali”. Tra questi, l’istituto della mobilità costituisce la prima fase obbligatoria da attuare per il reclutamento dei pubblici dipendenti, che il legislatore privilegia sia sotto l’aspetto ordinamentale, che soprattutto finanziario (posto che, come detto, tale istituto non dà luogo alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma solo la cessione del contratto già esistente)” (Tar Sicilia, 4 gennaio 2019, n. 39);
  • “Sulla base di tale norma, che prevede, dunque, l’obbligo per l’Amministrazione di procedere alla mobilità, anche in funzione del contenimento delle spesa pubblica, prima dell’avvio delle procedure concorsuali, la giurisprudenza ha affermato l’assoluta prevalenza della mobilità rispetto anche allo scorrimento delle graduatorie (cfr. Cassazione sez. lavoro 18 maggio 2017, n. 12559, per cui l’Amministrazione è obbligata ad utilizzare la mobilità al posto dello scorrimento delle graduatorie; Consiglio di Stato, III, 13 dicembre 2016 n. 1531, per cui l’esistenza di una graduatoria ancora valida, se limita la libertà di indire un nuovo concorso, non incide sulla libertà di avviare una procedura di mobilità; Sez. V 23 agosto 2016 n. 3677, che ha affermato che la mobilità è alternativa all’assunzione di nuovo personale sia rispetto al concorso sia allo scorrimento delle relative graduatorie, in quanto con la mobilità il personale non viene assunto, ma solamente trasferito con il consenso della amministrazione di appartenenza, che esercita una valutazione circa la necessità di mantenere presso di sé determinati soggetti)” (Consiglio di Stato, 2 aprile 2019, n. 2159).

A tutti gli interessati, l’eventuale impugnativa al TAR della deliberazione dell’Istituto Tumori va proposta entro il 25 giugno p.v.

Tanto era dovuto nel rispetto dei tantissimi professionisti della sanità che attendono da troppo tempo di potersi ricongiungere al proprio nucleo famigliare, senza utilizzare improbabili ed inopportune scorciatoie.

 

Redazione NurseTimes

 

Allegato

Delibera n. 363 del 26/04/2019 dell’IRCCS “Istituto Tumori Giovanni Paolo II”

 

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