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Tessera professionale europea per gli infermieri, le regole per poter esercitare oltre i confini nazionali

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Tessera professionale europea per gli infermieri, le regole per poter esercitare oltre i confini nazionali
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Barbara Mangiacavalli

Tessera sanitaria europea. Arriva il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/55/UE che la introduce e che in prima battuta riguarda cinque professioni regolamentate, tra cui in prima linea gli infermieri con scelte autonome per i pazienti. Lo schema messo a punto dal Governo è stato inviato alle Regioni per il loro parere. IL TESTO DEL DLGS

Tessera sanitaria europea (e riconoscimento delle qualifiche professionali in genere): arriva il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/55/UE che la introduce e che in prima battuta riguarda cinque professioni regolamentate, tra cui in prima linea gli infermieri.

Lo schema di Dlgs messo a punto dal Governo e inviato alle Regioni per il loro parere, modifica il precedente decreto del 2007 (VEDI), fissando nuove procedure e nuovi obiettivi per la mobilità internazionale dei professionisti.

Attualmente, secondo uno schema allegato alla bozza di Dlgs che riguarda le professioni regolamentate, sono censiti in Italia 3.974 infermieri esteri stabiliti nel nostro Paese, 1,262 professionisti italiani stabiliti in altri Paesi Ue.

Il tipo di prestazione che un professionista può richiedere di esercitare in uno Stato membro, può essere sia temporanea e occasionale (valida 18 mesi e rinnovabile) o di stabilimento.

Gli obiettivi complessivi del Dlgs sono illustrati nelle relazioni che accompagnano il testo, sono nel breve periodo:

  • semplificazione delle procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali;
  • agevolazione della mobilità dei professionisti anche attraverso rilascio della tessera professionale europea;
  • miglioramento della rete di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti nazionali  ed europee;
  • rafforzamento delle garanzie per i pazienti;
  • valutazione della regolamentazione relativa a tutte le professioni regolamentate per verificarne proporzionalità e giustificabilità sulla base di un motivo imperativo di interesse pubblico.

Nel medio e lungo periodo gli obiettivi da perseguire saranno invece quelli di:

  • estendere la tessera professionale anche ad altre professioni oltre le cinque previste in via di sperimentazione dalla direttiva 2013/55/UE, in linea con gli obiettivi  europei;
  • adottare i quadri comuni di formazione e/o le prove di formazione comuni quale ulteriore sistema di riconoscimento automatico delle professioni che corrisponderanno ai requisiti previsti dalla normativa europea;
  • semplificazione dei quadri normativi relativi ad alcune professioni che possano consentire una maggiore spendibilità all’estero.

La tessera europea

Per il rilascio della tessera europea (articoli dal 5 bis in poi), invece, gestita per gli infermieri dal ministero della Salute, possono fare domanda esclusivamente on line. La domanda dovrà essere corredata di tutti i documenti richiesti dallo Stato membro ospitante e l’autorità competenze entro una settimana dal ricevimento dovrà dare informazione di eventuali documenti mancanti.

Il tipo di prestazione che un professionista può richiedere di esercitare in uno Stato membro, poi, è temporanea e occasionale o di stabilimento. Nel primo  caso la tessera, se le verifiche avranno avuto esito positivo, sarà rilasciata entro tre settimane e lo Stato ospitante non potrà chiedere ulteriore documentazione per dieci mesi. Nel secondo caso le verifiche andranno eseguite entro un mese dal ricevimento della domanda, la tessera sarà trasmessa immediatamente allo Stato ospitante che avrà a sua volta un mese di tempo per decidere sul suo rilascio.

Le competenze degli infermieri

Nel testo, nero su bianco sono scritte le competenze che la normativa Ue prevede per gli infermieri. In questo senso nello schema di Dlgs si legge:

Il titolo di infermiere responsabile dell’ assistenza generale sancisce la capacità del professionista in questione di applicare almeno le seguenti competenze, a prescindere dal fatto che la formazione si sia svolta in università, in istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente o in scuole professionali ovvero nell’ambito di programmi di formazione professionale infermieristica:

  • la competenza di individuare autonomamente le cure infermieristiche necessarie utilizzando le conoscenze teoriche e cliniche attuali nonché di pianificare, organizzare e prestare le cure infermieristiche nel trattamento dei pazienti, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite (e già indicate nel Dlgs 206/2007, ndr), in un’ottica di miglioramento della pratica professionale;
  • la competenza di lavorare efficacemente con altri operatori del settore sanitario, anche per quanto concerne la partecipazione alla formazione pratica del personale sanitario sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite;
  • la competenza di orientare individui, famiglie e gruppi verso stili di vita sani e l’autoterapia, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del comma 6, lettere a) e b);
  • la competenza di avviare autonomamente misure immediate per il mantenimento in vita e di intervenire in situazioni di crisi e catastrofi;
  • la competenza di fornire autonomamente consigli, indicazioni e supporto alle persone bisognose di cure e alle loro figure di appoggio;
  • la competenza di garantire autonomamente la qualità delle cure infermieristiche e di valutarle;
  • la competenza di comunicare in modo esaustivo e professionale e di cooperare con gli esponenti di altre professioni del settore sanitario;
  • la competenza di analizzare la qualità dell’assistenza in un’ottica di miglioramento della propria pratica professionale come infermiere responsabile dell’assistenza generale”.

Per la presidente della Fnc Ipasvi Barabara Mangiacavalli un’opportunità di crescita professionale avviata con le competenze specialistiche “Le competenze che il decreto legislativo richiede e che sono quelle previste nell’Ue per gli infermieri potrebbero già di per sé chiudere la partita delle polemiche aperte su più fronti in quest’ultimo periodo verso la naturale crescita della nostra professione.

Il decreto chiede agli infermieri ‘responsabili dell’assistenza’ di essere autonomi e avere competenze in questo senso per individuare le cure infermieristiche necessarie, pianificarle, organizzare e prestarle ai pazienti, di orientare famiglie e gruppi verso stili di vita sani, di intervenire, sempre  ‘autonomamente’, per il mantenimento in vita e in situazioni di crisi e catastrofi,  di fornire consigli, indicazioni e supporto a chi ne ha bisogno e a chi si cura di loro, di garantire e anche valutare la qualità delle cure infermieristiche.

E chiede agli infermieri di partecipare con altre professioni alla formazione pratica del personale sanitario e di lavorare tutti a stretto contatto e in cooperazione: che dire, è quello che da tempo affermiamo, ribadiamo e chiediamo con forza. Ora anche la Ue non solo lo chiede, ma lo prescrive e l’Italia recepisce l’indicazione.

Che sia la volta buona che altri si facciano una ragione della nostra professionalità e, mettendo fine a sterili, inutile e dannose (per i cittadini) polemiche, si avviino sulla strada della vera cooperazione professionale? Direi che a questo punto più che una speranza è una necessità. Di buon senso e di rispetto della legge”.

Cosa cambia per la formazione

Per quanto riguarda la professione di infermieri, gli articoli 30 e 31 della bozza di Dlgs disciplinano le novità rispetto al provvedimento del 2007.

Tra le previsioni, l’ammissione alla formazione di infermiere responsabile dell’ assistenza generale è subordinata: “al completamento di una formazione scolastica generale di dodici anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso all’università o a istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente; o al completamento di una formazione scolastica generale di almeno dieci anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso alle scuole professionali o ai programmi di formazione professionale per infermieri”.

Ordini e Collegi avranno il compito di  informare le autorità competenti di provvedimenti che vietano o limitano a un professionista, anche solo a titolo temporaneo, l’esercizio totale o parziale sul territorio nazionale delle attività professionali.

Giuseppe Papagni

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