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Svolgere l’attività infermieristica in Italia: guida per gli infermieri stranieri

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I cittadini stranieri, sia comunitari che non comunitari, in possesso di un titolo conseguito in un paese straniero possono esercitare la professione infermieristica in Italia, previa iscrizione all’Albo, nel rispetto della normativa vigente

Cittadini comunitari*
Preliminarmente è necessario richiedere al ministero della Salute il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un paese comunitario.
Una volta ottenuto il decreto di equipollenza l’interessato dovrà recarsi presso il Collegio provinciale territorialmente competente e, prima di procedere all’iscrizione all’Albo, dovrà sostenere un esame volto ad accertare la conoscenza della lingua italiana.

L’iscrizione all’Albo è obbligatoria per esercitare la professione infermieristica.

* Legge 18/12/1980, n. 905, sul Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea modificata dal Dlgs 8/7/2003, n. 277, e il Dlgs 9/11/2007, n. 206, sull’Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania.

Cittadini non comunitari**
Preliminarmente è necessario richiedere al ministero della Salute il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un paese non comunitario.
Una volta ottenuto il decreto di equipollenza l’interessato dovrà recarsi presso il Collegio provinciale territorialmente competente e, prima di procedere all’iscrizione all’albo, dovrà sostenere un esame volto ad accertare la conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.
Il ministero della Salute può decretare che il riconoscimento del titolo sanitario professionale sia subordinato al superamento di una misura compensativa da svolgersi in un polo formativo universitario.

Il decreto di riconoscimento qualora il sanitario non si iscriva al relativo Albo professionale perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

L’iscrizione all’Albo è obbligatoria per esercitare la professione infermieristica.

** Dlgs 25/7/1998, n. 286, sul Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successivo Dpr 31/8/1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del Dlgs 25/7/1998, n. 286.
Cittadini italiani in possesso di un titolo conseguito in un Paese straniero***
Preliminarmente è necessario richiedere al ministero della Salute il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un paese straniero.
Una volta ottenuto il decreto di equipollenza l’interessato dovrà recarsi presso il Collegio provinciale territorialmente competente e procedere all’iscrizione all’Albo.

L’iscrizione all’Albo è obbligatoria per esercitare la professione infermieristica.

*** Dlgs 9/11/2007, n. 206, sull’Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania.

TITOLI ACQUISITI IN PAESI NON UE 

La procedura

Per ottenere il riconoscimento di un titolo sanitario conseguito in un Paese extracomunitario, ai fini dell’esercizio in Italia della corrispondente professione sanitaria,l’interessato deve presentare domanda in bollo al Ministero della Salute corredata di apposita documentazione indicata nella modulistica.
Qualora la documentazione non è completa l’ufficio richiede l’integrazione dei documenti mancanti. Al termine dell’istruttoria può essere emesso:

  • un decreto di riconoscimento;
  • un riconoscimento subordinato al superamento di una misura compensativa;
  • un provvedimento di diniego;

Chi può richiederlo

Cittadini non comunitari, cittadini non comunitari il cui titolo è stato già riconosciuto da un Paese dell’U.E., cittadini comunitari

Cosa serve per richiederlo

Il modulo di  domanda di riconoscimento del titolo debitamente compilato e la documentazione richiesta nell’allegato D2-1 INF

Moduli

Come si presenta la richiesta

  • Posta tradizionale
    Ufficio destinatario: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF) – Ufficio 2 – Riconoscimento titoli delle professionalità sanitarie e delle lauree specialistiche e magistrali
    Indirizzo destinatario: Viale Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma
  • Consegna a mano
    Indirizzo: Viale Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma

Quanto tempo ci vuole

Quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa

Quanto costa

Tariffa: Richiesta marca da bollo

Marca da bollo: Euro 16,00 per ogni titolo da riconoscere, da applicare sulla domanda

Come viene comunicato l’esito

  • Posta tradizionale

Dove viene pubblicato l’esito

  • Sito Istituzionale

Normativa

  • Direttiva 2005/36/CE ;
  • Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206 ;
  • Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286;
  • Legge 30 luglio 2002, n.189;
  • Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,n.394;

Fonte: Ipasvi, www.salute.gov.it

Link Utili

Riconoscimento titoli

Riconoscimento di un titolo professionale sanitario conseguito in un Paese extracomunitario, ai fini dell’esercizio in Italia dell’attività professionale di infermiere

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