Approvato dalla Conferenza delle Regioni il documento che aggiorna, alla luce delle novità introdotte dal Decreto Milleproroghe, le indicazioni sulle stabilizzazioni fornite nel luglio scorso.
La Conferenza delle Regioni ha approvato il documento (vedi allegato) elaborato dagli assessori regionali alla salute e contenente le linee guida per applicare in modo omogeneo le stabilizzazioni del personale del Servizio sanitario nazionale, aggiornando le indicazioni dello scorso luglio alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Milleproroghe.
Potrà essere stabilizzato attraverso assunzione diretta il personale (sia del comparto che della dirigenza), reclutato con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato e con utilizzo di graduatorie concorsuali, purché nel profilo di inquadramento abbiano maturato integralmente con tale rapporto di lavoro, in aziende ed enti del Ssn, i periodi minimi di esperienza professionale previsti dalla normativa (18 mesi di servizio, di cui sei nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022).
Lo stesso personale potrà inoltre essere stabilizzato con assunzione previo esperimento di prova selettiva, consistente in un una procedura concorsuale riservata, effettuata in tutti i casi di reclutamento di personale con rapporto di lavoro autonomo (cumulabili tra loro, sebbene di diversa tipologia), anche qualora parte della prescritta esperienza lavorativa sia stata maturata in aziende ed enti del Ssn con rapporto di lavoro dipendente.
Viene poi esplicitata l’impossibilità di inquadramento del personale “a esito delle procedure di stabilizzazione, nei profili dell’area di elevata qualificazione di cui al Ccnl del Comparto sanità del 2 novembre 2022, in quanto il periodo di esperienza professionale di sei mesi, decorrente dal 31 gennaio 2020, non è maturabile oltre il 31 dicembre 2022, mentre l’accesso all’area in parola non può decorrere da data anteriore al 1° gennaio 2023”. Conseguentemente “nel periodo considerato nessuno può essere stato assunto a tempo determinato nei profili professionali dell’area citata”.
Quanto alla stabilizzazione del personale dirigenziale si precisa che “la stabilizzazione tramite assunzione diretta potrà essere operata, al ricorrere dei presupposti richiesti, per tutti i ruoli (e non quindi solo per i ruoli sanitario e socio-sanitario) qualora, nell’ipotesi di assunzione a tempo determinato mediante utilizzo di graduatorie riferite a procedure concorsuali, l’esperienza professionale richiesta dal novellato articolo 1, comma 268, lett. b) della L 234/2021 sia stata maturata integralmente nei relativi profili dirigenziali”.
Per coloro che invece, con rapporto di lavoro autonomo, abbiano svolto attività ascrivibili ai profili dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale “non è ipotizzabile, oltre che l’assunzione nell’area di elevata qualificazione del comparto, neppure l’inquadramento nella dirigenza, in quanto tale personale, nell’ambito degli incarichi previsti dall’articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, non può svolgere funzioni dirigenziali”.
Ne consegue che “la stabilizzazione nella dirigenza potrà riguardare solo il personale sanitario, poiché i profili ad esso riconducibili (medico, veterinario, odontoiatra, biologo, chimico, fisico, psicologo, farmacista) non presuppongono necessariamente l’esercizio delle prerogative e dell’autonomia che caratterizzano la dirigenza ai sensi dello stesso D.Lgs. 165/2001”.
Peraltro “i profili del ruolo sanitario diversamente da quelli dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo non hanno un corrispondente profilo di inquadramento nel comparto, e pertanto la stabilizzazione prevista dall’articolo 4 comma 9-septiedecies, non può che avvenire nella dirigenza”.
Non è inoltre inquadrabile nella dirigenza “il personale, reclutato con rapporti di lavoro autonomo, delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica e dell’assistente sociale (appartenente al ruolo sociosanitario), poiché tale dirigenza esercita necessariamente le funzioni di direzione e coordinamento relative alle attività della specifica area professionale e, diversamente dalla restante dirigenza del ruolo sanitario, ha corrispondenti profili di inquadramento nel comparto”.
Si ribadisce, poi, quanto rappresentato dal Documento del 27 luglio 2022 circa l’esclusione dalle procedure di stabilizzazione del personale che ha prestato servizio presso gli enti del Ssn con contratti di somministrazione. Allo stesso modo resta escluso dalla stabilizzazione il personale reclutato con contratti di formazione e lavoro, per la specificità delle relative procedure, che al loro termine prevedono comunque l’assunzione a tempo indeterminato dei soggetti coinvolti.
ALLEGATO: Il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni
Redazione Nurse Times
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