Fa notizia la proposta del senatore Claudio Borghi (Lega) di far uscire l’Italia dall’Oms, seguita alla scelta in tal senso del presidente americano Donald Trump. E’ uno degli emendamenti al Decreto Milleproroghe depositati in commissione Affari costituzionali per l’esame del Senato (vedi allegato). Di seguito un elenco dei principali emendamenti proposti dalla maggioranza in tema di sanità.
4.7 Mancini, Russo, Lisei – Si propone di consentire fino al 31 dicembre 2027 l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022.
4.9 Liris – Riguardo l’assolvimento degli obblighi di formazione continua in medicina si propone che il termine per l’assolvimento degli obblighi di formazione per il triennio 2020-2022 sia prorogato al 31 dicembre 2025. Inoltre, la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 e 2020-2022, può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua.
4.13 Pugliese, Russo, Spinelli – Si propone che gli enti del Ssn possano assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2025 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.
4.22 Pogliese, Russo, Spinelli – Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine di validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Ssn, per i soggetti iscritti nell’elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 6 dicembre 2022.
4.23 Cantù, Spelgatti, Tosato – Si punta a sopprimere la lettera c) al comma 7 con la quale si prorogava al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le regioni e delle province autonome provvedono ad adeguare il loro ordinamento alle disposizioni sull’accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie autorizzate, pubbliche o private e per i professionisti che ne facciano richiesta, nonché per le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, nonché la stipula di accordi contrattuali.
E poi, al fine di procedere a una revisione complessiva della disciplina concernente l’accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 1 lettere a) e b) della Legge 5 agosto 2022, n. 118 viene sospesa fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente Stato Regioni in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad apposita intesa nell’ambito della medesima Conferenza permanente elettivamente entro il 31 dicembre 2025.
4.26 Ternullo – Il termine per l’adeguamento dell’ordinamento delle regioni per l’accreditamento di nuove strutture è prorogato al 31 dicembre 2026.
4.28 Russo, Spinelli e 4.29 Liris – Si proroga al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale le regioni e delle province autonome provvedono ad adeguare il loro ordinamento alle disposizioni sull’accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie autorizzate, pubbliche o private e per i professionisti che ne facciano richiesta, nonché per le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, nonché la stipula di accordi contrattuali.
4.36 Russo, De Priamo – In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è disposto un finanziamento di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024 e di 45 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, ai policlinici universitari gestiti attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo salvo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213.
4.41 Zaffini, Zullo, De Priamo – A decorrere dal 1° gennaio 2025 i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Ssn. Si punta poi a sopprimere la parte del decreto legge 18/2020 che prevede in caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l’assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800, la sospensione dell’erogazione della borsa di studio.
4.46 Zaffini, Zullo, De Priamo – Per far fronte alla carenza di personale sanitario le Regioni possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2025, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario del comparto sanità dipendenti dei medesimi enti e aziende nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione, dalla tabella allegata al decreto. I compensi per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.
4.54 Ternullo – Si estende la possibilità di utilizzo del bonus psicologo anche alle strutture sanitarie private autorizzate che si avvalgono della collaborazione dei medesimi professionisti iscritti all’albo degli psicologi.
4.56 Ternullo, Silvestro – Per garantire la completa attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle liste d’attesa, si estende al 31 dicembre 2025 la possibilità per le regioni di coinvolgere anche le strutture private accreditate. A tal fine le regioni possono utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2024, e una quota fino allo 0,7 per cento per l’anno 2025.
4.63 Borghi – Punta ad abrogare l’approvazione del Protocollo concernente la costituzione dell’Organizzazione mondiale della sanità stipulato a New York il 22 luglio 1946, sancendo di fatto l’uscita dell’Italia dall’Oms.
4.64 Zaffini, De Priamo – Al fine di fronteggiare la carenza di personale sanitario e rendere più snelle le procedure di reclutamento del medesimo personale nel Servizio sanitario nazionale, con atti regolamentari da adottarsi entro il 31 dicembre 2025 ai sensi dell’articolo17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentita la Conferenza permanente Stato Regioni, su proposta del Ministro della salute viene aggiornata la disciplina per il reclutamento del personale dirigenziale dei ruoli Sanitario, Socio-Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo del Servizio sanitario nazionale nonché quella del personale non dirigenziale del Ssn.
4.67 Zaffini, De Priamo – Si propone di riaprire i termini per la presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Le domande di iscrizione ai predetti elenchi dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2025.
4.68 Zaffini, Zullo, De Priamo – Per il triennio contrattuale dell’Area Sanità 2022-2024 la materia dell’orario di lavoro della dirigenza sanitaria di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è soggetta a contrattazione collettiva, nei limiti previsti da norme di legge.
4.69 Ternullo, Paroli – Il mandato dei rettori delle università che hanno sede nelle regioni sottoposte negli anni 2022, 2023 e 2024 al Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario e commissariate, nelle quali è presente la Facoltà di Medicina e Chirurgia, è prorogato sino al 31 dicembre 2027.
4.72 Murelli, Minasi, Tosato, Spelgatti – In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, per frenare l’esodo di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, considerate le funzioni specifiche svolte da tale dirigenza nella gestione delle liste di attesa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall’anno 2024 con uno stanziamento pari, inizialmente, a 50 milioni di euro annui da destinare all’incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Ssn.
4.74 Garavaglia, Tosato, Spelgatti – Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all’attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell’erogazione dei Lea si propone di accantonare per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la somma di 42 milioni di euro, previa sottoscrizione in sede di Conferenza permanente Stato Regioni, di intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per gli anni dal 2017 al 2027.
Per gli anni per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, 12 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute quali Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell’erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico.
Per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro e per gli anni 2025, 2026 e 2027, 19 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l’irradiazione con ioni carbonio e protoni di cui 16,33 milioni destinate ai centri di riferimento nazionale che praticano l’androterapia con ioni carbonio e 2,67 milioni di euro destinate ai centri che praticano la protonterapia.
4.80 Zullo, Spinelli – Fino al 31 dicembre 2030, per l’ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico è considerato requisito d’accesso in alternativa alla specializzazione nella disciplina oggetto del concorso l’aver maturato, sei mesi prima rispetto alla scadenza del bando, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico presso le agenzie per la protezione dell’ambiente o presso le strutture del Servizio sanitario nazionale.
4.83 Paroli, Ternullo – Previa verifica dell’effettivo residuo delle risorse e limitatamente ad esse, screening gratuito destinato ai nati negli anni dal 1948 al 1989, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell’epatite C (HCV).
4.90 Murelli, Tosato, Spelgatti e 4.91 Gelmini – Si elimina il limite temporale del 31 dicembre 2025 per la mancata applicazione delle incompatibilità per gli operatori del comparto sanità al di fuori dell’orario di servizio.
4.97 Gelmini e 4.99 Zaffini, Zullo, De Priamo, Lisei – Le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 e sono estese all’invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo di posta elettronica.
4.101 Zaffini, De Priamo – Fino al 31 dicembre 2028, agli esercenti le professioni sanitarie dipendenti dalle aziende ed enti del Ssn, al di fuori dell’orario di lavoro non si applicano le incompatibilità. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato. In ogni caso, le attività professionali per le quali non trovano applicazione le incompatibilità sono previamente autorizzate, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale, nonché di verificare il rispetto della normativa sull’orario di lavoro.
4.106 Ternullo, Silvestro – Le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2027, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2027. Si aggiunge infine la possibilità per dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia di mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale.
5.74 Garavaglia, Tosato, Spelgatti – Al fine di garantire la continuità didattica nei corsi universitari i professori ordinari e associati in servizio nelle Università statali possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del settantesimo anno e comunque non oltre il settantaduesimo anno di età. I professori trattenuti in servizio ai sensi del comma precedente non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali o dipartimentali o di livello generale.
ALLEGATO – Emendamenti al Milleproroghe
Redazione Nurse Times
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