Gli interessati devono aver maturato i requisiti previsti dall’art. 20, comma 1 e 2 del Dlgs 75/2017.
Giovedì 12 luglio, negli uffici della direzione generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema sanitario regionale, ha avuto luogo la relazione per il prosieguo del processo relativo alla stabilizzazione del personale sanitario precario campano. Presenti i delegati della Regione e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.
L’incontro ha stabilito le linee guida attraverso le quali si procederà alla stabilizzazione del personale precario che abbia maturato i requisiti, in applicazione dell’art. 20, comma 1 e 2 del Dlgs Madia 75/2017. La domanda che ha creato non pochi dubbi e ansie tra il personale precario è: chi veramente ha diritto alla stabilizzazione? E in che modi questa potrà concretizzarsi?
Per rispondere bisogna spiegare bene le categorie dei commi 1 e 2 del Dlgs 75/2017 e i loro punti comuni. La Regione Campania ha richiesto il fabbisogno triennale (2018-2020) a ogni azienda per le varie figure professionali per dare la possibilità di attivare le procedure concorsuali, tenendo conto delle esigenze previste nei termini indicati. Per le procedure di stabilizzazione sarà data la precedenza al personale appartenente al “comma 1”, successivamente si procederà per il “comma 2”.
PUNTI COMUNI DEI COMMI 1 E 2
- Il periodo di tempo nel quale devono essere maturati i tre anni (01/01/2010 al 31/12/2017).
- I 3 anni possono essere anche non continuativi e anche presso amministrazioni diverse del SSN o enti IRCCS anche di altra regione.
- Nessun periodo precedente e/o successivo potrà essere utilizzato per il raggiungimento del requisito di cui ai punti precedenti.
CHI SONO I “COMMA 1”?
Per farla breve, questo personale riguarda coloro i quali sono stati assunti superando una selezione pubblica a tempo determinato, per la quale è stata espletata una procedura e per il quale c’è stata la pubblicazione su BURC o Gazzetta Ufficiale. In parole povere, parliamo del “classico” avviso pubblico a tempo determinato con contratto aziendale subordinato. In questo caso, qualora siano maturati i requisiti spiegati riguardo ai tempi, è prevista la stabilizzazione diretta, senza passare per ulteriori procedure concorsuali. Una sorta di sanificazione del contratto che diventa, finalmente, a tempo indeterminato.
CHI SONO I “COMMA 2” ?
Discorso diverso riguarda il personale del comma 2. Questi ultimi, sono i lavoratori precari per il quale è stato stipulato un contratto di lavoro flessibile o atipico, presso una pubblica amministrazione (co.co.co., co.co.pro., partita Iva…). Per costoro, qualora siano stati maturati i requisiti spiegati nell’elenco sottolineato, si potrà procedere alla riserva in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, attraverso procedura concorsuale riservata, per titoli ed esami. Il concorso potrà essere bandito soltanto dopo la stabilizzazione del personale del “COMMA 1”.
Non rientrano nei contratti atipici, e quindi non sono previste le procedure di stabilizzazione, per:
- Personale con contratto di somministrazione
- Personale titolare di borsa di studio
- Personale in assegnazione temporanea (ex art. 42 bis)
- Personale convenzionato col Ssn
Nonostante siano passati soltanto pochi giorni dalla pubblicazione delle linee guida, vanno sottolineate la repentinità e l’efficacia con cui l’Istuto nazionale IRCCS Fondazione “Pascale” ha applicato la norma. In data 17 luglio, con deliberazione n. 587 la direzione generale, ha infatti provveduto in maniera esecutiva e immediata a stabilizzare il proprio personale precario, regolarmente titolare dei requisiti previsti dell’art. 20, comma 1 del Dlgs 75/2017. Personale che, dopo anni di precariato, vede finalmente concretizzarsi la realtà del tanto desiderato ruolo.
Fonte: Miceps.it
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