Proponiamo di seguito la bozza di un nuovo Codice Deontologico degli Infermieri proposta dal collega Fabio Zannini.
Chi è Fabio Zannini?
Nato nel 1967, dapprima si diploma come odontotecnico (1986 IPIA Mainardi Milano) poi come infermiere presso l’ospedale San Carlo Borromeo di Milano (1992).
Da allora lavora come presso vari Enti e Ospedali, in Italia e in Svizzera (Piancavallo, Verbania, Locarno, Milano). Specializzato in massoterapie, U.S. terapie, tecar e radiofrequenze, assistenza in medicina estetica, cure palliative.
Svolge libera professione a Milano, occupandosi di assistenza domiciliare e ospedaliera, autonomamente o collaborando con I.F.P. e studi professionali. È impegnato anche nel campo della didattica.
Di seguito la revisione del Codice Deontologico di Fabio Zannini:
Titolo I
Disposizioni generali
Capo I – Deontologia professionale e campo di intervento.
Art. 1 – La deontologia professionale è l’insieme dei principi etici che impegnano gli iscritti al rispetto delle norme generali e specifiche di comportamento professionale.
L’inosservanza dei precetti deontologici nuoce non solo al prestigio professionale dell’iscritto e all’utente, ma soprattutto alla buona immagine di tutti gli esercenti la professione.
Art. 2 – Le disposizioni del presente codice si applicano a tutti gli infermieri siano essi liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici e privati.
Art. 3 – Per poter esercitare la sua attività, l’infermiere, ovunque operante, deve essere iscritto all’Albo del Collegio professionale competente per territorio.
Titolo II
Compiti e doveri dell’infermiere
Capo II – Dignità professionale.
Art. 3 – L’infermiere esercita la propria professione con la finalità esclusiva del rispetto delle persone umane, indipendentemente da nazionalità, razza, idee politiche, condizioni sociali, sesso e preferenze sessuali, nel pieno rispetto della personalità, identità culturale e credo religioso dei pazienti e dei colleghi.
Art. 4 – L’infermiere svolge la propria professione nel rispetto dell’ordinamento giuridico vigente, attenendosi rigorosamente ai principi contenuti nel presente Codice Deontologico.
Art. 5 – Anche al di fuori dell’esercizio professionale, l’infermiere è tenuto sempre ad osservare un comportamento che sia moralmente ed eticamente irreprensibile.
Capo III – Segreto professionale
Art. 6 – L’infermiere è tenuto a mantenere il segreto su tutto ciò che gli viene confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve inoltre mantenere la massima riservatezza sulle prestazioni professionali effettuate o programmate. E’ ammessa la rivelazione solo ai responsabili della cura della persona assistita, salvo specifica richiesta o autorizzazione dell’interessato o dei suoi legali rappresentanti, preventivamente informati sulle conseguenze o sull’opportunità o meno della rivelazione stessa.
Art. 7 – L’infermiere è tenuto alla tutela della riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante la persona assistita, anche se affidata a codici o sistemi informatici.
Nella trasmissione di documenti relativi al paziente, l’infermiere deve garantirne la massima riservatezza.
Art. 8 – L’infermiere non deve diffondere notizie che possano consentire l’identificazione della persona assistita cui si riferiscono.
Art. 9 – all’infermiere è consentito riferire, in modo tale da rispettare l’anonimato della persona assistita, il caso sotto il profilo clinico-terapeutico, quando la sua descrizione sia utile per finalità scientifiche, didattiche o di approfondimento culturale o professionale. Nella realizzazione di pubblicazioni scientifiche, aventi per oggetto osservazioni relative ai singoli pazienti, l’infermiere deve far sì che questi non siano identificabili.
Capo IV – Condotta professionale
Art. 10 – all’infermiere compete la valutazione della persona assistita attraverso l’anamnesi ed un esame clinico funzionale.
Art. 11 – L’infermiere elabora e definisce autonomamente o in collaborazione con altre figure sanitarie il programma terapeutico-riabilitativo.
L’infermiere elabora il programma terapeutico-riabilitativo in base alla valutazione effettuata.
Informa la persona assistita sugli interventi terapeutici più opportuni e sugli eventuali effetti collaterali. Espone gli obiettivi del trattamento, stabilendo tempi, modalità e verifica dell’intervento. Si rende disponibile a collaborare con i sanitari di fiducia del paziente.
L’infermiere elabora il programma terapeutico-riabilitativo in riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione medica. Qualora risultino valutazioni discordanti, cambiamenti del quadro clinico e/o risposte non coerenti durante il trattamento, l’infermiere è tenuto ad informare il medico curante, collaborando a fornire elementi utili sia per un eventuale approfondimento diagnostico, che per la definizione di un più appropriato programma terapeutico.
Art. 12 – L’infermiere pratica autonomamente attività terapeutica, verificando la rispondenza delle metodologie attuate agli obiettivi di recupero funzionale programmati.
Art. 13 – L’infermiere considera la prevenzione quale ambito primario di intervento.
Art. 14 – L’infermiere svolge attività di consulenza.
Art. 15 – L’infermiere ha la responsabilità diretta delle procedure diagnostiche e terapeutiche che applica.
Art. 16 – L’infermiere deve rispettare i limiti e le responsabilità del proprio ambito professionale, ed astenersi dall’affrontare la soluzione dei casi per i quali non si ritenga sufficientemente competente.
Art. 17 – L’infermiere non deve diffondere notizie sanitarie atte a suscitare illusioni, speranze o infondati timori.
Art. 18 – L’esercizio professionale deve essere animato da rigore metodologico e rispondere alle continue acquisizioni scientifiche inerenti il campo di competenza.
L’infermiere ha il dovere di utilizzare metodologie e tecnologie la cui efficacia e sicurezza siano state scientificamente validate da Società Scientifiche. La scelta di pratiche non convenzionali deve avvenire nel rispetto del decoro e della dignità della professione ed esclusivamente sotto diretta ed esclusiva responsabilità personale, previo consenso informato, scritto, firmato e datato del paziente, e fermo restando che qualsiasi terapia non convenzionale non deve sottrarre la persona assistita a specifici trattamenti di comprovata efficacia.
L’infermiere, qualora giunga alla elaborazione di una propria procedura terapeutica, ha il dovere di divulgarne e diffonderne i contenuti ed i risultati attraverso la pubblicazione su riviste scientifiche e/o professionali.
Capo V – Aggiornamento e formazione permanente
Art. 19 – L’infermiere deve mantenere in ogni momento il più alto standard di conoscenze e di competenze, impegnandosi nell’ambito di una formazione permanente ad adeguare il proprio sapere al progresso della ricerca scientifica e professionale.
Art. 20 – L’infermiere non deve esprimere giudizi o critiche sull’operato di altri colleghi in presenza di utenti o comunque di estranei e al di fuori degli organismi associativi.
Art. 21 – L’infermiere che constati gravi casi di scorrettezza professionale nel comportamento di altri colleghi, deve darne comunicazione all’Associazione o all’Ordine Professionale, la quale interverrà secondo i modi previsti dal Titolo VII.
Capo VI – Onorario professionale
Art. 22 – L’infermiere ha il dovere di farsi remunerare per le prestazioni svolte, in misura adeguata all’importanza dell’opera professionale nel rispetto delle indicazioni dall’Ordine Professionale, attraverso il tariffario. L’infermiere, in particolari circostanze, può prestare gratuitamente la sua opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.
Art. 23 – L’onorario dell’infermiere deve essere conosciuto dai paziente prima dell’inizio della cura.
Titolo III – Rapporti con gli utenti
Capo VII – Obblighi dell’infermiere
Art. 24 – L’infermiere deve condurre con competenza e capacità ogni trattamento finalizzato a ripristinare, migliorare o mantenere la salute del paziente, dedicando a questo scopo tutto il tempo necessario.
Capo VIII – Informazione del paziente
Art. 25 – La persona assistita, o colui che esercita la legale rappresentanza sullo stesso, deve essere debitamente informata su tutti gli aspetti riguardanti la terapia consigliata prima di iniziare le cure. In questo modo egli avrà l’opportunità di accettare o rifiutare la proposta terapeutica.
Capo IX – Declino del mandato
Art. 26 – Quando per ragioni professionali o personali, l’infermiere declina o sospende temporaneamente il mandato precedentemente assunto, deve preoccuparsi di fornire tutte le indicazioni necessarie per il proseguimento della terapia, anche contattando chi fosse a lui subentrato.
Il Collegio/Ordine Professionale deve intervenire nelle persone dei Dirigenti o dei Consiglieri, per concorrere a dirimere le controversie, nonché fornire concreto appoggio all’iscritto che fosse ingiustamente incolpato.
Parimenti, è dovere dell’infermiere subentrante informarsi presso il collega che abbia declinato o sospeso il mandato circa le terapie in precedenza adottate.
Art. 27 – Ove l’infermiere constati di non godere della fiducia da parte del paziente o dei suoi legali rappresentanti può, con adeguato preavviso, rinunciare a proseguire il trattamento. Egli dovrà comunque garantire il proseguimento della terapia fino alla sostituzione da parte di un altro collega.
Titolo IV – Rapporti con i colleghi
Art. 28 – I rapporti tra infermieri devono essere basati sul reciproco rispetto. Ogni contrasto di opinioni deve essere affrontato secondo le regole di civiltà e di correttezza. Ove richiesta, l’Associazione o l’Ordine professionale deve intervenire nelle persone dei Dirigenti o dei Consiglieri, per concorrere a dirimere le controversie, nonché fornire concreto appoggio all’iscritto che fosse ingiustamente incolpato.
Art. 29 – L’infermiere non deve esprimere giudizi o critiche sull’operato di altri colleghi in presenza di utenti o comunque di estranei e al di fuori degli organismi associativi.
Art. 30 – L’infermiere che constati gravi casi di scorrettezza professionale nel comportamento di altri colleghi, deve darne comunicazione all’Associazione o all’Ordine Professionale, la quale interverrà secondo i modi previsti dal Titolo VII.
Titolo V – Rapporto con i terzi
Capo X – Collaborazione professionale
Art. 31 – L’infermiere esercita la propria attività professionale rispettando le altre professioni sanitarie e collaborando con le stesse. l’infermiere non può, in nessun modo, sconfinare nelle altrui professioni né prestare qualsiasi forma di collaborazione con chi eserciti abusivamente la professione.
Art. 32 – Rapporti con l’università e gli studenti dei Corsi di Laurea – L’infermiere quando ne ha l’opportunità, partecipa attivamente alle attività formative dei rispettivi Corsi di Laurea. E’ responsabile degli insegnamenti tecnologici e tecnici nonché degli aspetti storici, sociali, etici e deontologici della professione; contribuisce alla formazione degli studenti anche attraverso un’apposita attività tutoriale, di addestramento pratico ed editoriale; riconoscendo negli studenti il futuro della professione, li accoglie con attenzione e si adopera per la trasmissione delle proprie conoscenze,
Capo Xl – Pubblicità
Art. 33 – All’infermiere è consentita la pubblicità professionale nelle modalità e nei termini stabiliti dalla Legge e dall’Associazione o dall’Ordine Professionale.
Art. 34 – All’infermiere non è consentita la pubblicizzazione di prodotti o altro che leda il decoro professionale.
Capo XII – Esercizio abusivo della professione
Art. 35 – L’infermiere, ove riscontri l’esercizio della professione da parte di figure non abilitate, ha il dovere di denunciare ogni abuso all’Associazione o all’Ordine Professionale.
Titolo VI – Rapporti con il S.S.N. e con enti pubblici e privati
Capo XIII – Osservanza del Codice Deontologico
Art. 36 – Qualora tra l’infermiere che operi in regime di dipendenza o altro regime collaborativo con le strutture del S.S.N. e con Enti Pubblici e Privati, e le medesime strutture, insorgessero contrasti in ordine alla gestione del caso specifico a lui affidato, l’infermiere è tenuto a richiedere l’intervento della Associazione o dell’Ordine Professionale nell’interesse del paziente e della propria sfera di autonomia professionale.
Titolo VII – Sanzioni e procedimenti disciplinari
Art. 37 – l’infermiere che violasse le norme del presente Codice Deontologico è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le modalità previste dal vigente Statuto.
Capo XIV – Osservatorio permanente
La Federazione nazionale dei Collegi è l’Ente pubblico rappresentativo della professione infermieristica; essa costituisce un Osservatorio permanente con il compito di verificare nel tempo l’adeguatezza delle disposizioni del presente Codice deontologico, secondo l’evoluzione culturale, sociale e sanitaria del momento. L’Ente è competente in merito all’elaborazione di proposte d’integrazioni o modifica da sottoporre all’approvazione del Consiglio nazionale.
Capo XV – Norma finale
L’interpretazione delle disposizioni del presente Codice deontologico si ispira ai principi generali relativi all’esegesi delle norme avendo particolare riguardo al criterio di buona fede.
Ringraziamo Fabio Zannini per questa dettagliata bozza di Codice Deontologico augurandoci che chi dovrà prendere la decisione finale per la revisione dell’attuale versione possa trarre spunto e fare tesoro di molti articoli del collega.
Simone Gussoni
Leggenda:
- testo di colore nero = tratto dal C.D. dei Fisioterapisti, sostituendo la parola “fisioterapista” con “infermiere
- testo di colore blu = tratto dal C.D. dei TSRM
- testo di colore rosso = correzioni personali dell’autore
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