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Riportano parametri fittizi in cartella clinica: condannati due infermieri della casa di riposo

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Riportano parametri fittizi in cartella: condannati due infermieri 1
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Anche gli infermieri che esercitano la professione in casa di riposo ricoprono la funzione di pubblico ufficiale. A ribadirlo è la Suprema Corte di Cassazione V sez. Pen. nella sentenza numero 9393/20.

Nonostante questi professionisti intellettuali siano dipendenti di una Casa di Cura privata, non significa che siano lontani da ciò che vale nel “mondo sanitario moderno” pubblico.

Nella recente sentenza depositata il 10 marzo 2020, i giudici mettono ulteriormente in luce due ruoli ancora non chiari a molti, cioè quello dell’infermiere sia come incaricato di Pubblico Servizio che come Pubblico Ufficiale.

Il Tribunale ha condannato due infermieri che scrissero parametri (diuresi e verifiche posturali) non veritieri sulle rispettive schede della cartella integrata definendoli “esecutore” ed “istigatore”.

Il primo poi firmò a nome dell’altro. La difesa propose ricorso in Cassazione lamentando che gli imputati fossero stati considerati investiti di “funzioni pubblicistiche rilevanti”. Secondo il parere dell’avvocato difensore di entrambi, la Corte di Appello non avrebbe dovuto considerarli uguali ad un infermiere che lavora nel pubblico, i cui atti compilati sono atti pubblici, e che le schede di terapia alterate dovevano essere comparate a semplici scritture private, nelle quali si scrive e le si conserva solo a titolo di promemoria.

La Suprema Corte ha specificato invece che “conta il fine pubblico e non il carattere privato della struttura”.

L’attività infermieristica anche quando svolta in un privato persegue finalità pubbliche di rilievo costituzionale, garantendo il diritto alla salute (art. 32 Costituzione) e come evidenzia l’art.1 della L. 251/2000 è inserita in un’attività diretta alla prevenzione, cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Quindi la rilevanza del lavoro svolto in un privato rimane pubblica, in quanto le finalità sono volte alla tutela ed anche per il rapporto diretto e personale dell’infermiere con il malato.

Si conclude e si chiarisce che “nel momento in cui l’infermiere redige la cartella infermieristica esercita anche un’attività amministrativa con poteri certificativi assimilabili a quelli del Pubblico Ufficiale, …poteri che si esplicano attraverso il rilascio di documenti venti efficacia probatoria”.

Dott. Simone Gussoni

Fonte: Pensiero Infermieristico Legale

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