A quasi sette anni dall’approvazione il decreto attuativo delle Legge Gelli (24/2017) sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure è pronto per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il documento, bollinato e firmato dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e dal ministro delle Imprese, Adolfo Urso, stabilisce i requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e gli operatori sanitari, inclusi massimali minimi di garanzia e variazioni dei premi in base ai sinistri.
Gli assicuratori, che si impegnano a tenere indenne la struttura dai rischi derivanti dalla sua attività in merito alla copertura della responsabilità contrattuale (quanto è tenuta a pagare come risarcimento per danni cagionati a terzi e prestatori d’opera dal personale operante a qualunque titolo), avranno due anni per adeguare i contratti ai nuovi requisiti. Le polizze pluriennali aggiudicate nell’ambito di bandi pubblici restano in vigore fino alla scadenza naturale o per massimo due anni dall’entrata in vigore del decreto.
Gli esercenti la professione sanitaria, dal canto loro, potranno essere garantiti anche aderendo a convenzioni o polizze collettive per il tramite delle strutture sanitarie, dei sindacati o delle rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie. A ogni scadenza contrattuale, previo preavviso di almeno 90 giorni, è prevista la variazione in aumento o diminuzione del premio di tariffa in relazione al verificarsi o meno di sinistri, con specifico riferimento alla tipologia e al numero di sinistri chiusi con accoglimento della richiesta.
Di seguito i massimali minimi di garanzia per le strutture sanitarie:
- per le strutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell’ambito di istituti di ricovero e cura, compresi i laboratori di analisi: massimale non inferiore a 1 milione di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro.
- per le strutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, comprese le strutture residenziali e semiresidenziali, nonché le strutture ambulatoriali che eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell’ambito di istituti di ricovero e cura o attività odontoiatrica e per le strutture sociosanitarie: massimale non inferiore a 2 milioni di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro.
- per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a 5 milioni di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro.
Di seguito i massimali minimi di garanzia per gli esercenti le professioni sanitarie:
- per gli esercenti le professioni sanitarie che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a 1 milione di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro.
- per gli esercenti le professioni sanitarie che svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a 2 milioni di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro.
Il massimale minimo di garanzia delle coperture assicurative relative ai contratti assicurativi obbligatori per la responsabilità civile verso i prestatori d’opera è pari a 2 milioni di euro per sinistro e per anno. Tutti questi massimali possono essere rideterminati annualmente con decreto del ministro delle Imprese, di concerto con il ministro della Salute, in relazione all’andamento del Fondo di garanzia per danni derivanti da responsabilità sanitaria.
Per quanto riguarda l’efficacia temporale, la garanzia assicurativa è prestata nella forma “claims made”: opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo. In caso di cessazione dell’attività lavorativa è previsto un periodo di “ultrattività” della copertura di dieci anni per fatti verificatisi nel periodo di efficacia della polizza. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.
Il diritto di recesso dell’assicuratore non può essere fatto valere durante il periodo di vigenza o di ultrattività della polizza, ma solo, prima della scadenza, in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente la professione sanitaria per più di un sinistro, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.
Le strutture dovranno istituire la funzione di valutazione dei sinistri per valutare sul piano medico-legale, clinico e giuridico la pertinenza e la fondatezza delle richieste indirizzate alla struttura stessa. Servirà a fornire il necessario supporto per la determinazione di corrette e congrue poste da inserire in bilancio. Le competenze minime che la struttura dovrà garantire sono: medicina legale; perito (loss adjuster); avvocato o altra figura professionale, con competenze giuridico-legali, dell’ufficio aziendale incaricato della gestione dei sinistri; gestione del rischio (risk management).
Di seguito il testo completo del decreto.
Redazione Nurse Times
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