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Regione Puglia: emanate le indicazioni operative sulle procedure assunzionali

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Puglia: Servizio di trasporto emergenza neonatale (STEN). La Fials denuncia la carenza personale
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Riceviamo e pubblichiamo da fonte autorevole le indicazioni sulle procedure assunzionali dettate dal Direttore del Dipartimento della salute della Regione Puglia

Il “Dipartimento della promozione della salute e del benessere sociale dello sport per tutti” della regione Puglia, attraverso un comunicato firmato dal Dott. Ruscitti e rivolto ai direttori generali delle Asl pugliesi emana delle precise direttive sulle procedure assunzionali di personale all’interno delle strutture sanitarie pubbliche.

Come si legge nella nota la regione intende dare delle indicazioni interpretative comuni al fine di ridurre i contratti a tempo determinato, garantire uniformità metodologica in materia nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, in attesa dell’approvazione definitiva del riordino della rete ospedaliera che consentirà alla rideterminazione delle dotazioni organiche.

Il Direttore specifica come pure sia in fase finale l’intesa sul programma operativo regionale 2016 2018, attualmente all’esame del tavolo di verifica dei ministeri competenti.

“Nell’ambito dei limiti delle risorse finanziarie disponibili le aziende potranno procedere a reclutamento del personale attraverso delle modalità ben definite:

  1. Rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 2 comma 72 della legge 191 del 2009 s.m.i. (Come previsto nella tabella in allegato). Nell’ambito dei suddetti limiti, le aziende potranno procedere ad assunzioni utilizzando esclusivamente le disponibilità finanziarie derivanti dalle cessazioni che intervengono negli anni 2016, 2017 2018 (turn-over) E dalle risorse rese libere a seguito delle cessazioni dei contratti a tempo determinato. È auspicabile che le procedure di reclutamento vengano attivate in tempi ragionevoli per evitare scoperture dei posti. Le suddette procedure concorsuali devono priori prioritariamente soddisfare il fabbisogno derivante dall’applicazione della legge 161 del 2014. A tal fine, si procederà a definire, nell’ambito del tavolo tecnico regione-aziende, per ciascun profilo professionale le unità di personale da mettere a concorso, unico regionale o per singola azienda, e le eventuali riserve del limite complessivo del 50% sia a livello regionale che per ogni singola azienda.
  2. Procedure concorsuali in itinere. Le aziende devono prioritariamente portare a completamento le procedure concorsuali in essere. A conclusioni delle stesse, le aziende, salvo verifica del rispetto del piano del fabbisogno, possono procedere all’emissione nei ruoli Del personale di cui al DPCM del 6/03/2015, nei limiti previsti dalla riserva, atteso che la relativa spesa è già sostenuta dalle aziende.
  3. Utilizzo graduatoria in vigore. Prima di esperire nuovi concorsi, le aziende attingono dalle proprie graduatorie, se esistenti ed in vigore ai sensi di legge per il medesimo profilo della figura professionale richiesta. Lo stesso obbligo sussiste anche nel caso in cui l’Azienda- Ente abbia aderito a concorso regionale esperito da altre aziende a capofila. Le aziende, per rispondere ad esigenze di celerità ed economicità, potranno valutare anche l’opportunità di attingere a graduatorie vigenti presso altre aziende-enti del servizio sanitario regionale.
  4. Procedure concorsuali straordinaria ex articolo 1 comma 543 legge n. 208/2015. Relativamente alla possibilità assunzionali prevista essendo la regione Puglia in attesa dell’esito della valutazione da parte degli organismi ministeriali competenti, del proprio paese piano del fabbisogno del personale, si ritiene che le relative procedure concorsuali debbano essere sospese e / o revocate secondo una opportuna valutazione dell’azienda, al fine di attivare procedure conformi alle indicazioni contenute nella nota. Ad ogni buon conto, i bandi di concorso che non rispettino il principio del contestuale accesso dall’esterno devono essere revocati. Le aziende sanitarie laddove per procedure future intendono avvalersi della suddetta disposizione normativa, dovranno presentare uno specifico provvedimento dal quale si evinca la sussistenza dei presupposti di applicazione della norma quali la necessità di garantire il rispetto della normativa comunitaria sul orario di lavoro, e più in generale, di garantire il rispetto dei LEA privilegiando i settori dell’emergenza urgenza. Per tale procedura speciale, la stessa disposizione normativa, così come prorogata dal decreto legge 244 del 2016 cosiddetto milleproroghe, pone un limite temporale per il suo utilizzo rappresentato dal 31/12/2017 per l’indizione dei bandi ed il 31/12/2018 per il completamento delle procedure concorsuali. Le suddette procedure concorsuali, se avviate, dovranno seguire secondo le seguenti indicazioni:
    1. ambito soggettivo. Le aziende meglio se con concorso unico, potranno bandire procedure concorsuali, esclusivamente per i profili professionali assoggettati a turni che concorrono a garantire la piena funzionalità dell’emergenza-urgenza ed i Lea.
    2. Riserva dei posti. Laddove le aziende ritengano di bandire concorsi, sono esentati dall’obbligo di esperire le procedure di mobilità i posti riservati messi a concorso, salvo rispetto delle procedure di cui all’articolo 34 bis del decreto legislativo numero 165 del 2001. I posti da destinare all’esterno non potranno essere coperti attingendo da graduatorie concorsuali o di mobilità esistenti. I requisiti per la riserva dei posti previsti devono essere maturati nell’ambito dell’azienda che bandisce un concorso anche nel caso in cui l’azienda aderisca al concorso unico regionale.
  5. Concorsi unici regionali. Le aziende valuteranno preliminarmente l’opportunità di procedere a concorsi unici regionali, specialmente per i profili per i quali si prevede una consistente partecipazione da concordare nell’ambito del tavolo tecnico regione aziende sanitarie in tal caso verrà individuata l’azienda capofila che procedere all’espletamento delle procedure concorsuali. In questa ipotesi, i criteri previsti per la riserva di cui al comma 543 dovranno essere maturati dei concorrenti previsti presso una qualsiasi delle aziende aderenti al concorso unico. Il bando di concorso dovrà prevedere che il candidato all’atto di presentazione della domanda indichi l’azienda sanitaria di preferenze.
  6. Ulteriori procedure concorsuali. Le aziende, nel rispetto dei vincoli economici finanziati dei predetti in relazione al proprio piano assunzionale, potranno bandire procedure concorsuali ordinarie per le ulteriori figure professionali non comprensive nell’ambito soggettivo dell’articolo uno comma 543 della l.n. 208/2015″.

Giuseppe Papagni

Allegato

Indicazioni assunzionali regione Puglia

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