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Puglia: nasce il Consiglio Sanitario Regionale. Infermieri presenti

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Istituito con delibera n. 36 del 15/03/2016 il Consiglio Sanitario Regionale, organismo tecnico consultivo della Giunta e del Consiglio regionale con funzioni di supporto nel monitoraggio dei livelli di assistenza e verifica della qualità dei servizi

L’istituzione di tale organismo nasce dalla volontà della Regione di coinvolgere tutte quelle figure professionali e tecniche del servizio sanitario regionale, ma anche i cittadini in qualità di fruitori del servizio, quali interlocutori qualificati, nelle procedure decisionali al fine di contribuire ad assicurare scelte responsabili e consapevoli di promozione e tutela della salute.

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Regione Puglia

Emiliano esprime la sua soddisfazione per la decisione: “la democrazia e l’ascolto strutturato delle professioni e dei cittadini fa irruzione nel mondo chiuso e asfittico delle decisioni che riguardano la salute delle persone. Abbiamo realizzato un altro punto del nostro programma di governo, accogliendo l’anelito del mondo della sanità pugliese di parlare finalmente in un luogo trasparente, garantito per tutti, non clientelare, delle grandi decisioni che andranno prese per fare della sanità pugliese la migliore di Italia.

Il Consiglio sanitario regionale infatti renderà inutili i pellegrinaggi negli uffici delle Asl o della Regione Puglia, perché tutto potrà essere spiegato in riunioni pubbliche, verbalizzate, nelle quali coloro che hanno competenze ed esperienze potranno dare i loro consigli con la certezza di essere ascoltati e di avere delle risposte.

Ringrazio tutti i consiglieri regionali, di tutti gli schieramenti per avere sotto il coordinamento del presidente della Commissione Sanità Pino Romano predisposto un provvedimento legislativo pregevole e innovativo in un lungo lavoro istruttorio che oggi si è concluso con un voto unanime che costituisce un grande risultato per tutti i pugliesi”.

Ma vediamo da vicino come sarà composto e quale ruolo assegnato agli infermieri, che come risaputo rappresentano la parte preponderante del sistema sanitario regionale per numero di addetti. 

Al CSR viene riconosciuto il compito di:

  1. Fornire parere obbligatorio sulle deliberazioni di Giunta e sui progetti di legge del Consiglio in materia di tutela della salute, contribuendo all’innovazione ed allo sviluppo della qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari;
  2. Svolgere attività di valutazione delle qualità dei percorsi formativi relativi alle figure professionali che intervengono nelle attività sanitarie e socio-sanitarie;
  3. Elaborare linee-guida e pareri sugli aspetti di carattere strettamente tecnico-scientifico sulle attività sanitarie;
  4. Fungere da Osservatorio sulle attività di ricerca medico-scientifica condotte nella Regione Puglia.

Sono Organi del Consiglio Sanitario Regionale:

  1. il Presidente;
  2. i Vice Presidenti;
  3. l’Ufficio di Presidenza;
  4. l’Assemblea

Il Consiglio Sanitario Regionale è presieduto dall’Assessore regionale competente o suo delegato, a cui competono le seguenti funzioni:

  1. convocare e presiedere l’Assemblea del CSR;
  2. presiedere l’Ufficio di Presidenza;
  3. proporre all’Ufficio di Presidenza il programma di attività e l’ordine del giorno dei lavori;
  4. sovrintendere all’attuazione dei programmi di attività del CSR;
  5. presentare annualmente al Consiglio Pegionale e alla Giunta regionale la relazione sull’attività del CSR;
  6. proporre al CSR il regolamento interno.

Il Vice Presidente vicario del Consiglio regionale Sanitario è il Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri (OMCeO) designato dal Coordinamento regionale dei Presidenti provinciali di OMCeO appositamente convocato dal Presidente dell’Ordine del capoluogo di Regione.

Il Vice Presidente vicario appositamente delegato dal Presidente, oltre a svolgere le funzioni di cui al precedente art. 4, può:

  1. sostituire il Presidente nelle sue funzioni, purchè delegati dallo stesso Presidente.
  2. coordinare, su delega del Presidente, l’attività istruttoria di atti e provvedimenti in ragione dell’area professionale interessata.

 L’Ufficio di Presidenza è composto: 

  1. dal Presidente del CSR
  2. dal Vice Presidente vicario;
  3. da quattro componenti in rappresentanza degli Ordine dei Farmacisti, Veterinari, Psicologi e Collegio degli Infermieri Professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d’Infanzia (IPASVI) designati dai rispettivi coordinamenti regionali, appositamente convocati dai Presidenti di Ordini e Collegi della città capoluogo di Regione;
  4. dai Presidi di Facoltà di Medicina e Chirurgia delle università della Regione

L’ufficio di Presidenza ha il compito di: 

  1. proporre all’Assemblea il programma di attività annuale e pluriennale del CSR;
  2. determinare l’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea;
  3. costituire i gruppi di lavoro e proporre all’Assemblea le commissioni permanenti o speciali e i relativi membri;
  4. designare gli esperti regionali o extraregionali chiamati a collaborare con le commissioni di cui alla lettera c), assegnando alle medesime l’esame dei provvedimenti;
  5. decidere in ordine ai pareri da sottoporre all’esame dell’assemblea.

L’assemblea del Consiglio sanitario regionale è composta: 

  1. dall’Ufficio di Presidenza;
  2. dai Presidenti degli OMCeO di Puglia
  3. da otto medici, di cui 4 operanti nella medicina territoriale (2 di medicina generale, 1 di pediatria di libera scelta, 1 della medicina preventiva) e 4 di medicina ospedaliera (3 di strutture pubbliche e 1 di strutture private). Tali medici vengono designati dal Coordinamento regionale dei Presidenti di OMCeO, appositamente convocato dal Presidente dell’Ordine del capoluogo di Regione.
  4. da otto operatori sanitari di Professioni non presenti nell’Ufficio di Presidenza: biologi, chimici, ostetriche, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio bio-medico, tecnici della prevenzione, fisioterapisti, dietisti. Tali membri vengono designati dai rispettivi Coordinamenti regionali dei Presidenti di Ordini o Collegi o Organizzazioni Professionali appositamente convocati dal Presidente dell’Ordine o Collegio o Organizzazione Professionale del capoluogo di Regione.
  5. dai Direttori sanitari delle ASL e delle Aziende Universitarie della Regione;
  6. da due Direttori Sanitari designati dalle Associazioni rappresentative degli Istituti privati
  7. Il Direttore Generale dell’ARPA Puglia;
  8. Il Direttore Generale dell’ARES,
  9. I Direttori generali dell’Assessorato alla Sanità e alle Politiche Sociali

L’Assemblea viene insediata dal presidente del Consiglio regionale anche in assenza di qualche designazione, purchè siano stati designati  almeno i due terzi del numero totale dei componenti.

Il Consiglio Sanitario Regionale ed i suoi Organi durano tre anni.

Il primo insediamento avviene entro 90 giorni dall’approvazione della presente Legge regionale.

Gli oneri finanziari del funzionamento del CSR e dei suoi Organi (Rimborso spese, diaria, altro) sono a carico dei rispettivi Ordini e Collegi professionali o delle strutture sanitarie di provenienza e da cui sono stati designati.

L’assemblea del CSR svolge le seguenti funzioni: 

  1. adozione, entro sessanta giorni dall’insediamento, del regolamento interno su proposta del presidente
  2. pareri sui provvedimenti regionali di contenuto tecnico sanitario richiesti dalla Giunta o dal Consiglio Regionale e trasmessi dall’Ufficio di Presidenza ;
  3. parere obbligatorio, ma non vincolante, sugli atti aventi carattere programmatorio o dispositivo generale e sugli atti finali di tutti gli organismi tecnico sanitari di nomina regionale;
  4. adozione del programma annuale di attività;
  5. supporto al monitoraggio dei livelli di assistenza, alla verifica della qualità del servizio, all’attuazione del sistema dell’accreditamento ed alla elaborazione dei progetti innovativi sperimentali;
  6. collaborazione alla stesura della relazione e piano sanitario regionale;
  7. promozione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, di iniziative formative e culturali, nonché di studi e ricerche;
  8. promozione della elaborazione ed espressione di parere obbligatorio sulle linee guida e sui percorsi assistenziali nonché sui protocolli diagnostico e terapeutico riabilitativi, in collaborazione con le società scientifiche;
  9. designazione dei membri di propria competenza negli organismi tecnico sanitari regionali;
  10. espressione di eventuali pareri su provvedimenti aventi carattere sanitario a richiesta delle Aziende Sanitarie e delle Conferenze dei Sindaci;
  11. nomina delle commissioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Giuseppe Papagni

Allegato:

Legge regionale “Consiglio sanitario regionale”

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