Il titolo di “Dottore” è conferito dalle autorità accademiche in nome della legge e ha valore legale. La legge persegue chi se ne fregia senza averne diritto (art. 498 c.p., depenalizzato).
Il Regolamento studenti (regio decreto 4 giugno 1938, n.1269) prevedeva all’articolo 48 che “a coloro che hanno conseguito una laurea, e ad essi soltanto, compete la qualifica accademica di dottore”.
Vi sono particolari casi nei quali si parla, non solo di equipollenza, ma di vera e propria equiparazione (atto, effetto dell’uguagliare, pareggiare) con connessa estensione della qualifica di dottore ai diplomati sulla base delle seguenti normative:
- Legge 21 dicembre 1999, n. 508 art. 4/3+3bis;
- D.Lgs. 42/2004 modificato dal D.Lgs. 156/2006,«il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale»;
- DPR 8 luglio 2005, n. 212 art. 3,4,5,6;
- Legge 30 dicembre 2010, n. 240 art 17 riguardo ai possessori di Diploma Universitario DU (prima non era laurea) e dei diplomi di durata triennale delle scuole dirette a fini speciali;
- legge di stabilità 2013 (art. 1, cc. 102-107).
L’articolo 498 del Codice penale (Usurpazione di titoli o di onori), punisce l’esercizio abusivo delle professioni e l’usurpazione del titolo di Dottore:
“Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l’abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.
Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.”
Considerato il mancato riconoscimento del titolo accademico a tutto il personale sanitario del comparto, si chiede alle Asl del SSN, ai sindacati e agli ordini professionali, di riconoscere o di far riconoscere tale titolo accademico a tutti i professionisti sanitari del comparto laureati o con titolo equipollente, inquadrati nella categoria D, a partire dagli infermieri, riportando tale titolo in calce ad ogni comunicazione ufficiale e personale e anteponendo lo stesso titolo davanti al nome e cognome del professionista a partire dalla comunicazione mensile della busta paga, come avviene per il resto del personale sanitario laureato, onde evitare discriminazioni di ogni sorta.
Dott. Alfio Stiro, Infermiere
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