La Asl di Taranto in un parere inviato alle OO.SS che chiedevano chiarimenti sulla rimborsabilità della tassa Opi per gli infermieri, ignora le varie leggi che invece impongono l’obbligatorietà di iscrizione agli ordini professionali
Uno scivolone giuridico da parte del Direttore Struttura Complessa Area Gestione Personale Generale della Asl di Taranto, avv. Loredana Carulli a cui segue la risposta del presidente Opi di Taranto, dott. Pierpaolo Volpe.
Per la dirigente della Asl:
“Non esiste, poi, una sanzione diretta che punisca gli infermieri subordinati non iscritti all’albo ordinario, diversamente, l’iscrizione degli avvocati pubblici all’Albo Speciale è obbligatoria ex contractus, pena il mancato esercizio a favore dell’Ente.”
La risposta del dott. Volpe:
“È stato sottoposto all’attenzione dell’Ordine delle Professioni infermieristiche della Provincia di Taranto, il parere redatto dal Direttore della S.C. Area Gestione del Personale e dalla Dirigente Responsabile Relazioni sindacale della ASL Taranto sul rimborso relativo alla tassa d’iscrizione all’Ordine Professionale.
Ad aver attirato l’attenzione degli iscritti al nostro Ordine Professionale è la seguente frase:
“Non esiste, poi, una sanzione diretta che punisca gli infermieri subordinati non iscritti all’albo ordinario, diversamente, l’iscrizione degli avvocati pubblici all’Albo Speciale è obbligatoria ex contractus, pena il mancato esercizio a favore dell’Ente.”
Tale affermazione, per come formulata, sembrerebbe autorizzare la non iscrizione all’Ordine Professionale per l’esercizio della Professione Infermieristica e addirittura incentivare eventuali cancellazioni per l’assenza di una sanzione diretta che punisca gli infermieri subordinati non iscritti all’albo ordinario.
La predetta frase necessita, pertanto, di immediata rettifica e/o di chiarimenti per quanto di seguito rappresentato. Preliminarmente appare opportuno inquadrare la questione di cui si discorre nel giusto alveo normativo. Ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 43/2006 “l’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Ai sensi dell’art. 5 comma 2 della legge 3/2018 “per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo”.
Ai sensi dell’art. 348 c.p. “chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000”.
L’iscrizione albo professionale rappresenta ope legis la conditio sine qua non per l’esercizio della Professione infermieristica pena la violazione dell’art. 348 del c.p. rubricato “esercizio abusivo di una professione”.
La mancata iscrizione all’albo professionale è causa di esclusione dai concorsi pubblici se non perfezionata nei termini previsti dalla lex specialis del bando e di mancato perfezionamento del rapporto di lavoro per il venir meno dei requisiti per l’esercizio professionale.
La cancellazione dall’albo professionale per una delle motivazioni previste dalla legge 3/2018, rappresenta una motivazione che giustifica la rescissione del rapporto di lavoro (licenziamento per g.m.o.), per sopravvenuta impossibilità del prestatore d’opera a rendere la sua attività lavorativa, fermo restando l’eventuale obbligo di repechage che ricade in capo al datore di lavoro.
Esiste, pertanto, nel nostro ordinamento una sanzione diretta che punisca gli infermieri subordinati non iscritti all’albo ordinario. Tali precisazioni sono doverose per evitare l’instaurarsi di convincimenti, “autorizzati” da atti di una pubblica amministrazione, che possano portare gli Infermieri a non iscriversi all’albo professionale, con tutte le conseguenze penali e civili previste dal nostro ordinamento”.
Redazione Nurse Times
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