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Opi Brindisi: richiesta revoca regolamento sull’obbligo di vaccinazione antinfluenzale degli Operatori Sanitari

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Opi Brindisi: richiesta revoca regolamento sull'obbligo di vaccinazione antinfluenzale degli Operatori Sanitari
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L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brindisi chiede alle Autorità Amministrative pugliesi l’immediata revoca del Regolamento della Regione Puglia n.10 del 25 giugno 2020 nella parte in cui, stabilendo un obbligo generale di vaccinazione antinfluenzale per tutti gli operatori sanitari a pena di sanzioni amministrative e disciplinari, viola il  contenuto degli articoli artt.3, 32, e 117 comma 2° lett. q e comma 3° della Costituzione. 

Con note emesse a partire dal mese di agosto 2020 il Dipartimento  Promozione della Salute della Regione Puglia e i Dipartimenti di Prevenzione di diverse ASL  pugliesi hanno diffuso istruzioni operative per l’attuazione della Campagna di Vaccinazione  Antinfluenzale per la stagione 2020/2021. 

In particolare la nota n.A00/005/0003363 del 24.08.2020 del Dipartimento  Regionale di Promozione della Salute, facendo riferimento all’“obbligo di vaccinazione per tutti gli  operatori sanitari impegnati nei servizi erogati nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale”  introdotto dalla Legge Regionale n.27 del 19.06.2018, dispone che esso venga attuato secondo le  modalità operative definite con Regolamento Regionale n.10 del 25 giugno 2020 il cui art.7  stabilisce che la vaccinazione antinfluenzale debba essere effettuata annualmente da tutti gli  operatori sanitari, a pena di ripercussioni sulla idoneità di questi ultimi allo svolgimento della  mansione e della specifica attività (par.3.2 della nota citata), delegando i Medici Competenti ad  “assicurare la tempestiva vaccinazione in favore di tutti gli operatori impegnati, secondo i diversi  profili professionali, nelle attività professionali e di contatto con il pubblico nell’ambito delle  strutture pubbliche e private sanitarie, socio sanitarie, sociali e socio assistenziali insistenti nella  Regione Puglia” (ibid. par.10). 

In modo ancora più esplicito un’ulteriore nota diramata dal Dipartimento di  Promozione della Salute della Regione Puglia avente ad oggetto “Prevenzione e controllo dell’influenza – Campagna di vaccinazione antinfluenzale nella Regione Puglia per la stagione  2020-2021- AVVIO- richiede alle Direzioni Sanitarie delle Aziende, Enti, Istituti e delle Strutture  private accreditate, ai Medici Competenti e alle strutture deputate alla Prevenzione e Protezione  della sicurezza del lavoro di cooperare nell’organizzazione delle attività di somministrazione per  garantire il raggiungimento degli obiettivi di copertura vaccinale degli operatori sanitari secondo  quanto previsto dalla legge regionale n.27/2018: “Si ricorda che il Regolamento Regionale  n.10/2020 all’art.7 prevede che in caso di <<rifiuto della vaccinazione da parte del lavoratore  comporta a carico del medico competente la necessità di disporre prescrizioni specifiche tese alla  minimizzazione del rischio infettivo>>.

Si richiama quanto previsto dall’art.3 comma 2 della Legge  Regionale n.27/2018 che prevede a carico del Direttore della Struttura Sanitaria l’accertamento  dell’omessa presentazione di apposita certificazione attestante l’adempimento agli obblighi  vaccinali e/o dell’eventuale indagine sierologica attestante lo stato di immunità dell’operatore  sanitario con obbligo di informare tempestivamente la Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria  Locale di appartenenza per le opportune verifiche e l’assunzione dei provvedimenti previsti dalla  presente legge e da ogni normativa nazionale e contrattuale vigente” 

Si osserva che entrambe le note citate non riportano il contenuto del  successivo art.10 del Regolamento Regionale n.10/2020 il quale dispone che: “in caso di rifiuto  immotivato del lavoratore alle vaccinazioni di cui ai precedenti articoli 4,5,6,7 e 8 del presente  regolamento, il medico competente, contestualmente alla trasmissione del giudizio di idoneità,  informa le direzioni generale e sanitaria dell’azienda di appartenenza, ai fini dell’aggiornamento  del fascicolo personale dell’O.S. e dell’irrogazione della sanzione, secondo quanto previsto  dall’art.5 della L.R. 27/2018”. 

Richiamando tale disposizione regolamentare i Direttori Sanitari e Dirigenti  dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL pugliesi hanno perentoriamente invitato tutti gli  operatori sanitari a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale facendo esplicito riferimento alle  sanzioni previste a loro carico in caso di inottemperanza. 

Si deve a questo punto evidenziare che il Regolamento Regionale n.10/2020  detta le norme esecutive della L.R. 27/2018 non considera che tale legge è stata dichiarata  incostituzionale proprio nella parte in cui istituiva per gli operatori sanitari attivi sul territorio  pugliese un obbligo generalizzato di eseguire vaccinazioni non previsto da una legge statale. 

Infatti con sentenza n.137/2019 la Corte Costituzionale, richiamando il  contenuto delle proprie sentenze n. 5/2018 e 169/2017, ha accolto il ricorso presentato dalla  Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso il testo della Legge Regionale 27/2018dichiarando  l’illegittimità dell’art.1comma 2° il quale prevede che le Direzioni Sanitarie territoriali e ospedaliere  possano prescrivere per gli operatori vaccinazioni normalmente non raccomandate, invadendo un  ambito inerente ai principi fondamentali concernenti il diritto alla salute e attinente alla riserva di  legge statale in materia di trattamenti sanitari a sua volta connessa al principio di eguaglianza. 

La Corte ha sanzionato con pronuncia di incostituzionalità il contenuto del 2°  comma dell’art.1 il quale conferendo “alle Direzioni Sanitarie un potere molto ampio e indefinito, consentendo loro di rendere obbligatorie anche vaccinazioni nemmeno menzionate a livello  statale,senza nemmeno operare alcun rinvio al PNPV (…)“invade un ambito riservato al  legislatore statale sia in quanto inerente ai principi fondamentali concernenti il diritto alla salute,  come disposto dall’art.117 terzo comma Cost., sia perché attinente alla riserva di legge statale in  materia di trattamenti sanitari di cui all’art.32 Cost., riserva che, a sua volta è connessa al  principio di eguaglianza previsto dall’art.3 Cost.” 

Il Giudice delle leggi ha precisato altresì che non vale “a delimitare tale  potere la previsione che le Direzioni Sanitarie possono attivarsi solo “in particolari condizioni  epidemiologiche o ambientali”, giacchè in tal modo verrebbe configurato un potere di emissione di  ordinanze contingibili e urgenti che nell’ordinario schema ordinamentale appartengono alla  competenza di altra autorità indicata dall’art.50 comma 5 D.lvo 18/08/2000 n.267”( Testo Unico  delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali)ed ha altresì specificato che: “la condotta sanzionata  dall’art.5 della L.R. non può che coincidere con l’accesso da parte degli operatori sanitari che non  si siano attenuti alle indicazione del PNPV, ai reparti individuati con deliberazione della Giunta,  mentre deve escludersi che possa essere sanzionato l’eventuale rifiuto opposto dai medesimi  operatori sanitari di sottoporsi ai trattamenti vaccinali raccomandati dal PNPV per i soggetti a  rischio per esposizione professionale” 

Sulla base di tale pronuncia di illegittimità deve concludersi che la Legge  Regionale n.27/2018, nella parte superstite, consente alla Regione Puglia di individuare i reparti  dove consentire l’accesso ai soli operatori vaccinati secondo le indicazioni del PNPV e di prevedere  sanzioni amministrative per i trasgressori, ma giammai quella di rendere obbligatoria per i  professionisti sanitari forme di vaccinazione non previste come obbligatorie dalla legge statale a  pena di sanzioni amministrative e provvedimenti disciplinari. 

L’imposizione di un obbligo generale di vaccinazione antinfluenzale a tutti  gli operatori sanitari operanti nel territorio della Regione Puglia avendo pertanto la sua unica fonte  in una norma regolamentare contraria ai principi costituzionali, deve essere doverosamente rimossa  dalla normativa regionale unitamente a tutti gli atti ad essa consequenziali. 

Per quanto sopra si chiede l’immediata revoca del Regolamento della  Regione Puglia n.10 del 25.06.2020 nella parte in cui prevede 1) l’obbligo generale di vaccinazione  antinfluenzale per tutti gli operatori sanitari; 2) l’irrogazione di sanzioni nei confronti del lavoratore  che non intenda, per qualsivoglia motivo, sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale 3) l’immediata  revoca delle istruzioni operative inviate ai Direttori Sanitari e Medici Competenti diretta alla  vaccinazione obbligatoria di tutti gli Operatori Sanitari e all’applicazione di sanzioni nei confronti  di coloro che non intendano sottoporsi a vaccinazione antinfluenzale.

Il Presidente OPI Brindisi, Antonio Scarpa

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