L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brindisi chiede alle Autorità Amministrative pugliesi l’immediata revoca del Regolamento della Regione Puglia n.10 del 25 giugno 2020 nella parte in cui, stabilendo un obbligo generale di vaccinazione antinfluenzale per tutti gli operatori sanitari a pena di sanzioni amministrative e disciplinari, viola il contenuto degli articoli artt.3, 32, e 117 comma 2° lett. q e comma 3° della Costituzione.
Con note emesse a partire dal mese di agosto 2020 il Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia e i Dipartimenti di Prevenzione di diverse ASL pugliesi hanno diffuso istruzioni operative per l’attuazione della Campagna di Vaccinazione Antinfluenzale per la stagione 2020/2021.
In particolare la nota n.A00/005/0003363 del 24.08.2020 del Dipartimento Regionale di Promozione della Salute, facendo riferimento all’“obbligo di vaccinazione per tutti gli operatori sanitari impegnati nei servizi erogati nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale” introdotto dalla Legge Regionale n.27 del 19.06.2018, dispone che esso venga attuato secondo le modalità operative definite con Regolamento Regionale n.10 del 25 giugno 2020 il cui art.7 stabilisce che la vaccinazione antinfluenzale debba essere effettuata annualmente da tutti gli operatori sanitari, a pena di ripercussioni sulla idoneità di questi ultimi allo svolgimento della mansione e della specifica attività (par.3.2 della nota citata), delegando i Medici Competenti ad “assicurare la tempestiva vaccinazione in favore di tutti gli operatori impegnati, secondo i diversi profili professionali, nelle attività professionali e di contatto con il pubblico nell’ambito delle strutture pubbliche e private sanitarie, socio sanitarie, sociali e socio assistenziali insistenti nella Regione Puglia” (ibid. par.10).
In modo ancora più esplicito un’ulteriore nota diramata dal Dipartimento di Promozione della Salute della Regione Puglia avente ad oggetto “Prevenzione e controllo dell’influenza – Campagna di vaccinazione antinfluenzale nella Regione Puglia per la stagione 2020-2021- AVVIO- richiede alle Direzioni Sanitarie delle Aziende, Enti, Istituti e delle Strutture private accreditate, ai Medici Competenti e alle strutture deputate alla Prevenzione e Protezione della sicurezza del lavoro di cooperare nell’organizzazione delle attività di somministrazione per garantire il raggiungimento degli obiettivi di copertura vaccinale degli operatori sanitari secondo quanto previsto dalla legge regionale n.27/2018: “Si ricorda che il Regolamento Regionale n.10/2020 all’art.7 prevede che in caso di <<rifiuto della vaccinazione da parte del lavoratore comporta a carico del medico competente la necessità di disporre prescrizioni specifiche tese alla minimizzazione del rischio infettivo>>.
Si richiama quanto previsto dall’art.3 comma 2 della Legge Regionale n.27/2018 che prevede a carico del Direttore della Struttura Sanitaria l’accertamento dell’omessa presentazione di apposita certificazione attestante l’adempimento agli obblighi vaccinali e/o dell’eventuale indagine sierologica attestante lo stato di immunità dell’operatore sanitario con obbligo di informare tempestivamente la Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza per le opportune verifiche e l’assunzione dei provvedimenti previsti dalla presente legge e da ogni normativa nazionale e contrattuale vigente”
Si osserva che entrambe le note citate non riportano il contenuto del successivo art.10 del Regolamento Regionale n.10/2020 il quale dispone che: “in caso di rifiuto immotivato del lavoratore alle vaccinazioni di cui ai precedenti articoli 4,5,6,7 e 8 del presente regolamento, il medico competente, contestualmente alla trasmissione del giudizio di idoneità, informa le direzioni generale e sanitaria dell’azienda di appartenenza, ai fini dell’aggiornamento del fascicolo personale dell’O.S. e dell’irrogazione della sanzione, secondo quanto previsto dall’art.5 della L.R. 27/2018”.
Richiamando tale disposizione regolamentare i Direttori Sanitari e Dirigenti dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL pugliesi hanno perentoriamente invitato tutti gli operatori sanitari a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale facendo esplicito riferimento alle sanzioni previste a loro carico in caso di inottemperanza.
Si deve a questo punto evidenziare che il Regolamento Regionale n.10/2020 detta le norme esecutive della L.R. 27/2018 non considera che tale legge è stata dichiarata incostituzionale proprio nella parte in cui istituiva per gli operatori sanitari attivi sul territorio pugliese un obbligo generalizzato di eseguire vaccinazioni non previsto da una legge statale.
Infatti con sentenza n.137/2019 la Corte Costituzionale, richiamando il contenuto delle proprie sentenze n. 5/2018 e 169/2017, ha accolto il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso il testo della Legge Regionale 27/2018dichiarando l’illegittimità dell’art.1comma 2° il quale prevede che le Direzioni Sanitarie territoriali e ospedaliere possano prescrivere per gli operatori vaccinazioni normalmente non raccomandate, invadendo un ambito inerente ai principi fondamentali concernenti il diritto alla salute e attinente alla riserva di legge statale in materia di trattamenti sanitari a sua volta connessa al principio di eguaglianza.
La Corte ha sanzionato con pronuncia di incostituzionalità il contenuto del 2° comma dell’art.1 il quale conferendo “alle Direzioni Sanitarie un potere molto ampio e indefinito, consentendo loro di rendere obbligatorie anche vaccinazioni nemmeno menzionate a livello statale,senza nemmeno operare alcun rinvio al PNPV (…)“invade un ambito riservato al legislatore statale sia in quanto inerente ai principi fondamentali concernenti il diritto alla salute, come disposto dall’art.117 terzo comma Cost., sia perché attinente alla riserva di legge statale in materia di trattamenti sanitari di cui all’art.32 Cost., riserva che, a sua volta è connessa al principio di eguaglianza previsto dall’art.3 Cost.”
Il Giudice delle leggi ha precisato altresì che non vale “a delimitare tale potere la previsione che le Direzioni Sanitarie possono attivarsi solo “in particolari condizioni epidemiologiche o ambientali”, giacchè in tal modo verrebbe configurato un potere di emissione di ordinanze contingibili e urgenti che nell’ordinario schema ordinamentale appartengono alla competenza di altra autorità indicata dall’art.50 comma 5 D.lvo 18/08/2000 n.267”( Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali)ed ha altresì specificato che: “la condotta sanzionata dall’art.5 della L.R. non può che coincidere con l’accesso da parte degli operatori sanitari che non si siano attenuti alle indicazione del PNPV, ai reparti individuati con deliberazione della Giunta, mentre deve escludersi che possa essere sanzionato l’eventuale rifiuto opposto dai medesimi operatori sanitari di sottoporsi ai trattamenti vaccinali raccomandati dal PNPV per i soggetti a rischio per esposizione professionale”
Sulla base di tale pronuncia di illegittimità deve concludersi che la Legge Regionale n.27/2018, nella parte superstite, consente alla Regione Puglia di individuare i reparti dove consentire l’accesso ai soli operatori vaccinati secondo le indicazioni del PNPV e di prevedere sanzioni amministrative per i trasgressori, ma giammai quella di rendere obbligatoria per i professionisti sanitari forme di vaccinazione non previste come obbligatorie dalla legge statale a pena di sanzioni amministrative e provvedimenti disciplinari.
L’imposizione di un obbligo generale di vaccinazione antinfluenzale a tutti gli operatori sanitari operanti nel territorio della Regione Puglia avendo pertanto la sua unica fonte in una norma regolamentare contraria ai principi costituzionali, deve essere doverosamente rimossa dalla normativa regionale unitamente a tutti gli atti ad essa consequenziali.
Per quanto sopra si chiede l’immediata revoca del Regolamento della Regione Puglia n.10 del 25.06.2020 nella parte in cui prevede 1) l’obbligo generale di vaccinazione antinfluenzale per tutti gli operatori sanitari; 2) l’irrogazione di sanzioni nei confronti del lavoratore che non intenda, per qualsivoglia motivo, sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale 3) l’immediata revoca delle istruzioni operative inviate ai Direttori Sanitari e Medici Competenti diretta alla vaccinazione obbligatoria di tutti gli Operatori Sanitari e all’applicazione di sanzioni nei confronti di coloro che non intendano sottoporsi a vaccinazione antinfluenzale.
Il Presidente OPI Brindisi, Antonio Scarpa
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