Spetta al datore di lavoro – non all’Ordine – verificare che il dipendente sia iscritto all’albo professionale.
Le aziende sanitarie non possono trasmettere i dati di tutto il loro personale infermieristico agli Ordini professionali di riferimento che intendano effettuare controlli sulle iscrizioni. La raccomandazione arriva dal Garante per la privacy, un cui provvedimento ha stabilito che l’Opi, nello svolgimento degli specifici compiti istituzionali di vigilanza e disciplinari, può sì trattare i dati di chi abbia richiesto l’iscrizione all’albo, ma spetta al datore di lavoro accertare, all’atto dell’assunzione e nel corso del rapporto lavorativo, che un infermiere abbia i requisiti necessari per prestare servizio e che sia iscritto all’apposito albo professionale (informazione, per altro, reperibile online).
Più precisamente, il Garante ha precisato che l’attuale quadro normativo non attribuisce agli Ordini, pur dotati di specifici poteri disciplinari e di vigilanza, competenze per generalizzate attività di ricerca e raccolta di informazioni personali riferite al personale infermieristico. L’Autorità ha quindi dichiarato che non sussistono i presupposti di liceità per la comunicazione generalizzata dei nominativi e della residenza degli infermieri impiegati nelle aziende sanitarie agli Ordini territorialmente competenti. Tenendo conto del numero di quesiti pervenuti sul tema, ha inoltre trasmesso la decisione alla Federazione nazionale delle professioni infermieristiche, così da darne ampia diffusione tra gli Ordini provinciali e le altre istituzioni coinvolte.
Redazione Nurse Times
Fonte: AdnKronos
Lascia un commento