È stato uno degli ospedali di riferimento per l’emergenza Covid-19, è uno delle eccellenze nazionali per le malattie infettive.
Ma quando entriamo nelle pratiche assistenziale del “Luigi Sacco” di Milano, scopriamo una “Jobs istructions Infermiere Base” che lascia perplessi.
Ci segnalano questo piano di lavoro redatto dal coordinatore in cui si legge: “L’intera equipe dovrà concordare la modalità organizzativa concordando la formazione di coppie che si dedichino al rifacimento letti dei degenti sia essi liberi o occupati che necessitano di aiuto in modo parziale o di una totale sostituzione nelle attività di base, conciliando la necessità della rilevazione dei parametri vitali per ognuno di essi”.
In pratica l’infermiere e l‘OSS fanno coppia nel rifacimento dei letti senza alcuna distinzione dei ruoli!
Una disposizione inspiegabile che impegna gli infermieri in prestazioni che potrebbero benissimo essere svolte dagli operatori socio sanitari.
Un depauperamento di risorse che mettono in luce una gestione discutibile dell’organizzazione lavorativa all’interno dell’U.O. della struttura sanitaria milanese.
L’assistenza di base, scippata alle figure di supporto, è “infilata” di forza nel piano di lavoro degli infermieri.
Risulta chiaro come in questa Azienda non vi sia sufficiente personale di supporto costringendo, quotidianamente, l’infermiere a svolgere mansioni assistenziali improprie; nonostante sia ormai chiaro e incontrovertibile che l’Infermiere si caratterizza come profilo intellettuale e culturale prevalente rispetto a quello manuale (art. 2229-2238 del Codice Civile).
Esso ha discrezionalità, autonomia ed insostituibilità nell’esecuzione delle prestazioni assistenziali infermieristiche alla stessa stregua, pur se con competenze e campo di azione diverso, rispetto a quelle di altre professioni sanitarie storicamente riconosciute.
Ove ve ne fosse la necessità, è necessario chiarire l’ambito normativo all’interno del quale agisce l’Infermiere:
- Il D.M. 739/94: “Individuazione figura e relativo Profilo professionale dell’Infermiere”. Il nuovo profilo professionale traghetta la figura infermieristica da mero esecutore a professionista intellettuale, competente, autonomo e responsabile.
- Il comma 3 del DM 739/94 recita: “per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera di personale di supporto”. Quanto affermato evidenzia il passaggio da arte ausiliaria a professione, poiché ora è l’infermiere a potersi avvalere dell’opera di personale di supporto. “Ove necessario” non significa che se manca l’Oss, l’Infermiere sopperisce alla sua assenza, si intende “qualora l’Infermiere lo ritenga necessario”. E’ indispensabile che il personale di supporto sia sempre presente affinché l’Infermiere, Responsabile dell’assistenza infermieristica, pianifichi e gestisca gli interventi assistenziali. Il citato D.M. attribuisce la responsabilità di soddisfare i bisogni primari del paziente attraverso le figure di supporto e non direttamente!
- Le mansioni di igiene domestico-alberghiere non sono mai state attribuite all’Infermiere, neanche ai tempi del mansionario! Nel DPR 225/74 tali mansioni erano affidate all’Infermiere Generico: Titolo V, art.6, (comma a): “assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell’ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria”;
- Con l’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22.02.2001 si ha la nascita di un nuovo profilo di “figura di supporto” cosiddetto Operatore Socio-Sanitario che svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario. Le attività dell’OSS sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita comprendendo in particolare (comma a): “Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero (assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale);
Alla luce di quanto ampiamente esposto, ribadiamo che le mansioni inferiori sono vietate e non ammesse neppure di fatto.
Demansionare l’Infermiere significa cagionare un danno alla professionalità, immediatamente risarcibile ex art. 1226 (artt.1218 e 2043 C.C.).
A supporto di quanto detto finora esistono numerose sentenze che riprendono precisamente le condizioni demansionanti che inchiodano alle proprie responsabilità gli autori del piano di lavoro.
La nostra redazione rimane a disposizione dei dirigenti dell’ospedale Sacco per ulteriori dettagli.
Invitiamo tutti gli infermieri italiani a denunciare al proprio ordine professionale ogni tipo di disposizione che li pone in una situazione di demansionamento.
Redazione NurseTimes
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