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Ccnl Sanità 2025-2027: pronta disponibilità per infermieri, oss e professioni sanitarie. Indennità, turni e riposi

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L’ipotesi conferma la disciplina della reperibilità sanitaria e amplia gli spazi della contrattazione aziendale. Ecco cosa spetta dopo la chiamata.

Quanto viene pagata la pronta disponibilità? Quanti turni possono essere assegnati ogni mese? Cosa accade quando un infermiere, un OSS o un altro professionista sanitario viene effettivamente chiamato in ospedale? E soprattutto: il CCNL Sanità 2025-2027 ha aumentato l’indennità nazionale?

Sono alcune delle domande più importanti per il personale del Servizio sanitario nazionale dopo la sottoscrizione, il 29 luglio 2026, dell’ipotesi di rinnovo del contratto del Comparto Sanità.

Sul tema della pronta disponibilità, il nuovo testo non riscrive integralmente l’istituto. L’articolo 3 dell’ipotesi stabilisce infatti che le disposizioni del CCNL del 27 ottobre 2025 e quelle precedenti continuano ad applicarsi quando non siano espressamente sostituite. La disciplina sostanziale resta quindi quella dell’articolo 31 del CCNL 2022-2024, mentre il rinnovo 2025-2027 interviene soprattutto sulla contrattazione aziendale, sulla flessibilità del numero dei turni, sui lavoratori over 60 e sugli incarichi di funzione. 

Cos’è la pronta disponibilità nel CCNL Sanità

La pronta disponibilità, spesso indicata nel linguaggio comune come reperibilità, impone al dipendente di essere immediatamente rintracciabile e pronto a rispondere alle esigenze del servizio.

La disciplina contrattuale prevede due possibili modalità: il lavoratore può essere tenuto a raggiungere la struttura sanitaria entro il tempo stabilito dall’azienda oppure, quando l’organizzazione lo consente, a fornire assistenza da remoto attraverso telefono o strumenti telematici. 

All’inizio di ogni anno le aziende devono predisporre un piano per affrontare le situazioni di emergenza, individuando servizi, unità operative e profili professionali necessari. La pronta disponibilità deve essere utilizzata con il personale strettamente necessario e, normalmente, con dipendenti appartenenti alla stessa unità operativa o servizio. Non dovrebbe dunque trasformarsi in un sistema ordinario per compensare stabilmente carenze di organico.

Quanto vale l’indennità di pronta disponibilità

Il dato più rilevante per i lavoratori è anche quello sul quale il nuovo rinnovo non produce, al momento, un aumento nazionale automatico. La disciplina vigente stabilisce una indennità di 1,80 euro lordi per ogni ora di pronta disponibilità. Poiché il turno ha normalmente una durata di 12 ore, il valore base è quindi: 1,80 euro × 12 ore = 21,60 euro lordi per un turno di pronta disponibilità.

L’importo può essere aumentato mediante contrattazione integrativa aziendale.  Ed è proprio qui che interviene in modo significativo l’ipotesi di CCNL 2025-2027: tra le materie demandate alla contrattazione integrativa compare espressamente l’eventuale elevazione dell’indennità di pronta disponibilità, insieme alle indennità per lavoro notturno e festivo, utilizzando le risorse del Fondo premialità e condizioni di lavoro. 

Nessun aumento nazionale automatico dell’1,80 euro

È quindi importante evitare un equivoco. L’ipotesi 2025-2027 non porta automaticamente l’indennità base nazionale oltre 1,80 euro lordi l’ora. Conferma invece la possibilità di aumentarla a livello aziendale attraverso la contrattazione decentrata e le risorse disponibili nel fondo. Ciò significa che il valore effettivo può differire tra aziende sanitarie.

Per un lavoratore che effettuasse sette turni mensili da 12 ore, senza alcun incremento aziendale, l’indennità base teorica ammonterebbe a 151,20 euro lordi per 84 ore di pronta disponibilità, al netto naturalmente delle eventuali chiamate effettive in servizio. È uno degli aspetti più delicati del sistema: una disponibilità personale che può condizionare un’intera notte o una giornata festiva continua a essere remunerata, nella misura nazionale di base, con 21,60 euro lordi per dodici ore.

Cosa succede quando il lavoratore viene chiamato

Occorre distinguere nettamente l’indennità per essere reperibile dalla retribuzione relativa all’effettiva prestazione lavorativa. Se durante la pronta disponibilità il dipendente viene chiamato e presta servizio, le ore lavorate vengono retribuite come lavoro straordinario. Il dipendente può, in alternativa, chiedere il recupero delle ore oppure, qualora abbia aderito alla banca delle ore, utilizzare la relativa disciplina contrattuale. 

In altri termini, 21,60 euro lordi per 12 ore rappresentano il compenso base per la pronta disponibilità, se non aumentato dall’accordo aziendale. Se interviene una chiamata, alle regole sulla reperibilità si aggiunge il trattamento previsto per le ore effettivamente lavorate. Questa distinzione è fondamentale soprattutto per infermieri, tecnici sanitari e altro personale chiamato frequentemente durante le reperibilità notturne.

Pronta disponibilità nei festivi: spetta anche il riposo compensativo

Il servizio dovrebbe essere limitato principalmente ai turni di notte e alle giornate festive, salvaguardando il riposo settimanale. Quando la pronta disponibilità cade in un giorno festivo, il lavoratore può chiedere anche un’intera giornata di riposo compensativo, senza che ciò determini una riduzione del debito orario settimanale.  Se viene anche chiamato in servizio, le ore effettivamente lavorate seguono inoltre le regole sullo straordinario o sul recupero.

È quindi necessario distinguere tre istituti:

  • compenso per la disponibilità;
  • pagamento o recupero delle ore lavorate dopo la chiamata;
  • eventuale riposo compensativo quando il turno di pronta disponibilità ricade nella giornata festiva.
Quanti turni di pronta disponibilità si possono fare

La regola generale prevede un limite di sette turni di pronta disponibilità al mese per ciascun dipendente. Il CCNL 2025-2027 introduce però uno spazio di flessibilità più articolato attraverso la contrattazione integrativa.

Le parti aziendali possono stabilire un limite individuale calcolato su un periodo plurimensile, purché vengano rispettati due paletti: non più di 9 turni in un singolo mese e una media non superiore a 7 turni mensili nel periodo considerato

Un esempio chiarisce il meccanismo. Un’azienda potrebbe, in presenza di una disciplina integrativa compatibile con il contratto, prevedere otto o nove turni in un determinato mese. Non potrebbe però trasformare questa possibilità in una sistematica assegnazione di nove reperibilità ogni mese: sul periodo plurimensile individuato deve essere comunque rispettata la media massima di sette.

Questa flessibilità dovrà essere monitorata attentamente dalle rappresentanze sindacali perché non diventi uno strumento ordinario per gestire carenze strutturali di personale.

Due turni consecutivi da 12 ore: quando sono ammessi

La pronta disponibilità dura di norma 12 ore. La disciplina ammette due turni di pronta disponibilità della durata di dodici ore ciascuno soltanto nei giorni festivi.  Si tratta quindi di un’eccezione rispetto all’organizzazione ordinaria dell’istituto.

Particolare attenzione deve essere riservata al rispetto dei tempi di recupero, soprattutto quando il dipendente viene chiamato ripetutamente durante la notte.

Chiamata notturna e 11 ore di riposo: cosa prevede il contratto

Uno degli aspetti più importanti per la sicurezza del lavoratore e del paziente riguarda il riposo giornaliero di 11 ore consecutive. Se la chiamata durante la pronta disponibilità interrompe tale periodo, il lavoratore deve recuperare immediatamente e consecutivamente, dopo il servizio prestato, le ore mancanti per completare le undici ore.

Solo in circostanze eccezionali, quando ciò non sia possibile, il recupero può essere effettuato in un’unica soluzione entro i tre giorni successivi.  La disposizione assume particolare rilevanza per infermieri e professionisti sanitari.

Un dipendente chiamato durante la notte non dovrebbe, infatti, essere automaticamente reinserito nel turno ordinario della mattina successiva ignorando il periodo minimo di riposo previsto dal contratto.

Il tema non riguarda soltanto il diritto del lavoratore, ma anche la sicurezza delle cure: stanchezza e mancato recupero possono incidere sulla capacità di attenzione e sulla prestazione professionale.

Infermieri con incarico di funzione: la pronta disponibilità resta possibile

Il nuovo CCNL interviene direttamente anche sul personale titolare di incarichi di funzione. L’articolo dedicato agli incarichi stabilisce che il dipendente può svolgere, quando previsto in relazione alla tipologia di incarico attribuito, il servizio di pronta disponibilità.

In tale situazione trovano applicazione le regole dell’articolo 31, commi 6 e 7, del CCNL del 27 ottobre 2025, quindi sia la disciplina della chiamata sia quella dell’indennità.  La previsione è importante perché chiarisce che l’attribuzione di un incarico organizzativo o professionale non esclude automaticamente il lavoratore dalla reperibilità.

Chi ha più di 60 anni può essere esonerato?

Qui serve particolare precisione: non esiste un esonero automatico al compimento dei 60 anni. L’ipotesi di CCNL 2025-2027 inserisce tra le materie del confronto aziendale le condizioni e i criteri per l’eventuale esonerabilità dai turni notturni e dai servizi di pronta disponibilità del personale che abbia superato i 60 anni di età

La parola determinante è “eventuale”. Avere più di 60 anni non determina quindi, da solo, il diritto immediato a essere esclusi dalle reperibilità. Le modalità dovranno essere definite a livello aziendale attraverso il sistema delle relazioni sindacali previsto dal contratto.

È comunque una disposizione rilevante nell’ottica dell’age management, considerando l’invecchiamento della forza lavoro del SSN e la particolare gravosità delle notti, delle chiamate e delle interruzioni del riposo.

Gli OSS possono fare pronta disponibilità?

Il contratto non prevede un’esclusione generale degli operatori socio-sanitari. L’obbligo riguarda il personale delle unità operative comprese nel piano aziendale e i profili considerati necessari per garantire le prestazioni. L’assegnazione deve quindi discendere dalla concreta organizzazione dell’azienda e dalle esigenze funzionali del servizio. 

Ciò significa che un OSS può essere inserito nella pronta disponibilità quando il proprio profilo sia previsto nel piano del servizio e la prestazione richiesta sia coerente con le sue competenze. Resta invece espressamente escluso dalla pronta disponibilità il personale del ruolo amministrativo secondo la disciplina vigente. 

Infermieri, OSS e tecnici: non tutti sono automaticamente reperibili

Nemmeno per gli infermieri l’appartenenza alla professione determina automaticamente l’obbligo.

La pronta disponibilità deve essere organizzata in relazione:

  • alle unità operative indicate nel piano aziendale;
  • ai profili professionali necessari;
  • alle effettive esigenze di emergenza;
  • al numero di dipendenti strettamente indispensabile.

Il nuovo CCNL conferma inoltre che i criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità sono oggetto di confronto aziendale con le organizzazioni sindacali.  Si tratta di un punto importante in caso di ampliamento delle reperibilità a nuovi reparti o categorie di personale.

Il nodo economico: 1,80 euro l’ora è ancora adeguato?

È probabilmente la domanda destinata ad accompagnare anche il prossimo rinnovo contrattuale. La pronta disponibilità limita concretamente la libertà del lavoratore. Durante quelle ore il dipendente deve rimanere reperibile, organizzare la propria vita privata in funzione della possibile chiamata e trovarsi nelle condizioni di raggiungere il luogo di lavoro nei tempi stabiliti.

Eppure la misura nazionale continua a essere pari a 1,80 euro lordi l’ora, salvo miglioramenti definiti a livello aziendale. L’ipotesi 2025-2027 consente alla contrattazione integrativa di incrementarla, ma lo fa utilizzando il Fondo premialità e condizioni di lavoro. 

Questo può generare differenze tra aziende e territori: dove il fondo dispone di maggiori margini, l’indennità può essere migliorata; dove le risorse sono già assorbite da altri istituti, lo spazio contrattuale può risultare molto più limitato. Una futura revisione nazionale dell’importo base rappresenterebbe quindi uno dei temi da porre sul tavolo del prossimo CCNL.

Cosa deve controllare il lavoratore nella propria azienda

Per comprendere quanto spetta realmente, non è sufficiente leggere il solo CCNL nazionale. Infermieri, OSS e professionisti sanitari dovrebbero verificare anche il contratto integrativo aziendale e il regolamento sulla pronta disponibilità.

In particolare vanno controllati l’importo orario applicato, l’eventuale maggiorazione rispetto a 1,80 euro, i tempi previsti per raggiungere la struttura, le unità operative inserite nel piano, il numero massimo dei turni, i criteri di distribuzione tra i dipendenti e le procedure adottate quando la chiamata interrompe le undici ore di riposo. È proprio sulla pronta disponibilità che la contrattazione aziendale acquisisce, con il rinnovo 2025-2027, un peso particolarmente importante.

In sintesi: le regole da ricordare

La pronta disponibilità nel CCNL Sanità 2025-2027 resta quindi costruita su una disciplina nazionale accompagnata da ampi spazi di contrattazione aziendale.

Il valore nazionale di riferimento rimane 1,80 euro lordi l’ora, equivalente a 21,60 euro lordi per il turno ordinario di 12 ore, salvo incrementi locali. Quando interviene una chiamata, il lavoro effettivo viene remunerato come straordinario oppure può essere recuperato secondo le opzioni contrattuali. Il limite ordinario rimane sette turni mensili, ma la contrattazione integrativa può utilizzare una programmazione plurimensile fino a un massimo di nove in un singolo mese, conservando la media di sette. 

La novità più significativa del rinnovo non è quindi un aumento nazionale dell’indennità, ma il maggiore ruolo attribuito alla negoziazione aziendale. Ed è proprio qui che si giocherà una parte importante dell’applicazione concreta del nuovo contratto.

Redazione Nurse Times

Fonti

  • Ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027, testo sottoscritto il 29 luglio 2026 da ARAN e organizzazioni sindacali rappresentative. 
  • ARAN – CCNL Comparto Sanità 2022-2024, sottoscritto definitivamente il 27 ottobre 2025, con la disciplina dell’articolo 31 sulla pronta disponibilità.
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