Riceviamo e pubblichiamo la nota di diffida del segreterio provinciale Fials di Milano , dott. Vincenzo De Martino, inviata alla regione Lombardia sull’utilizzo delle apparecchiature radiologiche da parte del personale infermieristico.
Egregio Assessore,
Con la presente la scrivente Segreteria Provinciale F.I.A.L.S. Milano (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità) per sottoporle alle SS.LL. il tema, riguardante l’utilizzo delle attività radiodiagnostiche complementari all’esercizio clinico da parte del personale infermieristico.
Premessa la questione riguardante l’utilizzo delle apparecchiature radiodiagnostiche risale già anni addietro (nota 1-2-2016) quando la scrivente O.S. espose già la problematica in diverse aziende sanitarie milanesi dove si verificava l’utilizzo da parte di infermieri professionali di apparecchiature di sala operatoria (es. amplificatore di brillanza).
Tale prassi risulta a nostro avviso scorretta in quanto sia per questioni legali che normative l’infermiere non può occuparsi della gestione sotto la propria responsabilità di apparecchiature di competenza radiologica.
A tal proposito nel 2016 il sindacato provvedeva a chiedere tramite nota ufficiale ai collegi di Milano IPASVI (infermieri) e TSRM (tecnici di radiologia) chiarimenti sulla possibilità del personale infermieristico circa l’utilizzo delle apparecchiature radiologiche.
Con nota formale i collegi rispondevano che l’utilizzo di apparecchiature di radiologia complementare è di competenza dei tecnici di radiologia, addirittura il collegio dei TSRM di Milano diffidava tutte le aziende che permettevano agli infermieri l’utilizzo di codeste apparecchiature (vedi allegato nota collegio IPASVI e collegio professionale TSRM).
Da un punto di vista strettamente normativo per la situazione sopra descritta si richiamano le norme inerenti la legge 26 febbraio 1999 n. 42 che definisce quanto segue:
- Art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, e successive modificazioni campo proprio di attività e responsabilità delle professioni sanitarie.
- Decreto legislativo 14 settembre 1994, n. 739 e decreto 26 settembre 1994, n. 746 competenze professionali delle due categorie infermieri e tecnici di radiologia.
- D.lgs 26 maggio 2000, n. 187 aspetti pratici esecuzioni delle procedure nell’ambito delle rispettive competenze professionali.
- Art. 3 della legge 251/200 procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche.
Per concludere si ritiene opportuno nel rispetto delle due categorie professionali infermieri e tecnici di radiologia che attualmente rappresentano circa 300.000 professionisti nella sanità milanese e lombarda un incontro urgente al fine di risolvere la problematica e dare le giuste linee guida nelle varie aziende sanitarie milanesi.
In assenza di risposta alla seguente nota si procederà unitamente con il nostro studio legale a formalizzare il tutto agli organi preposti, al fine di tutelare la sicurezza professionale dei professionisti sanitari coinvolti.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 e segg. della legge 241/90 si chiede cortese risconto e di conoscere il responsabile del procedimento.
Distinti saluti.
Dott. Vincenzo De Martino, Segreteria Provinciale F.I.A.L.S. Milano
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