Se l’ostetrica svolge attività infermieristica (con regolare assunzione in questo ruolo) è abuso della professione, secondo la Cassazione (e prima per la Corte d’Appello e il Tribunale) che ha condannato (anche se è scattata poi la prescrizione) per esercizio abusivo della professione infermieristica un’ostetrica assunta quale infermiera nel 1994 in una Rsa mentre era ancora in vigore il Dpr 163/1975 che consentiva all’ostetrica di “praticare tutto quanto è consentito dalle disposizioni in vigore agli infermieri professionali”.
A parlarne in dettaglio è quotidianosanità.it che, citando la sentenza, spiega che in forza del principio sopra citato, secondo l’imputata ricorrente, si sarebbe dovuto ritenere corretto lo svolgimento dell’attività infermieristica, con conseguente applicabilità della norma di salvezza dettata dall’art. 4 della legge n. 42/1999, contestualmente alla disposta abrogazione del Dpr del 1975. Ma per la Cassazione (sentenza 37767/2018 sezione 6 penale) e prima per la Corte d’Appello e il Tribunale, non è così.
Infatti, per la Cassazione non vale il fatto che al momento dell’assunzione non fosse ancora in vigore la legge 42/1999 “in quanto la corretta esegesi di detta norma impone di ritenere che essa si limitasse a riconoscere l’esercizio dell’attività infermieristica da parte dell’ostetrica, solo se connessa ai compiti a quest’ultima demandati, così come già correttamente opinato dal giudice del Tribunale”.
I giudici, quindi, l’hanno dichiarata colpevole del reato previsto e punito dall’art. 348 cod. pen., per esercizio abusivo della professione infermieristica. L’osterica in questione, in possesso di questo titolo rilasciato nel 1993, era stata assunta in una Rsa, con “contratto di assunzione in quelle forme”, cioè della professione infermieristica. Secondo i giudici però doveva “ritenere sussistente – così come eccepito con l’atto di appello – ‘quanto meno il dubbio’ circa ‘la coscienza e volontà di svolgere abusivamente la … professione’ medesima. Donde il carattere non conferente ed eccentrico della risposta fornita dalla Corte distrettuale, a detta della quale risulterebbe assorbente, in senso contrario, la decisione di rivolgersi a un legale, così come il mancato previo contatto con l’ordine degli infermieri, per tema di una denuncia”.
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